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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 14579/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12930/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], “in qualità di ex legale rappresentante” di [OSCURATO:PERSONA], fallita in data 28 novembre 2013, “ed anche in proprio”, elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 1197/2015depositata il 13/11/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , svolgente attività di mediazione immobiliare, era sottoposta a verifica fiscale relativamente all'anno 2008, in esito alla quale veniva elevato pvc; indi, in data 14 aprile 2011, era attinta da avviso di accertamento n.

T7G030201406/2011, con cui veniva liquidata una maggiore Iva pari ad euro 257.000,00 ed irrogata una sanzione pari ad euro 386.400,00, risultante dall'applicazione del cumulo giuridico in relazione alle fattispecie di dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta ex art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471 del 1997, illegittima detrazione d'imposta ex art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997 e mancata e/o irregolare tenuta e conservazione dei registri ex art. 9, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471 del 1997.

1.1. La ripresa riguardava due operazioni concluse nel 2008.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA], inesistente all'indirizzo indicato nell'Anagrafe Tributaria, con conseguente impossibilità di recupero diretto di alcuna documentazione, aveva contestualmente acquistato e rivenduto, il 17 novembre quanto alla prima operazione ed il 30 dicembre quanto alla seconda, ad un prezzo pari a quasi il doppio il prezzo di acquisto, rispettivamente, un immobile a [OSCURATO:PERSONA] ed un immobile a Chivasso.

Le compravendite, non dichiarate ai fini delle imposte dirette, in relazione alle quali le significative differenze di prezzo avrebbero evidenziato partite di debito, erano confluite nella sola dichiarazione Iva allegata al medesimo modello Unico, che invece evidenziava un credito di euro 256.700,00.

Gli immobili, che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., venivano rivenduti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da questa concessi in locazione finanziaria rispettivamente alle società – riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe attive nell'ambito del settore immobiliare.

I verificatori dapprima e l’Agenzia delle entrate dappoi ritenevano che – poiché era emerso avere soltanto il Mannino condotto personalmente, ancorché presentandosi in qualità di referente di [OSCURATO:PERSONA], le trattative per le cessioni ed il loro finanziamento – [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente inattiva, giusta le dichiarazioni di altre persone coinvolte, fosse stata un mero schermo, frapposto dal Mannino per evitare il pagamento delle imposte, come confermato (a giudizio dei predetti) dal fatto che il plusvalore realizzato dalle compravendite era stato incassato proprio dal Mannino (in ragione degli esiti di un parallelo controllo interessante [OSCURATO:SOCIETA]., di cui questi era legale rappresentante).

Talché, in definitiva, opinavano verificatori ed Agenzia che le operazioni immobiliari di cui si tratta solo formalmente fossero state poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], dovendo invece sostanzialmente essere considerate imputabili, per le conseguenze fiscali, ad [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], e Cabor, per quanto riguarda quello di Chivasso.

Donde il disconoscimento del credito Iva indicato in dichiarazione da [OSCURATO:PERSONA], in quanto derivante, per euro 251.000,00, da operazioni soggettivamente inesistenti, e, per la differenza, da operazioni ad essa correlate (parcelle notarili) e comunque non documentate, con conseguente indebita compensazione effettuata nel modello F24 presentato in data 1° giugno 2010.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Torino.

2.1. Questa, con sentenza n. 87/05/12, depositata in data 27 luglio 2012, rigettava “in toto” il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

3.1. La CTR, stante la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] giusta sentenza in data 13 marzo 2013 del Tribunale di Torino, con ordinanza n. 50/31/2015, depositata il 12 febbraio 2015, dichiarava l'interruzione del processo.

Pertanto – come recita la sentenza in epigrafe, oggetto di ricorso per cassazione – “con istanza depositata il 21/5/2015 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex legale rappresentante della società fallita, riassumeva in proprio il processo”.

3.2. Ad esito dell’udienza del 17 settembre 2015, la CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello, con condanna di “parte appellante” alle spese.

3.3. Così motivava: “l'appellante non muove specifiche critiche alla sentenza impugnata, ma ripropone pedissequamente con il comando ‘copia incolla’ tutti i motivi di censura sollevati in primo grado nei confronti dell'atto impositivo e formula nei confronti della sentenza critiche generiche, standardizzate, apodittiche e contraddittorie, quali l'omessa/carente motivazione”.

Da ciò traeva la conclusione dell’inammissibilità dell’appello “perché carente dell'indicazione dei motivi specifici posti a fondamento dell[o] stess[o]”, soggiungendo che l’inammissibilità derivava, comunque, altresì dalla “mancanza del ‘petitum’: invero [il ricorso] si limita a chiedere la riforma della sentenza, senza specificare quali conseguenze la pronuncia richiesta dovrebbe avere sull'atto impositivo impugnato, così sostanzialmente demandando alla Commissione di integrare il ricorso in appello e statuire se la riforma debba comportare l'annullamento ovvero il ridimensionamento dell'atto impositivo ovvero ancora la declaratoria d'inammissibilità dello stesso”.

4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione, con un motivo, “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società con sede in 10144 Torino, [OSCURATO:PERSONA] 38, C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA], fallita in data 28 novembre 2013 con sentenza n. 426/13 della Sezione VI Civile Fallimentare del Tribunale di Torino, e per essa il Sig. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex legale rappresentante della società ad anche in proprio”.

Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 8473 assunta ad esito dell’udienza del 20 gennaio 2023, rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla cd. legittimazione straordinaria del fallito.

6. Intervenuta siffatta pronuncia, la causa è chiamata all’odierna udienza camerale per la decisione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, in riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] “in proprio”, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto nella ridetta qualità.

Infatti egli, quale persona fisica, era pacificamente estraneo ai giudizi celebratisi nei gradi di merito, né, seguitando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur in fallimento, ad esistere, rappresenta ragioni idonee a palesarne legittimazione ed interesse ad adire questa Suprema Corte in aggiunta alla medesima.

Il rilievo officioso del profilo d’inammissibilità di cui innanzi vale a giustificare la compensazione delle spese tra il [OSCURATO:PERSONA] “in proprio” e l’Agenzia.

Il predetto è tuttavia tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato.

2. Un tanto consente di procedere alla disamina del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] “in qualità di ex legale rappresentante della società”.

2.1. Esso è ammissibile.

Deve darsi atto che, sulla questione della legittimazione straordinaria del fallito, le Sezioni Unite, giusta sentenza n. 11287 del 28/04/2023 (Rv. 667457 -01), hanno così deciso: Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

1.2. Nella specie, dal ricorso per cassazione emerge quanto segue:

14. In data 28 aprile 2014, in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società ricorrente, l'ex legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], comunicava informalmente al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e al Curatore fallimentare, Dr.

Dario della Croce, la propria volontà di riassumere in proprio e a proprie spese il processo interrotto.

Preso atto di tale volontà[,] il Curatore fallimentare Dr.

Dario della Croce rendeva al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] adeguata informativa in merito.

15. In data 8 maggio 2014 parte ricorrente presentava istanza per interruzione del giudizio e, contestualmente, istanze di riassunzione e di trattazione […].

In data 12 febbraio 2015 la CTR Piemonte, sezione XXXI, con ordinanza n. 50/31/2015, depositata il 12 febbraio 2015 dichiarava l'interruzione del processo di cui al RGA 479/13 riguardante l'avviso di accertamento n.

T7G030201406/2011 emesso dall'Agenzia Fiscale delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Torino.

In data 11 maggio 2015 parte ricorrente presentava istanza per interruzione del giudizio e, contestualmente, istanze di riassunzione e di trattazione […].

2.2. È pacifico che, in conseguenza dell’ordinanza n. 50/31/2015 dichiarativa dell'interruzione del giudizio, il curatore non si è attivato per la riassunzione, alla quale ha invece atteso direttamente la fallita, in persona dell’ex legale rappresentante, ossia, giust’appunto, del [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Alla luce del superiore insegnamento delle Sezioni Unite, siffatta riassunzione è legittima, radicando altresì l’interesse della fallita a proporre il ricorso per cassazione che ne occupa.

Talché di converso l’eccezione d’inammissibilità opposta dall’Agenzia, in quanto infondata, deve essere disattesa, senza che, a differenza di quanto dalla medesima sostenuto, a questa conclusione comunque osti l’essere maturata la definitività della sentenza n. 329/03/15, depositata il 23 febbraio 2015, con cui la CTP di Torino, in una causa tra le medesime parti avente ad oggetto iscrizioni a ruolo “afferenti sempre alla vicenda sottesa alla presente controversia”, “aveva dichiarato inammissibile la riassunzione da parte della società fallita”: invero, a tacer d’altro, detta sentenza, siccome resa meramente in rito, è inidonea a dispiegare effetti al di fuori del processo in cui è stata resa.

3. Può pertanto procedersi alla disamina dell’unico motivo di ricorso, mediante il quale si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4 (nullità della sentenza), c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia.

Denunzia a sensi dell'art. 62, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.”.

3.1. Più in particolare, secondo il motivo in disamina, “a differenza di quanto sostenuto dai Giudici di seconde cure, il ricorso in appello proposto dalla società conteneva tutti i requisiti di specificità utili ai fini della proposizione dell'impugnazione”.

4. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

4.1. È la stessa sentenza impugnata a scrivere che l’atto d’appello “ripropone […] tutti i motivi di censura sollevati in primo grado nei confronti dell'atto impositivo e formula nei confronti della sentenza critiche [sia pur] generiche”.

Ciò è di per se stesso sufficiente – alla luce del principio devolutivo pieno che caratterizza l’appello anche nel processo tributario, a differenza del giudizio di cassazione (Cass. n. 125 del 2017) – a determinare un’effettiva consistenza devolutiva dell’atto di appello in questione, come tale idonea a far insorgere il preciso ed ineludibile dovere decisiorio del giudice (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. 125 del 2017 e Cass. n. 1200 del 2016).

D’altronde, in aggiunta a quanto precede, allega il contribuente – mediante integrale riproduzione del ricorso in appello a fini di autosufficienza, dovendosi conseguentemente ritenere l’ammissibilità del motivo sotto questo profilo –che la richiesta alla CTR di una riedizione del giudizio di merito era espressamente motivata in funzione di un’inadeguata valutazione, da parte della CTP, delle singole doglianze dal medesimo avanzate con il ricorso introduttivo.

Sul punto, mette soltanto conto di aggiungere che neppure corrisponde alla lettera del ricorso in appello l’affermazione della CTR circa il non essere in esso formulato alcun “petitum”: tutti i motivi, infatti, si concludono con l’osservazione della loro necessaria censurabilità per le ragioni ampiamente esposte ad illustrazione di ciascuno.

5. Ne consegue che, quanto, specificamente, al ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] “in qualità di ex legale rappresentante della società”, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

In riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “ in proprio”, dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, compensando “in parte qua” le spese di lite e dando atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

In riferimento alla posizione di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12930/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], “in qualità di ex legale rappresentante” di [OSCURATO:PERSONA], fallita in data 28 novembre 2013, “ed anche in proprio”, elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 1197/2015depositata il 13/11/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , svolgente attività di mediazione immobiliare, era sottoposta a verifica fiscale relativamente all'anno 2008, in esito alla quale veniva elevato pvc; indi, in data 14 aprile 2011, era attinta da avviso di accertamento n. T7G030201406/2011, con cui veniva liquidata una maggiore Iva pari ad euro 257.000,00 ed irrogata una sanzione pari ad euro 386.400,00, risultante dall'applicazione del cumulo giuridico in relazione alle fattispecie di dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta ex art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471 del 1997, illegittima detrazione d'imposta ex art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997 e mancata e/o irregolare tenuta e conservazione dei registri ex art. 9, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471 del 1997. 1.1. La ripresa riguardava due operazioni concluse nel 2008. Infatti, [OSCURATO:PERSONA], inesistente all'indirizzo indicato nell'Anagrafe Tributaria, con conseguente impossibilità di recupero diretto di alcuna documentazione, aveva contestualmente acquistato e rivenduto, il 17 novembre quanto alla prima operazione ed il 30 dicembre quanto alla seconda, ad un prezzo pari a quasi il doppio il prezzo di acquisto, rispettivamente, un immobile a [OSCURATO:PERSONA] ed un immobile a Chivasso. Le compravendite, non dichiarate ai fini delle imposte dirette, in relazione alle quali le significative differenze di prezzo avrebbero evidenziato partite di debito, erano confluite nella sola dichiarazione Iva allegata al medesimo modello Unico, che invece evidenziava un credito di euro 256.700,00. Gli immobili, che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dalle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., venivano rivenduti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da questa concessi in locazione finanziaria rispettivamente alle società – riconducibili a tale [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe attive nell'ambito del settore immobiliare. I verificatori dapprima e l’Agenzia delle entrate dappoi ritenevano che – poiché era emerso avere soltanto il Mannino condotto personalmente, ancorché presentandosi in qualità di referente di [OSCURATO:PERSONA], le trattative per le cessioni ed il loro finanziamento – [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente inattiva, giusta le dichiarazioni di altre persone coinvolte, fosse stata un mero schermo, frapposto dal Mannino per evitare il pagamento delle imposte, come confermato (a giudizio dei predetti) dal fatto che il plusvalore realizzato dalle compravendite era stato incassato proprio dal Mannino (in ragione degli esiti di un parallelo controllo interessante [OSCURATO:SOCIETA]., di cui questi era legale rappresentante). Talché, in definitiva, opinavano verificatori ed Agenzia che le operazioni immobiliari di cui si tratta solo formalmente fossero state poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], dovendo invece sostanzialmente essere considerate imputabili, per le conseguenze fiscali, ad [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], e Cabor, per quanto riguarda quello di Chivasso. Donde il disconoscimento del credito Iva indicato in dichiarazione da [OSCURATO:PERSONA], in quanto derivante, per euro 251.000,00, da operazioni soggettivamente inesistenti, e, per la differenza, da operazioni ad essa correlate (parcelle notarili) e comunque non documentate, con conseguente indebita compensazione effettuata nel modello F24 presentato in data 1° giugno 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Torino. 2.1. Questa, con sentenza n. 87/05/12, depositata in data 27 luglio 2012, rigettava “in toto” il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. 3.1. La CTR, stante la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] giusta sentenza in data 13 marzo 2013 del Tribunale di Torino, con ordinanza n. 50/31/2015, depositata il 12 febbraio 2015, dichiarava l'interruzione del processo. Pertanto – come recita la sentenza in epigrafe, oggetto di ricorso per cassazione – “con istanza depositata il 21/5/2015 [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex legale rappresentante della società fallita, riassumeva in proprio il processo”. 3.2. Ad esito dell’udienza del 17 settembre 2015, la CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello, con condanna di “parte appellante” alle spese. 3.3. Così motivava: “l'appellante non muove specifiche critiche alla sentenza impugnata, ma ripropone pedissequamente con il comando ‘copia incolla’ tutti i motivi di censura sollevati in primo grado nei confronti dell'atto impositivo e formula nei confronti della sentenza critiche generiche, standardizzate, apodittiche e contraddittorie, quali l'omessa/carente motivazione”. Da ciò traeva la conclusione dell’inammissibilità dell’appello “perché carente dell'indicazione dei motivi specifici posti a fondamento dell[o] stess[o]”, soggiungendo che l’inammissibilità derivava, comunque, altresì dalla “mancanza del ‘petitum’: invero [il ricorso] si limita a chiedere la riforma della sentenza, senza specificare quali conseguenze la pronuncia richiesta dovrebbe avere sull'atto impositivo impugnato, così sostanzialmente demandando alla Commissione di integrare il ricorso in appello e statuire se la riforma debba comportare l'annullamento ovvero il ridimensionamento dell'atto impositivo ovvero ancora la declaratoria d'inammissibilità dello stesso”. 4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione, con un motivo, “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società con sede in 10144 Torino, [OSCURATO:PERSONA] 38, C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA], fallita in data 28 novembre 2013 con sentenza n. 426/13 della Sezione VI Civile Fallimentare del Tribunale di Torino, e per essa il Sig. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex legale rappresentante della società ad anche in proprio”. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 8473 assunta ad esito dell’udienza del 20 gennaio 2023, rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla cd. legittimazione straordinaria del fallito. 6. Intervenuta siffatta pronuncia, la causa è chiamata all’odierna udienza camerale per la decisione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, in riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] “in proprio”, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto nella ridetta qualità. Infatti egli, quale persona fisica, era pacificamente estraneo ai giudizi celebratisi nei gradi di merito, né, seguitando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur in fallimento, ad esistere, rappresenta ragioni idonee a palesarne legittimazione ed interesse ad adire questa Suprema Corte in aggiunta alla medesima. Il rilievo officioso del profilo d’inammissibilità di cui innanzi vale a giustificare la compensazione delle spese tra il [OSCURATO:PERSONA] “in proprio” e l’Agenzia. Il predetto è tuttavia tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato. 2. Un tanto consente di procedere alla disamina del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] “in qualità di ex legale rappresentante della società”. 2.1. Esso è ammissibile. Deve darsi atto che, sulla questione della legittimazione straordinaria del fallito, le Sezioni Unite, giusta sentenza n. 11287 del 28/04/2023 (Rv. 667457 -01), hanno così deciso: Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. 1.2. Nella specie, dal ricorso per cassazione emerge quanto segue: 14. In data 28 aprile 2014, in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società ricorrente, l'ex legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], comunicava informalmente al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e al Curatore fallimentare, Dr. Dario della Croce, la propria volontà di riassumere in proprio e a proprie spese il processo interrotto. Preso atto di tale volontà[,] il Curatore fallimentare Dr. Dario della Croce rendeva al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] adeguata informativa in merito. 15. In data 8 maggio 2014 parte ricorrente presentava istanza per interruzione del giudizio e, contestualmente, istanze di riassunzione e di trattazione […]. In data 12 febbraio 2015 la CTR Piemonte, sezione XXXI, con ordinanza n. 50/31/2015, depositata il 12 febbraio 2015 dichiarava l'interruzione del processo di cui al RGA 479/13 riguardante l'avviso di accertamento n. T7G030201406/2011 emesso dall'Agenzia Fiscale delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Torino. In data 11 maggio 2015 parte ricorrente presentava istanza per interruzione del giudizio e, contestualmente, istanze di riassunzione e di trattazione […]. 2.2. È pacifico che, in conseguenza dell’ordinanza n. 50/31/2015 dichiarativa dell'interruzione del giudizio, il curatore non si è attivato per la riassunzione, alla quale ha invece atteso direttamente la fallita, in persona dell’ex legale rappresentante, ossia, giust’appunto, del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Alla luce del superiore insegnamento delle Sezioni Unite, siffatta riassunzione è legittima, radicando altresì l’interesse della fallita a proporre il ricorso per cassazione che ne occupa. Talché di converso l’eccezione d’inammissibilità opposta dall’Agenzia, in quanto infondata, deve essere disattesa, senza che, a differenza di quanto dalla medesima sostenuto, a questa conclusione comunque osti l’essere maturata la definitività della sentenza n. 329/03/15, depositata il 23 febbraio 2015, con cui la CTP di Torino, in una causa tra le medesime parti avente ad oggetto iscrizioni a ruolo “afferenti sempre alla vicenda sottesa alla presente controversia”, “aveva dichiarato inammissibile la riassunzione da parte della società fallita”: invero, a tacer d’altro, detta sentenza, siccome resa meramente in rito, è inidonea a dispiegare effetti al di fuori del processo in cui è stata resa. 3. Può pertanto procedersi alla disamina dell’unico motivo di ricorso, mediante il quale si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4 (nullità della sentenza), c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia. Denunzia a sensi dell'art. 62, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.”. 3.1. Più in particolare, secondo il motivo in disamina, “a differenza di quanto sostenuto dai Giudici di seconde cure, il ricorso in appello proposto dalla società conteneva tutti i requisiti di specificità utili ai fini della proposizione dell'impugnazione”. 4. Il motivo è fondato e merita accoglimento. 4.1. È la stessa sentenza impugnata a scrivere che l’atto d’appello “ripropone […] tutti i motivi di censura sollevati in primo grado nei confronti dell'atto impositivo e formula nei confronti della sentenza critiche [sia pur] generiche”. Ciò è di per se stesso sufficiente – alla luce del principio devolutivo pieno che caratterizza l’appello anche nel processo tributario, a differenza del giudizio di cassazione (Cass. n. 125 del 2017) – a determinare un’effettiva consistenza devolutiva dell’atto di appello in questione, come tale idonea a far insorgere il preciso ed ineludibile dovere decisiorio del giudice (cfr., tra le numerose altre, Cass. n. 125 del 2017 e Cass. n. 1200 del 2016). D’altronde, in aggiunta a quanto precede, allega il contribuente – mediante integrale riproduzione del ricorso in appello a fini di autosufficienza, dovendosi conseguentemente ritenere l’ammissibilità del motivo sotto questo profilo –che la richiesta alla CTR di una riedizione del giudizio di merito era espressamente motivata in funzione di un’inadeguata valutazione, da parte della CTP, delle singole doglianze dal medesimo avanzate con il ricorso introduttivo. Sul punto, mette soltanto conto di aggiungere che neppure corrisponde alla lettera del ricorso in appello l’affermazione della CTR circa il non essere in esso formulato alcun “petitum”: tutti i motivi, infatti, si concludono con l’osservazione della loro necessaria censurabilità per le ragioni ampiamente esposte ad illustrazione di ciascuno. 5. Ne consegue che, quanto, specificamente, al ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] “in qualità di ex legale rappresentante della società”, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio. P.Q.M. In riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “ in proprio”, dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, compensando “in parte qua” le spese di lite e dando atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. In riferimento alla posizione di
Sentenza Cassazione n. 14579/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris