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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24376/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso dell'imputato ed il rigetto del ricorso della parte civile.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AREZZO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che chiede l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PISTOIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermato nel resto la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., valutando il concorso di colpa della vittima nella misura del 15%.

Ha, inoltre, escluso nei confronti dell'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sostituendola con quella della sospensione della patente per la durata di due anni.

Si addebita all'imputato di avere investito, alla guida di un trattore stradale con semirimorchio, una bicicletta a bordo della quale viaggiava la vittima [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli gravi lesioni che ne causavano il decesso.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, il trattore stradale condotto dall'imputato, impegnando una intersezione, si era immesso nella strada (su cui stava transitando la bicicletta) voltando a sinistra, ignorando l'obbligo di fermarsi al segnale di stop e non concedendo la precedenza al ciclista, così urtandolo e scaraventandolo a terra, causandone il decesso (fatto del 16.8.2016).

2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato e delle parti civili costituite.

3. Il ricorso dell'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida inflitta al prevenuto.

Deduce che le argomentazioni della Corte territoriale, sul punto, sono carenti quanto alla valutazione dei parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada.

Non è stato adeguatamente considerato il fatto, riconosciuto in sentenza, costituito dalla violazione da parte del ciclista della disposizione di cui all'art. 182, comma 9, cod. strada, per non avere nell"occorso la vittima transitato sulla pista ciclabile esistente sul posto.

Inoltre, l'incidente è avvenuto a minima velocità ed in condizioni di scarsa visibilità; anche il ciclista avrebbe dovuto adottare prudenza nell'impegnare l'incrocio; l'imputato non ha evidenziato una pericolosità specifica nella sua condotta di guida.

Tali elementi non sono stati presi in considerazione nella sentenza impugnata, in relazione alla quantificata misura della sospensione della patente di guida.

4. Il ricorso delle parti civili costituite lamenta quanto segue.I) Vizio di motivazione, per la erronea rilevanza attribuita - in punto di concorso di colpa - al comportamento tenuto dalla persona offesa, consistente nel fatto che questi, pur in presenza di una pista ciclabile, non la stesse percorrendo al momento dell'evento.

In particolare, la Corte territoriale non ha spiegato quale rilevanza possa avere avuto tale omessa percorrenza rispetto alla dinamica del sinistro.

II) Violazione di legge, per erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché degli artt. 141 e 145 cod. strada e 589-bis, comma 7, cod. pen., con specifico riferimento alla omessa valutazione dell'efficienza causale della condotta del ciclista, a fronte della possibilità per l'imputato di avvistamento, da elevata distanza, del ciclista medesimo e della bassa velocità da quest'ultimo tenuta.

5. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

6. Quanto al ricorso dell'imputato sulla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria, va considerato che la sentenza della Corte di appello, sul punto, ha adeguatamente valutato la complessiva dinamica dell'incidente, in maniera tale da rimanere immune dai denunciati vizi logico-giuridici.

Del resto, la misura irrogata di due anni di sospensione della patente non è superiore al medio edittale, con la conseguente applicabilità, nel caso, del principio per cui, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr. Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 - 01).

Ciò rende manifestamente infondato il motivo dedotto dall'imputato ricorrente.

7. Quanto al ricorso proposto delle parti civili sulla valutazione del concorso di colpa, i motivi dedotti sono inammissibili, per un duplice ordine di ragioni.

7.1. In primo luogo, le doglianze sviluppano essenzialmente censure di merito, come tali non deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801).

Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni a supporto del riconosciuto concorso di colpa della vittima, nella misura del 15%, essendo stata accertata l'inosservanza da parte del ciclista dell'obbligo a suo carico di transitare sulla pista ciclabile che si trovava a fianco della strada teatro del sinistro.

7.2. In secondo luogo, e ciò è assorbente di tutte le questioni dedotte, la recente giurisprudenza della Corte regolatrice, cui si intende dare continuità, ha rilevato la carenza di interesse della parte civile a ricorrere in cassazione in punto di quantificazione delle percentuali di concorso di colpa del reo e della vittima.

Al riguardo, è stato affermato che il ricorso per cassazione della parte civile, volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M, Rv. 27587401; Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 - dep. 2018, Collodel, Rv. 27195301).

Ciò in quanto la pronunzia impugnata, limitatamente alla parte in cui attribuisce percentualmente una partecipazione alla causazione dell'evento alla persona offesa, non è idonea al giudicato in sede civile: in conseguenza, la relativa questione potrà essere, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, valutata da parte del giudice civile, chiamato a statuire in via definitiva sulla responsabilità civile.

Si tratta di soluzione che si condivide e che discende dalla considerazione secondo cui rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato.

8. Stante l'inammissibilità dei ricorsi proposti, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso dell'imputato ed il rigetto del ricorso della parte civile. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AREZZO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che chiede l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PISTOIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermato nel resto la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., valutando il concorso di colpa della vittima nella misura del 15%. Ha, inoltre, escluso nei confronti dell'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sostituendola con quella della sospensione della patente per la durata di due anni. Si addebita all'imputato di avere investito, alla guida di un trattore stradale con semirimorchio, una bicicletta a bordo della quale viaggiava la vittima [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli gravi lesioni che ne causavano il decesso. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, il trattore stradale condotto dall'imputato, impegnando una intersezione, si era immesso nella strada (su cui stava transitando la bicicletta) voltando a sinistra, ignorando l'obbligo di fermarsi al segnale di stop e non concedendo la precedenza al ciclista, così urtandolo e scaraventandolo a terra, causandone il decesso (fatto del 16.8.2016). 2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato e delle parti civili costituite. 3. Il ricorso dell'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida inflitta al prevenuto. Deduce che le argomentazioni della Corte territoriale, sul punto, sono carenti quanto alla valutazione dei parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada. Non è stato adeguatamente considerato il fatto, riconosciuto in sentenza, costituito dalla violazione da parte del ciclista della disposizione di cui all'art. 182, comma 9, cod. strada, per non avere nell"occorso la vittima transitato sulla pista ciclabile esistente sul posto. Inoltre, l'incidente è avvenuto a minima velocità ed in condizioni di scarsa visibilità; anche il ciclista avrebbe dovuto adottare prudenza nell'impegnare l'incrocio; l'imputato non ha evidenziato una pericolosità specifica nella sua condotta di guida. Tali elementi non sono stati presi in considerazione nella sentenza impugnata, in relazione alla quantificata misura della sospensione della patente di guida. 4. Il ricorso delle parti civili costituite lamenta quanto segue.I) Vizio di motivazione, per la erronea rilevanza attribuita - in punto di concorso di colpa - al comportamento tenuto dalla persona offesa, consistente nel fatto che questi, pur in presenza di una pista ciclabile, non la stesse percorrendo al momento dell'evento. In particolare, la Corte territoriale non ha spiegato quale rilevanza possa avere avuto tale omessa percorrenza rispetto alla dinamica del sinistro. II) Violazione di legge, per erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché degli artt. 141 e 145 cod. strada e 589-bis, comma 7, cod. pen., con specifico riferimento alla omessa valutazione dell'efficienza causale della condotta del ciclista, a fronte della possibilità per l'imputato di avvistamento, da elevata distanza, del ciclista medesimo e della bassa velocità da quest'ultimo tenuta. 5. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sulla scorta delle seguenti considerazioni. 6. Quanto al ricorso dell'imputato sulla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria, va considerato che la sentenza della Corte di appello, sul punto, ha adeguatamente valutato la complessiva dinamica dell'incidente, in maniera tale da rimanere immune dai denunciati vizi logico-giuridici. Del resto, la misura irrogata di due anni di sospensione della patente non è superiore al medio edittale, con la conseguente applicabilità, nel caso, del principio per cui, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr. Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 - 01). Ciò rende manifestamente infondato il motivo dedotto dall'imputato ricorrente. 7. Quanto al ricorso proposto delle parti civili sulla valutazione del concorso di colpa, i motivi dedotti sono inammissibili, per un duplice ordine di ragioni. 7.1. In primo luogo, le doglianze sviluppano essenzialmente censure di merito, come tali non deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto delle ragioni a supporto del riconosciuto concorso di colpa della vittima, nella misura del 15%, essendo stata accertata l'inosservanza da parte del ciclista dell'obbligo a suo carico di transitare sulla pista ciclabile che si trovava a fianco della strada teatro del sinistro. 7.2. In secondo luogo, e ciò è assorbente di tutte le questioni dedotte, la recente giurisprudenza della Corte regolatrice, cui si intende dare continuità, ha rilevato la carenza di interesse della parte civile a ricorrere in cassazione in punto di quantificazione delle percentuali di concorso di colpa del reo e della vittima. Al riguardo, è stato affermato che il ricorso per cassazione della parte civile, volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M, Rv. 27587401; Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 - dep. 2018, Collodel, Rv. 27195301). Ciò in quanto la pronunzia impugnata, limitatamente alla parte in cui attribuisce percentualmente una partecipazione alla causazione dell'evento alla persona offesa, non è idonea al giudicato in sede civile: in conseguenza, la relativa questione potrà essere, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, valutata da parte del giudice civile, chiamato a statuire in via definitiva sulla responsabilità civile. Si tratta di soluzione che si condivide e che discende dalla considerazione secondo cui rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato. 8. Stante l'inammissibilità dei ricorsi proposti, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in fa
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