CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11981/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1009/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 14/04/2023 R.G.N. 2270/2017;Numero registro generale 20600/2023Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 11981/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente Inpdap di seconda fascia dal 1998,nel 2004, otteneva l’incarico di dirigente di prima fascia presso il Ministerodella Giustizia, revocatogli ante tempus nel 2006 per effetto dellanormativa sullo spoil system con conseguente suo ritorno all’Inpdap inqualità di dirigente di seconda fascia.2. Il dirigente adiva il giudice del lavoro ed otteneva sentenzafavorevole d’appello n. 3622/2010, nella quale veniva accertatal’illegittima interruzione ante tempus dell’incarico dirigenziale di cui sopraper effetto della dichiarata incostituzionalità della normativa sullo spoilsystem (art. 2, comma 161, D.L. n. 262/2006, dichiarato incostituzionalecon sent. 161/2008) e veniva condannato il Ministero alla reintegra deldirigente nel medesimo ruolo.3. In ragione dell’inottemperanza del giudicato da parte del Ministero,il dirigente incardinava (invano) innanzi al giudice amministrativo giudiziodi ottemperanza: la domanda veniva rigettata dal Consiglio di Stato sullabase del fatto che “l’esecuzione non può essere eseguita in forma specificain quanto il contratto a suo tempo stipulato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] è scaduto indata 15 gennaio 2009 e l’incarico è attualmente ricoperto da altrodirigente (…) sotto tale profilo il ricorso deve essere respinto, salvo,ovviamente, l’eventuale esercizio dell’azione di risarcimento dei dannipresso il plesso giurisdizionale competente”.4. Alla luce di tale esito, il dirigente agiva innanzi al giudice del lavoroper chiedere la condanna del Ministero al risarcimento del danno perinottemperanza del giudicato sia a titolo di danno emergente, dacommisurarsi alla differenza fra il trattamento retributivo che avrebbepercepito, ove avesse proseguito l’incarico, nel periodo dal 2006 al 2008 equello effettivamente percepito presso l’Inpdap, dove era tornato aNumero registro generale 20600/2023Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 11981/2026Data pubblicazione 30/04/2026lavorare come dirigente di seconda fascia; sia, a titolo di lucro cessante,individuato nella differenza tra il miglior trattamento retributivo didirigente di prima fascia - che gli sarebbe stato applicato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.12.2014 in mancanza dell’illegittima interruzione – e quelloeffettivamente percepito.5. Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso,condannando il Ministero al risarcimento del danno ma in misura minorerispetto a quella richiesta dal dirigente.Commisurava, in particolare, detto danno solo con riferimento allaretribuzione tabellare e fissa del dirigente di prima fascia, noncomputando quella variabile e di risultato.6. Il Ministero della Giustizia proponeva appello principale dolendosidella violazione del ne bis in idem e della quantificazione del danno.Il dirigente proponeva appello incidentale lamentando il mancatocomputo della retribuzione di risultato e variabile.7. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento delleimpugnazioni principale e incidentale, condannava il Ministero a pagare alPiccioni euro 59.937,79 a titolo di danno patrimoniale emergente per ilperiodo dal 28/5/2008 al 15/1/2009 ed euro 515.935,59 a titolo di dannopatrimoniale da lucro cessante per il periodo da 16/1/2009 al 31/12/2014,detratto quanto percepito dopo la sentenza di primo grado, oltre allamaggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dallamaturazione del credito fino al saldo effettivo.Riteneva, in particolare, fondato il secondo motivo dell’appelloprincipale rilevando che: - il danno patrimoniale emergente rivendicato daldirigente, individuato nelle differenze retributive per le maggiori sommeche avrebbe dovuto guadagnare svolgendo tutto l’incarico ingiustamenterevocatogli, deve essere risarcito dalla data di pubblicazione dellasentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità della normasullo spoil system, ossia dal 28.5.2008; - il diritto del dirigente decadutoNumero registro generale 20600/2023Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 11981/2026Data pubblicazione 30/04/2026al risarcimento del danno derivato dall’anticipata risoluzione del rapportonon decorre dalla data di cessazione del rapporto; - non si può configurareretroattivamente la colpa del soggetto che abbia conformato il propriocomportamento alle norme anteriormente alla pronuncia diincostituzionalità, ma la stessa va rapportata alla data di pubblicazionedella sentenza della Corte costituzionale.Con riguardo all’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale,dopo aver nominato CTU al fine di effettuare nuovamente i conteggiespletati, tenuto conto anche della riduzione temporale del periodorisarcibile per le ragioni di cui all’appello principale, riconosceva comedovuta solo la parte variabile della retribuzione di posizione - non inclusadal Tribunale - ma non quella di risultato.8. Il dirigente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddettapronuncia, affidandolo a due motivi.9. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.10. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., violazione e fasa applicazione di norme di diritto (inrelazione all’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., sul divieto di proposizionedi nuove eccezioni in appello).Assume che la sentenza sia erronea nella parte in cui ha ridotto ildanno emergente risarcibile al periodo successivo alla pubblicazione ingazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 161/2008, ciòsulla base di una eccezione formulata dal Ministero solo in appello.2. Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha rilevato testualmente che: “il secondo motivodell’atto di appello del Ministero si risolve in una mera contestazione (lanon sussistenza dell’elemento soggettivo della condottainadempiente/illecita) dei fatti costitutivi del risarcimento del dannoNumero registro generale 20600/2023Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 11981/2026Data pubblicazione 30/04/2026preteso dalla controparte. Inoltre, detta contestazione, per quantoeffettivamente dotata di speciale evidenza in appello, si fonda su fattipacifici in primo grado, in quanto desunti dalla già citata sentenza dellaCorte di Appello di Roma n. 3622 del 2010 che ha riscontrato laillegittimità del recesso ante tempus operato dall’amministrazione per viadella dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. sent.161/2008) dell’art. 2, comma 161, del DL 262/2006, conv. con mod.dall’art. 1, comma 1, L. 24 286/2006, nella parte in cui dispone che gliincarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23del d.lgs. 165/2001 «conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove nonconfermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto»”.Si trattava, dunque, di una contestazione dei fatti costitutivi delrisarcimento preteso che escludeva ogni novità della questione delladecorrenza del risarcimento dalla pronuncia di incostituzionalità.Del resto, già in primo grado (v. sentenza del Tribunale di Romaprodotta dal ricorrente tra gli atti del fascicolo di secondo grado) ilMinistero aveva contestato tutte le pretese risarcitorie del [OSCURATO:PERSONA] e cosìquelle a titolo di danno patrimoniale emergente nonché quelle a titolo didanno da lucro cessante da commisurarsi alla differenza tra il trattamentoretribuivo che avrebbe percepito - ove avesse proseguito nell’incarico inmancanza della illegittima interruzione - nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al28/5/2008 e quello percepito presso l’Inpdap.L’individuazione di un diverso dies a quo per tale risarcimento, in uncontesto in cui a monte si era contestata la pretesa avversaria sia inordine all’an sia in ordine al quantum, ben poteva formare oggetto diimpugnazione da parte del Ministero senza incorrere in alcuna violazionedell’art. 437 cod. proc. civ.Questa Corte ha, del resto, affermato, in tema di incarichi dirigenziali,che la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 145 del 2002,Numero registro generale 20600/2023Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 11981/2026Data pubblicazione 30/04/2026art. 3, comma 7, applicativo del c.d. spoil system, fonda il diritto deldirigente dichiarato decaduto al risarcimento del danno derivatodall’anticipata risoluzione del rapporto, il quale decorre non dalla data dicessazione - non potendosi configurare retroattivamente la colpa delsoggetto che abbia conformato il proprio comportamento alle normeanteriormente alla pronuncia di incostituzionalità – ma dalla pubblicazionedella sentenza della Corte costituzionale (cfr. Cass. n. 12622 del 25giugno 2020; Cass. n. 29169 del 13 novembre 2018; Cass. n. 20100 del 7ottobre 2015).3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto (inrelazione all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993 ed all’art. 51 delCCNL relativo al personale dirigente dell’Area VI (Enti pubblici noneconomici) e dell’Area I (aziende e Ministeri).Assume che la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui non hacondannato il Ministero a corrispondere al dirigente a titolo di risarcimentodel danno la retribuzione di risultato, sebbene la Corte d’appello avesseincaricato il CTU di determinare anche la parte variabile della retribuzionedi risultato secondo i valori minimi indicati dallo stesso appellato e la CTUabbia fornito puntuale calcolo nella sua relazione.4. Il motivo è infondato.Esso, a ben guardare, non coglie appieno il decisum. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, evidenziato che erano mancati dati certi peridentificare gli obiettivi ed anche allegazioni per radicare una prognosifavorevole anche sul raggiungimento degli obiettivi.Si ricorda, del resto, che la retribuzione di risultato non poteva esserecorrisposta in automatico ma nei termini di un risarcimento da perdita dichance in relazione alla quale, come precisato dalla Corte d’appello, nonerano stati forniti elementi di valutazione, anche per un giudizioprognostico o probabilistico.Numero registro generale 20600/2023Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 11981/2026Data pubblicazione 30/04/2026Come affermato da questa Corte (v. Cass. n. 11058 del 27 aprile2025) è onere di chi agisce per ottenere il risarcimento da perdita dichance allegare la fonte del proprio diritto e l’inadempimento dellacontroparte (cui compete, per converso, l’onere di provare chel’inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonchéprovare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità -l’esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggioperso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprenderenel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentinocome effetto normale dell’inadempimento, secondo il principio della c.d.regolarità causale.La Corte territoriale non si è discostata da tali principi là dove - conaccertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità -, haposto a base della esclusione, dalla quantificazione del danno,dell’indennità di risultato, la mancanza di dati certi cui ancorare “unaprognosi favorevole anche sul raggiungimento degli obiettivi”.Del tutto irrilevante è, poi, il conferimento dell’incarico al CTU aventead oggetto anche la quantificazione di tale voce.3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotatea debito.Numero registro generale 20600/2023Numero sezionale 874/2026Numero di raccolta generale 11981/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione del 19 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi