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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 21111/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Addetta; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante delle più persone riunite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] igli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Addetta; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante delle più persone riunite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] igli
Sentenza Cassazione n. 21111/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris