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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15032/2026

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te-Comune di Afragola, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.2538/2021 depositata il 22/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 11417/2019 depositata il 5/11/2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dell’avviso di accertamenton. 4138 emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancatopagamento della TARI per gli anni 2014-2016 per l’importo di 6.691,00euro.Numero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/20262.

Con sentenza n. 2538/2021, depositata il 22/3/2021, laCommissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appelloproposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTP, ribadendol’adeguatezza motivazionale dell’atto, nonché la riconducibilità ad un meroerrore materiale della non rispondenza dei dati delle unità immobiliaricontenuti nelle schede di rilevazione e nella visura catastale con quelliriportati in alcuni riquadri dell’avviso di accertamento, errore non incidentesulla certa individuabilità dell’immobile, la cui superficie tassabile era stataoggetto di rilevazione diretta da parte di un operatore dellaconcessionaria, alla presenza di un luogotenente della [OSCURATO:PERSONA].

Ilgiudice d’appello evidenziava altresì che la CTP di Napoli aveva, conulteriore sentenza, rigettato altro ricorso della contribuente avversol’avviso di accertamento relativo alla TARI 2017, rilevando l’assenza didubbio in merito all’individuazione dell’immobile oggetto di tassazione el’irrilevanza dell’errore materiale relativo all’indicazione, in taluni riquadridell’avviso, della particella 392 in luogo della particella

394. La CTRconfermava infine la tassabilità delle cantine, box o garage, richiamando asostegno dell’assunto varie pronunce della giurisprudenza di legittimità el’assenza di prova, di cui la contribuente era onerata, in merito allasussistenza di presupposti di esenzione dal tributo.3.

Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazioneMaria [OSCURATO:PERSONA].4.

Il comune di Afragola, in difetto di rituale costituzione, provvedevaal deposito di breve memoria illustrativa, da ritenersi inammissibile inassenza di rituale controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato che non risulta documentato ilpassaggio in giudicato della sentenza della CTP di Napoli n. 7138/2019,versata in atti priva di attestazione di irrevocabilità, evidenziandosi chedetta pronuncia, comunque relativa ad altro avviso di accertamento, siNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026limita ad affermare, in motivazione, che effettivamente l’immobilecondotto in locazione dalla contribuente è contraddistinto con la particella394 e non con la particella 392, non contenendo, invece, alcunastatuizione in merito alla idoneità motivazionale dell’avviso oggetto delpresente giudizio e alla tassabilità delle aree pertinenziali (di cui ai motividi ricorso).2.Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedegli artt. 7, comma 1, l. 212/2000, 71 d.lgs 507/1993 e

3. l. 214/1990“e di ogni altra disposizione sugli obblighi di chiarezza e motivazionedell’atto impositivo”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la sentenza impugnata affermato la inidoneità dell’erroneaindividuazione catastale dell’immobile, nell’avviso di accertamento, adinficiare la validità dell’atto (laddove riporta la particella 392 anzichèquella catastale 394), mentre tale erronea individuazione, secondo laprospettazione della ricorrente, si riverbera sulla identificazionedell’oggetto stesso del provvedimento e del soggetto passivo della pretesatributaria.

Si evidenzia altresì che la corretta individuazione dell’immobilecostituisce presupposto imprescindibile della pretesa impositiva, in quantodipendente dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scopertesuscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si lamenta infine l’omessaconsiderazione di un precedente specifico tra le parti costituito dallasentenza della CTP di Napoli n. 7138 del 13.6.2019 passata in giudicato,che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla TARES 2013 acausa dell’avvenuta individuazione dell’immobile con una particella diversada quella riferibile al cespite condotto dalla contribuente, mentre il diversoprecedente della CTP richiamato dalla sentenza impugnata era ancora subiudice in appello.Ciò posto, il primo motivo è infondato.Va premesso che il requisito motivazionale dell’avviso di accertamentoesige, nel caso di specie, oltre alla puntualizzazione degli estremiNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentanodi delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositorenell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate algiudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesaimpositiva (cfr. Cass., n. 28375/2018; Cass., n. 15309/2021; Cass.,n.27835/2025).

Questa Corte ha ribadito che, in tema di Tarsu, in questocaso Tari ma il principio non muta, la verifica dell'adeguatezza dellamotivazione dell'avviso di accertamento va condotta in base alla disciplinadettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali,dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ovel'accertamento venga effettuato sulla base dell'omesso versamento, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficie accertata o dellatariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi, integrati con gli attigenerali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei arendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria (Cass., n.20620/2019; Cass., n. 26691/2025).L’avviso in questione individua il soggetto destinatario, l’estensionedelle superfici tassate e la relativa ubicazione, nonchè le aliquoteapplicate.Né la specifica ragione di contestazione dell’idoneità motivazionaledell’atto, costituita dall’erronea indicazione del numero finale dellaparticella catastale identificativa dell’immobile (in taluni riquadridell’avviso), appare censurabile sotto il profilo della mancanza odell’inidoneità della motivazione, considerato il sopra descritto contenutodell’atto, che, peraltro, non richiede la necessaria identificazione catastaledelle unità immobiliari tassate, delle quali è univocamente indicataubicazione e superficie, sì da far escludere che il mero refuso nellaindicazione del suddetto numero finale abbia potuto ingenerare nellaNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026contribuente effettiva incertezza sul cespite oggetto di tassazione e sullalegittimazione passiva della stessa al pagamento dell’imposta, tanto piùche, come già evidenziato dal giudice d’appello, detto cespite era statooggetto di rilevazione diretta, documentata dalle relative schede inpossesso della stessa contribuente, la quale non ha dedotto alcunadiscrasia (eccezion fatta per l’indicazione numerica della particella) trasuperficie, ubicazione e destinazione delle unità descritte nelle schede dirilevazione e quelle riportate nell’avviso di accertamento.3.

Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 “e di ogni altra norma e principio inmateria di presupposto per l’applicazione della imposta sui rifiuti (TARI)”,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenutotassabili anche le aree pertinenziali, le quali, secondo la ricorrente, nonrilevano ai fini Tari, in quanto solo occasionalmente vissute e per non averil giudice d’appello considerato la circostanza che la contribuente, concomunicazione del 19/3/2018 alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al comune di Afragola,aveva presentato denuncia di inidoneità alla produzione di rifiuti, ai sensidell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993.Il motivo, da riferire al “locale cantinato” menzionato a pagina 3 delricorso per cassazione e per il quale viene dedotta l’avvenuta denuncia diinidoneità a produrre rifiuti del 19/3/2018, è infondato.Ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, disciplinante la Tari, “1.

Latassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali edareescoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scopertepertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde,esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito edarticoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma4.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta dipertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivataNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazioneed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le areeche non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per ilparticolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora talicircostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione edebitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili o ad idonea documentazione….”.Pertanto, “il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinarisolidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, è l'occupazioneo la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti:l'esenzione dalla tassazione di una parte della aree utilizzate perché ivi siproducono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchéinidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguatadelimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idoneea dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo oneredella prova incombe al contribuente.

L'art. 62, pone, quindi, a carico deipossessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione dirifiuti.

Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrrerifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario,essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o divariazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere"debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. n. 11351 del 2012; Cass. n.16858 del 2014; Cass. n. 9731 del 2015; Cass. n. 1722 del 2016; Cass. n.8581 del 2017)….” (Cass., n. 22755/2021; nonché Cass., n. 24964/2024;Cass., n. 8753/23; Cass. n. 12979/19; Cass. n., 4961/18).Orbene, nel caso di specie, il motivo si fonda su un presuppostofattuale indimostrato, ossia l’utilizzo sporadico delle aree pertinenziali, ilNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026quale, ove pur provato, non equivale alla mancata produzione di rifiuti.

Inparticolare, si è detto che "non si vede sotto quale profilo la destinazionedi locali a cantine o a garages potrebbe farli considerare esclusi dallapossibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio diautovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono areefrequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in viapresuntiva"(Cass. 2634/2017; Cass. n. 14770/2000; Cass n. 5047/2015;Cass. n. 2202/ 2011; Cass. 11351/ 2012).”(Cass. n. 23058/19).Quanto poi alla denuncia effettuata in data 19/3/2018, ai fini di cui alcomma 2 del sopracitato art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, va rilevato cheessa non potrebbe giustificare alcun esonero dall’imposta dovuta perannualità (2014-16) precedenti alla stessa.Il ricorso va pertanto rigettato.Nulla sulle spese, non essendosi l’intimata ritualmente costituita.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettanteper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data27/11/2025 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-Comune di Afragola, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.2538/2021 depositata il 22/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 11417/2019 depositata il 5/11/2019, laCommissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dell’avviso di accertamenton. 4138 emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancatopagamento della TARI per gli anni 2014-2016 per l’importo di 6.691,00euro.Numero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/20262. Con sentenza n. 2538/2021, depositata il 22/3/2021, laCommissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appelloproposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTP, ribadendol’adeguatezza motivazionale dell’atto, nonché la riconducibilità ad un meroerrore materiale della non rispondenza dei dati delle unità immobiliaricontenuti nelle schede di rilevazione e nella visura catastale con quelliriportati in alcuni riquadri dell’avviso di accertamento, errore non incidentesulla certa individuabilità dell’immobile, la cui superficie tassabile era stataoggetto di rilevazione diretta da parte di un operatore dellaconcessionaria, alla presenza di un luogotenente della [OSCURATO:PERSONA]. Ilgiudice d’appello evidenziava altresì che la CTP di Napoli aveva, conulteriore sentenza, rigettato altro ricorso della contribuente avversol’avviso di accertamento relativo alla TARI 2017, rilevando l’assenza didubbio in merito all’individuazione dell’immobile oggetto di tassazione el’irrilevanza dell’errore materiale relativo all’indicazione, in taluni riquadridell’avviso, della particella 392 in luogo della particella 394. La CTRconfermava infine la tassabilità delle cantine, box o garage, richiamando asostegno dell’assunto varie pronunce della giurisprudenza di legittimità el’assenza di prova, di cui la contribuente era onerata, in merito allasussistenza di presupposti di esenzione dal tributo.3. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazioneMaria [OSCURATO:PERSONA].4. Il comune di Afragola, in difetto di rituale costituzione, provvedevaal deposito di breve memoria illustrativa, da ritenersi inammissibile inassenza di rituale controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che non risulta documentato ilpassaggio in giudicato della sentenza della CTP di Napoli n. 7138/2019,versata in atti priva di attestazione di irrevocabilità, evidenziandosi chedetta pronuncia, comunque relativa ad altro avviso di accertamento, siNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026limita ad affermare, in motivazione, che effettivamente l’immobilecondotto in locazione dalla contribuente è contraddistinto con la particella394 e non con la particella 392, non contenendo, invece, alcunastatuizione in merito alla idoneità motivazionale dell’avviso oggetto delpresente giudizio e alla tassabilità delle aree pertinenziali (di cui ai motividi ricorso).2.Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedegli artt. 7, comma 1, l. 212/2000, 71 d.lgs 507/1993 e 3. l. 214/1990“e di ogni altra disposizione sugli obblighi di chiarezza e motivazionedell’atto impositivo”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la sentenza impugnata affermato la inidoneità dell’erroneaindividuazione catastale dell’immobile, nell’avviso di accertamento, adinficiare la validità dell’atto (laddove riporta la particella 392 anzichèquella catastale 394), mentre tale erronea individuazione, secondo laprospettazione della ricorrente, si riverbera sulla identificazionedell’oggetto stesso del provvedimento e del soggetto passivo della pretesatributaria. Si evidenzia altresì che la corretta individuazione dell’immobilecostituisce presupposto imprescindibile della pretesa impositiva, in quantodipendente dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scopertesuscettibili di produrre rifiuti urbani. Si lamenta infine l’omessaconsiderazione di un precedente specifico tra le parti costituito dallasentenza della CTP di Napoli n. 7138 del 13.6.2019 passata in giudicato,che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla TARES 2013 acausa dell’avvenuta individuazione dell’immobile con una particella diversada quella riferibile al cespite condotto dalla contribuente, mentre il diversoprecedente della CTP richiamato dalla sentenza impugnata era ancora subiudice in appello.Ciò posto, il primo motivo è infondato.Va premesso che il requisito motivazionale dell’avviso di accertamentoesige, nel caso di specie, oltre alla puntualizzazione degli estremiNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentanodi delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositorenell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate algiudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesaimpositiva (cfr. Cass., n. 28375/2018; Cass., n. 15309/2021; Cass.,n.27835/2025). Questa Corte ha ribadito che, in tema di Tarsu, in questocaso Tari ma il principio non muta, la verifica dell'adeguatezza dellamotivazione dell'avviso di accertamento va condotta in base alla disciplinadettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali,dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ovel'accertamento venga effettuato sulla base dell'omesso versamento, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficie accertata o dellatariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi, integrati con gli attigenerali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei arendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria (Cass., n.20620/2019; Cass., n. 26691/2025).L’avviso in questione individua il soggetto destinatario, l’estensionedelle superfici tassate e la relativa ubicazione, nonchè le aliquoteapplicate.Né la specifica ragione di contestazione dell’idoneità motivazionaledell’atto, costituita dall’erronea indicazione del numero finale dellaparticella catastale identificativa dell’immobile (in taluni riquadridell’avviso), appare censurabile sotto il profilo della mancanza odell’inidoneità della motivazione, considerato il sopra descritto contenutodell’atto, che, peraltro, non richiede la necessaria identificazione catastaledelle unità immobiliari tassate, delle quali è univocamente indicataubicazione e superficie, sì da far escludere che il mero refuso nellaindicazione del suddetto numero finale abbia potuto ingenerare nellaNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026contribuente effettiva incertezza sul cespite oggetto di tassazione e sullalegittimazione passiva della stessa al pagamento dell’imposta, tanto piùche, come già evidenziato dal giudice d’appello, detto cespite era statooggetto di rilevazione diretta, documentata dalle relative schede inpossesso della stessa contribuente, la quale non ha dedotto alcunadiscrasia (eccezion fatta per l’indicazione numerica della particella) trasuperficie, ubicazione e destinazione delle unità descritte nelle schede dirilevazione e quelle riportate nell’avviso di accertamento.3. Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 “e di ogni altra norma e principio inmateria di presupposto per l’applicazione della imposta sui rifiuti (TARI)”,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenutotassabili anche le aree pertinenziali, le quali, secondo la ricorrente, nonrilevano ai fini Tari, in quanto solo occasionalmente vissute e per non averil giudice d’appello considerato la circostanza che la contribuente, concomunicazione del 19/3/2018 alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al comune di Afragola,aveva presentato denuncia di inidoneità alla produzione di rifiuti, ai sensidell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993.Il motivo, da riferire al “locale cantinato” menzionato a pagina 3 delricorso per cassazione e per il quale viene dedotta l’avvenuta denuncia diinidoneità a produrre rifiuti del 19/3/2018, è infondato.Ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, disciplinante la Tari, “1. Latassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali edareescoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scopertepertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde,esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito edarticoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta dipertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivataNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazioneed al fabbricato. 2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le areeche non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per ilparticolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora talicircostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione edebitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili o ad idonea documentazione….”.Pertanto, “il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinarisolidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, è l'occupazioneo la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti:l'esenzione dalla tassazione di una parte della aree utilizzate perché ivi siproducono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchéinidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguatadelimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idoneea dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo oneredella prova incombe al contribuente. L'art. 62, pone, quindi, a carico deipossessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione dirifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrrerifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario,essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o divariazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere"debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. n. 11351 del 2012; Cass. n.16858 del 2014; Cass. n. 9731 del 2015; Cass. n. 1722 del 2016; Cass. n.8581 del 2017)….” (Cass., n. 22755/2021; nonché Cass., n. 24964/2024;Cass., n. 8753/23; Cass. n. 12979/19; Cass. n., 4961/18).Orbene, nel caso di specie, il motivo si fonda su un presuppostofattuale indimostrato, ossia l’utilizzo sporadico delle aree pertinenziali, ilNumero registro generale 27377/2021Numero sezionale 8161/2025Numero di raccolta generale 15032/2026Data pubblicazione 19/05/2026quale, ove pur provato, non equivale alla mancata produzione di rifiuti. Inparticolare, si è detto che "non si vede sotto quale profilo la destinazionedi locali a cantine o a garages potrebbe farli considerare esclusi dallapossibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio diautovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono areefrequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in viapresuntiva"(Cass. 2634/2017; Cass. n. 14770/2000; Cass n. 5047/2015;Cass. n. 2202/ 2011; Cass. 11351/ 2012).”(Cass. n. 23058/19).Quanto poi alla denuncia effettuata in data 19/3/2018, ai fini di cui alcomma 2 del sopracitato art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, va rilevato cheessa non potrebbe giustificare alcun esonero dall’imposta dovuta perannualità (2014-16) precedenti alla stessa.Il ricorso va pertanto rigettato.Nulla sulle spese, non essendosi l’intimata ritualmente costituita. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettanteper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data27/11/2025 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15032/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris