CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato resistenza per asseriti vizi di motivazione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 5-6 ove si giustifica l'affermazione di responsabilità in base alla convergenza degli elementi oggettivi acquisiti dagli operanti -prescindendo dalle dichiarazioni dell'imputato, dichiarate inutilizzabili- e alle pericolose modalità della condotta); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione resa (pag. 6 per il rilievo assorbente riconosciuto alle modalità della condotta e all'intensità del dolo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere es nsore Il