CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 32390/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia e procuratore speciale, il 4 febbraio 2025, hanno rinunciato al ricorso per cassazione proposto nel loro interesse il 3 febbraio 2025 avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 gennaio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Alessandria, con cui era stata loro applicata la pena di anni 1 di reclusione ciascuno, in ordine a vari episodi del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, commessi in Alessandria nel 2019, 2020, 2021, 2022. Considerato che la rinuncia è stata motivata in ragione del fatto che il G.U.P. ha emesso provvedimento di correzione materiale rispetto al tema devoluto, ossia la mancata concessione della cd. sospensione condizionale breve di cui all'art. 163, comma 4, cod. pen. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, essendo venuto meno l'interesse a impugnare dei ricorrenti. Trattandosi di carenza di interesse non imputabile ai ricorrenti e sopravvenuta rispetto alla proposizione dei ricorsi, alla declaratoria di inammissibilità non consegue alcuna condanna alle spese, avendo questa Corte precisato al riguardo (cfr. Sez. 4, n. 45618 11/11/2021, Rv. 282549 e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785) che, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.