CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 33699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo il 12 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza, appellata - anche - da [OSCURATO:PERSONA], con cui il Tribunale di Marsala il 22 settembre 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del delitto di concorso in furto consumato pluriaggravato di materiale edile (capo A) e della contravvenzione di guida senza patente (capo B), fatti entrambi commessi il 3 maggio 2021, e, in conseguenza, lo ha condannato, operata la diminuzione per il rito, alle pene ritenute di giustizia per ciascun illecito, invece, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A), per mancanza di querela, e ha rideterminato, riducendola, la sanzione in relazione al capo B); con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, cioè degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche sotto il profilo della assenza fisica della motivazione. Censura non avere la Corte di appello interpellato l'imputato in alcun modo circa la possibilità di sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, peraltro senza spiegare alcunchè al riguardo in sentenza. Si sottolinea avere la Difesa nelle conclusioni scritte inoltrate il 4 febbraio 2024 alla Corte di appello tramite posta elettronica certificata (che si allega al ricorso) prestato consenso alla sostituzione della pena. 4. Il P.G. /nella requisitoria scritta del 29 maggio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Con memoria in data 13 giugno 2204 il Difensore dell'imputato ha replicato alle conclusioni del P.G. e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Si premette, avendo avuto il Collegio accesso diretto agli atti (accesso che è consentito, atteso il tipo di vizio denunziato, cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che risulta dal fascicolo che il 12 febbraio 2024 si è tenuta udienza "cartolare" e che, in effetti, come affermato nel ricorso, con memoria scritta in data 4 febbraio 2024 il Difensore aveva concluso, in linea principale, insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello, e, in subordine, acconsentendo alla sostituzione della pena nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva ex artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen. e 53 della legge n. 689 del 1991. 3.Ciò premesso, il P.G. ha richiamato il pertinente e condivisibile precedente di Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S, Rv. 285710, secondo cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (principio già affermato in termini sostanzialmente identici da Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D, Rv. 285412). Peraltro, essendo pacifico che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. al riguardo, tra le altre, la recente pronunzia di Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031), la Corte di appello nel caso di specie (v. ultima pagina della sentenza) ha compiuto in maniera inequivoca la valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sottolineando l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche ed inoltre la gravità della condotta posta in essere, la pericolosità sociale dell'imputato ed i suoi precedenti penali in giudicato. 4.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de