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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21097/2022

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CU- ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Fermo, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 in [OSCURATO:PERSONA] (FM); - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 344, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 29.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.

R9H010100604, avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione conseguito quale socio della Walelectronics di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], per un importo dichiarato di Euro 110.738,80 (ric.,, p. 14).

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, spiegava appello l'Amministrazione finanziaria, insistendo nei propri argomenti.

La CTR delle Marche, poiché medio tempore la società e l'altro socio avevano aderito a definizione agevolata della controversia, riuniti i ricorsi, dichiarava cessata la materia del contendere, anche in relazione al ricorso proposto dal Vallesi.

4. Questa pronuncia era impugnata mediante ricorso per revocazione dall'Agenzia delle Entrate, contestando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva aderito alla definizione agevolata.

La CTR accoglieva il ricorso per revocazione introdotto dall'Agenzia delle Entrate e, nel merito, riaffermava la validità ed efficacia dell'atto impositivo.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due strumenti di ricorso.

Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta il vizio di motivazione della pronuncia emessa dal giudice dell'appello, in conseguenza dell'omesso esame della contestazione in materia di mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12„ comma 7, della legge n. 212 del 2000.

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] censura l'omesso esame della contestazione in materia di illogico e contraddittorio operato dell'Ufficio, che ha riconosciuto la natura personale della compravendita dell'immobile, ed ha tuttavia ritenuto le movimentazioni bancarie ad esso riferibili come attinenti alla contabilità dell'impresa, in violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 2, del Dpr n. 6:33 del 1972 e dell'art. 2697 cod. civ.

3. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente, pur indicando di contestare un vizio di motivazione, propone in realtà rilievi relativi alla nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, appare inammissibile.

Il ricorrente non ha infatti cura di specificare in quale luogo dei suoi scritti difensivi, e mediante quali formule, nel corso dei gradi di merito del processo abbia lamentato la violazione del termine dilatorio di cui si duole.

È appena il caso di ricordare, letta anche la memoria del ricorrente, che è onere della parte indicare, nei modi appena ricordati, come abbia introdotto nel processo una determinata questione e, se non vi provvede, detta questione, in un giudizio impugnatorio quale è per definizione quello di legittimità, non può essere esaminata dal giudicante, anche se la parte vi abbia operato riferimento in qualche proprio scritto o allegato.

3.1. Il motivo di ricorso è comunque pure infondato perché, premesso che il maggior reddito accertato è contestato in relazione all'Irpef, non risulta essere stato effettuato alcun accesso presso il contribuente o la società, ed il riconoscimento del termine dilatorio invocato non era pertanto dovuto.

I giudici del merito hanno pure rilevato che, a seguito della consegna del PVC, il conl:ribuente ha comunque depositato tre memorie, e non ha illustrato in qual modo il suo diritto di difesa sia risultato compresso.

4. Mediante il secondo strumento di impugnazione il contribuente lamenta che la CTR, pur avendo l'Agenzia delle Entrate riconosciuto che la compravendita dell'immobile è avvenuta a titolo personale, e non in quanto esponente della società, ha poi ritenuto corrette le conclusioni cui giunge l'Amministrazione finanziaria, secondo cui gli importi rilevati dalle movimentazioni bancarie sono tassabili quali introiti dell'ente collettivo.

4.1. Il motivo di ricorso appare infondato, perché la CTR rileva che il contribuente, a seguito delle contestazioni mossegli in conseguenza degli accertamenti bancari, non ha dimostrato che i movimenti fossero riferibili ad operazioni non imponibili, fondamento sufficiente della decisione.

4.2. Manca la prova che le movimentazioni rinvenute sui conti correnti siano riferibili alla compravendita, che secondo il contribuente sarebbe peraltro avvenuta a prezzo molto superiore, indicato in contratto preliminare privo di data certa, rispetto a quello riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria, sul fondamento di un atto pubblico. 5.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

5.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio.

Risulta dovuto dal ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida nella complessiva misura di € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CU- ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Fermo, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 in [OSCURATO:PERSONA] (FM); - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 344, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Marche il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 29.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. R9H010100604, avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione conseguito quale socio della Walelectronics di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], per un importo dichiarato di Euro 110.738,80 (ric.,, p. 14). 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, spiegava appello l'Amministrazione finanziaria, insistendo nei propri argomenti. La CTR delle Marche, poiché medio tempore la società e l'altro socio avevano aderito a definizione agevolata della controversia, riuniti i ricorsi, dichiarava cessata la materia del contendere, anche in relazione al ricorso proposto dal Vallesi. 4. Questa pronuncia era impugnata mediante ricorso per revocazione dall'Agenzia delle Entrate, contestando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva aderito alla definizione agevolata. La CTR accoglieva il ricorso per revocazione introdotto dall'Agenzia delle Entrate e, nel merito, riaffermava la validità ed efficacia dell'atto impositivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due strumenti di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta il vizio di motivazione della pronuncia emessa dal giudice dell'appello, in conseguenza dell'omesso esame della contestazione in materia di mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12„ comma 7, della legge n. 212 del 2000. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] censura l'omesso esame della contestazione in materia di illogico e contraddittorio operato dell'Ufficio, che ha riconosciuto la natura personale della compravendita dell'immobile, ed ha tuttavia ritenuto le movimentazioni bancarie ad esso riferibili come attinenti alla contabilità dell'impresa, in violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 2, del Dpr n. 6:33 del 1972 e dell'art. 2697 cod. civ. 3. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente, pur indicando di contestare un vizio di motivazione, propone in realtà rilievi relativi alla nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, appare inammissibile. Il ricorrente non ha infatti cura di specificare in quale luogo dei suoi scritti difensivi, e mediante quali formule, nel corso dei gradi di merito del processo abbia lamentato la violazione del termine dilatorio di cui si duole. È appena il caso di ricordare, letta anche la memoria del ricorrente, che è onere della parte indicare, nei modi appena ricordati, come abbia introdotto nel processo una determinata questione e, se non vi provvede, detta questione, in un giudizio impugnatorio quale è per definizione quello di legittimità, non può essere esaminata dal giudicante, anche se la parte vi abbia operato riferimento in qualche proprio scritto o allegato. 3.1. Il motivo di ricorso è comunque pure infondato perché, premesso che il maggior reddito accertato è contestato in relazione all'Irpef, non risulta essere stato effettuato alcun accesso presso il contribuente o la società, ed il riconoscimento del termine dilatorio invocato non era pertanto dovuto. I giudici del merito hanno pure rilevato che, a seguito della consegna del PVC, il conl:ribuente ha comunque depositato tre memorie, e non ha illustrato in qual modo il suo diritto di difesa sia risultato compresso. 4. Mediante il secondo strumento di impugnazione il contribuente lamenta che la CTR, pur avendo l'Agenzia delle Entrate riconosciuto che la compravendita dell'immobile è avvenuta a titolo personale, e non in quanto esponente della società, ha poi ritenuto corrette le conclusioni cui giunge l'Amministrazione finanziaria, secondo cui gli importi rilevati dalle movimentazioni bancarie sono tassabili quali introiti dell'ente collettivo. 4.1. Il motivo di ricorso appare infondato, perché la CTR rileva che il contribuente, a seguito delle contestazioni mossegli in conseguenza degli accertamenti bancari, non ha dimostrato che i movimenti fossero riferibili ad operazioni non imponibili, fondamento sufficiente della decisione. 4.2. Manca la prova che le movimentazioni rinvenute sui conti correnti siano riferibili alla compravendita, che secondo il contribuente sarebbe peraltro avvenuta a prezzo molto superiore, indicato in contratto preliminare privo di data certa, rispetto a quello riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria, sul fondamento di un atto pubblico. 5. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 5.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta dovuto dal ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida nella complessiva misura di € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il rico
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