CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29059-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 593/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 29059 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 593/05/2021 con cui la CTR per il Veneto ha parzialmente confermato la sentenza della CTP di Venezia, ivi confermando il difetto di competenza territoriale della commissione tributaria adita. Ritendendo invero che gli atti impugnati avrebbero dovuto essere emessi dalle Agenzie fiscali di Caserta anziché da quelle di Venezia in ragione del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, riteneva incompetente la CTP di Venezia in favore di quella casertana. Il ricorso, promosso dal patrono erariale in rappresentanza sia dell’Amministrazione fiscale sia dell’Agente della riscossione, è affidato a due motivi cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo l’Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 2 c.p.c. per violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 31 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 40 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 12 e 24 d.P.R. n. 602/1973. Deduce che la CTR avrebbe errato nel ritenere che la competenza territoriale della CTP dipendesse dalla corretta individuazione dell’Ufficio impositore, individuato nelle Agenzie fiscali e della riscossione di Caserta in ragione del domicilio fiscale del soggetto tenuto alla dichiarazione, anziché in quella dell’ufficio che aveva emesso gli atti gravati, coincidenti con l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione della circoscrizione veneziana. Con il secondo motivo il patrono erariale deduce la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 16, co. 1, d.lgs. n. 472/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In particolare, e “per mero scrupolo”, impugna la sentenza nella parte in cui la CTR, dopo essersi dichiarata incompetente, si sarebbe comunque espressa nel senso dell’illegittimità nel merito degli atti impugnati in ragione della residenza casertana del sig. [OSCURATO:PERSONA] obbligato alla dichiarazione, così Ric. 2021 n. 29059 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - esorbitando dai poteri di cui si era testé spogliata perché rimessi alla CTP di Caserta. In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità svolte dal controricorrente: il ricorso sarebbe privo dei requisiti di specificità e, in ogni caso, l’Amministrazione finanziaria si sarebbe costituita nel giudizio di riassunzione promosso dal contribuente dopo aver promosso appello avverso la sentenza della CTP, così prestando acquiescenza alla sentenza di primo grado. Soggiunge altresì che l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere regolamento di competenza in luogo dell’appello. Orbene, il ricorso promosso dal patrono erariale è ammissibile essendo stato formulato nel rispetto dei canoni della chiarezza e della sinteticità (cfr. Cass. V, n. 8425/2020). Fermo quanto sopra questa Corte ha affermato che «Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo» ivi specificando come tale regola non valga solo in caso di tributi locali (cfr. Cass., V, 28064/2019). Ribadita l'inderogabilità delle norme processuali che disciplinano la competenza territoriale dei giudici tributari, sì da rendere inapplicabile il regolamento di competenza al giudizio tributario, nel caso in esame non viene in contestazione un’eccezione di incompetenza dell’Ufficio impositore quanto l’incompetenza territoriale della CTP adita, unica deputata a scrutinare la legittimità degli atti impugnati. Il primo motivo è quindi fondato e dev’essere accolto. Quanto al secondo motivo, esso è posto in via meramente ipotetica, ove si dovesse ritenere che il collegio d’appello abbia pronunciato in ordine alla legittimità degli atti impositivi dopo essersi spogliato della competenza. Ric. 2021 n. 29059 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 4 - Il motivo, così come posto, è inammissibile, sia perché avanzato in via eventuale, sia perché la CTR non risulta aver preso posizione in ordine agli atti impositivi dopo essersi spogliata del potere decisorio. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla C orte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Veneto in diversa composizione, cui demanda altresì la r