CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22613/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 3530 /202 3 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno31 luglio 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] r.g. n.22613/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere il ristoro dei danni subiti da unveicolo di sua proprietà in conseguenza di incidente con un veicolo di proprietà del Berni ed assicurato con la evocata compagnia; nel corso della controversia, parte attrice, previa autorizzazione del giudice,emendò la data del sinistro indicata in citazione ed eseguì la rinotifica di quest’ultima alle parti convenute; all’esito della lite di prime curela domanda risarcitoria fu accolta; in accoglimento dell’appello dispiegato da [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe indicata, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’appellante; per quanto d’interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto circostanza non suscettibile di correzione come errore materiale la indicazione della data del sinistro e riscontrato che alla data dell’evento menzionata in citazione il veicolo danneggiante, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], risultava privo di copertura assicurativa; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; nonsvolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che parte ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui è stato notificato il ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], sicché non è possibile verificare il perfezionamento di detta notifica, in tal guisa effettuata; [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario, non si è costituito né ha comunque svolto difese nel presente giudizio di legittimità; preliminare rispetto al vaglio di fondatezza dell’impugnazione è la corretta instaurazione del contraddittorio anche in questo grado, ove necessario mercè rinnovazione della notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; r.g. n.22613/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. ordina a parte ricorrente di documentare l’avvenut o e regolare perfezionamento della notificazionedel ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] oppure di rinnovare la notificazionedel ricorso per cassazione nei confronti di tale parte; assegna per detti incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Co