CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Caltanissetta, qualegiudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 novembre 2025, ha rigettatol’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX per la sospensione dellarevoca delle prestazioni ex art. 2, co. 58, della legge 9 del 2012.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen.Lo stesso, a causa delle proprie condizioni di salute, era titolare di unassegno di invalidità e dell’indennità di accompagnamento.Con la sentenza di condanna è stata disposta la revoca di tali prestazioni.Nel corso del processo al condannato, allora imputato, proprio in virtùdelle proprie condizioni di salute, è stata applicata la misura degli arrestidomiciliari.Allorché la sentenza è divenuta irrevocabile l’ordine di esecuzione, benchéi reati per i quali il ricorrente è stato condannato siano ostativi, è stato sospesoin attesa che la magistratura di sorveglianza si pronunci in ordine allacompatibilità o meno delle condizioni di salute con il regime carcerario e circa lemodalità di esecuzione della pena.In virtù di quanto disposto con la sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza [OSCURATO:PERSONA], ricevuto il dispositivo della sentenza, ha comunicato alricorrente di avere provveduto alla revoca delle indennità allo stessoriconosciute.3. Il condannato, considerata la peculiare condizione in cui si trova, haproposto istanza al fine di ottenere la sospensione della revoca delle indennità in4. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza evidenziando che ilbeneficio di fatto di cui fruisce il ricorrente non rientra nell’eccezione fissata dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2021. Ciò in quanto il condannatonon risulta né in stato di detenzione domiciliare né allo stesso, allo stato, è stataconcessa una diversa forma alternativa di espiazione della pena, per cui l’attualeregime, definito spurio, benché non sia imputabile al soggetto, non èequiparabile alle indicate misure alternative. In seconda battuta, poi, il giudiceha valorizzato il fatto che XXXXXXX è stato condannato per reati che ostanoall’applicazione delle misure alternative alla detenzione, per cui lo stesso dovràessere ristretto in una struttura carceraria, salva l’ipotesi in cui il Tribunale disorveglianza ritenga le sue condizioni di salute incompatibili.5. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, amezzo del difensore, in un unico motivo ha dedotto l’erronea applicazionedell’articolo 2, co. 58, della legge n. 92 del 2012 alla luce dell’intervento dellaCorte costituzionale con la sentenza n. 137/2021 evidenziando che il giudicedell’esecuzione ha limitato la sua analisi al dato letterale del dispositivo dellastatuizione della Consulta, senza cogliere i principi che sorreggono il contenutodella decisione. Secondo la difesa, infatti, in una corretta prospettivainterpretativa non è il solo lo stato di detenzione domiciliare e/o l’applicazione diuna misura alternativa alla detenzione che impedisce la revoca delle prestazioniassistenziali, ma lo è qualunque situazione a queste equiparabile in cui ilcondannato si trova a scontare la pena in regime alternativo al carcere e,conseguentemente, sopporta le spese del proprio mantenimento.6. In data 30 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoriascritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso siadichiarato inammissibile, in quanto aspecifico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 676cod. proc. pen. e gli atti devono essere pertanto trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] per leIndagini [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso.2. La questione oggetto del ricorso è peculiare.Nel caso in esame, infatti, XXXXXXXXXXXXXXXX è stato condannato per ilreato di di cui all’art. 416-bis cod. pen. per cui nei confronti dello stesso è statadisposta ex art. 2, co. 58, della legge 92 del 2012 la revoca delle prestazioni dicui era già titolare, ovvero dell’erogazione dell’assegno di invalidità edell’indennità di accompagnamento.Il titolo esecutivo, però, proprio in virtù delle condizioni di salute delcondannato per cui all’imputato era stata applicata la misura cautelare degliarresti domiciliari, è stato sospeso in attesa che la magistratura di sorveglianza sipronunci in ordine alla compatibilità o meno delle condizioni di salute con ilregime carcerario e circa le modalità di esecuzione della pena.Nelle more l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cui il dispositivo dellasentenza è stato trasmesso, ha disposto la revoca delle prestazioni.Il condannato, senza nulla rilevare quanto alla legittimità o meno dellarevoca disposta, ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione affinché lostesso disponesse la sospensione del titolo esecutivo anche con riferimento alladisposizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria di cui all’art. 2,comma 58, l. 92 del 2012, ciò in virtù di quanto di recente stabilito dallasentenza n. 137 della Corte costituzionale.Il giudice ha ritenuto di non poter aderire all’interpretazione prospettatain quanto la condizione in cui si trova il condannato non sarebbe equiparabile aquelle in merito alle quali si è espressa la Corte costituzionale.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannatodeducendo i motivi in precedenza indicati.3. La specifica situazione oggetto del ricorso impone di verificare in viapreliminare quale sia il giudice competente a pronunciarsi in ordine alla richiestae, nel caso sia quello di esecuzione, quale sia il procedimento da seguire.3.1. La questione è stata oggetto di due recenti sentenze di questa Corteche, ricostruita la natura della sanzione e tenuto conto della particolarità delladisposizione, hanno stabilito che «non rientrano nella cognizione del giudicedell'esecuzione, ma in quella del giudice civile, le questioni concernenti la revocadi prestazioni previdenziali e assistenziali (nella specie, la riattivazionedell'assegno sociale) disposta direttamente dall'ente erogatore, ai sensi dell'art.2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di condanna divenutadefinitiva prima dell'entrata in vigore di detta legge per taluno dei reati diparticolare allarme sociale previsti dall'art. 2, comma 58, legge cit., costituendoessa un mero effetto extrapenale della condanna e non un aspetto deltrattamento sanzionatorio del reato» (Sez. 1, n. 11581 del 07/12/2018, Marceca,Rv. 275008 – 01, più recentemente, in tema di scioglimento del cumulo a taleunico fine Sez. 1, n. 33021 del 23/06/2023, Muolo, Rv. 285052 - 01).Tale soluzione, che fa espresso riferimento alle questioni relative allarevoca delle prestazioni assistenziale che seguono all’esecuzione del titolo che siinseriscono a un momento successivo e diverso in cui la validità stessa del titoloesecutivo non è in discussione, deve essere ribadita.In tale ipotesi, infatti, la questione riguarda la sola disposizione relativaalla prestazione previdenziale per cui, in assenza di qualsivoglia collegamentocon l’esistenza e la validità del titolo esecutivo “penale”, si deve escludere lacompetenza dal giudice dell’esecuzione.3.2. A una diversa soluzione, nel senso che competente a decidere sia ilgiudice dell’esecuzione, invece, si deve pervenire nelle ipotesi in cui la richiestaavanzata dalla difesa non si riferisce a quello che è stato correttamente definitocome effetto extra-penale della condanna che è oramai già in esecuzione ma,piuttosto, attiene alla stessa eseguibilità del titolo stesso, anche se solo in partequa.In tali situazioni, infatti, la questione non riguarda il merito o meno dellasola sanzione accessoria quanto piuttosto la stessa eseguibilità del titolo penalenella sua interezza, come accade nel casso in esame in cui il titolo è sospeso indelle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario e alla possibilitàdi applicare una misura alternativa alla detenzione.3.3. Nella peculiare situazione che si determina in tali casi eccezionali ilmodulo procedimentale cui fare riferimento è quello di cui agli artt. 676 e 667,comma 4, cod. proc. pen.In assenza di una specifica previsione, infatti, la peculiare natura disanzione accessoria amministrativa prevista dall’art. 2, comma 58 l. 192 del2012 induce a ritenere applicabile il modulo del procedimento di esecuzionestabilito per le pene accessorie.3.4. Nel caso di specie, in conclusione, il ricorso deve essere qualificato exart. 667 cod. proc. pen. come opposizione in quanto avverso l’ordinanza emessaai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. il mezzo di impugnazionetassativamente previsto è solo l’opposizione e così deve essere qualificato anchel’eventuale ricorso per cassazione direttamente ed erroneamente proposto (Sez.1, n. 6378 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, B., n.m.), ciò anche se il giudice dovesseavere già fissato e celebrato l’udienza camerale in contraddittorio tra le parti(Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01). P.Q.MQualifica il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.,dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Caltanissetta.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.