CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/11/2023 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte d'appello di Trieste ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 28 maggio 2021 del Tribunale di Udine, con la quale lo stesso Colle era stato condannato alla pena di due anni di reclusione in relazione a quattro contestazioni del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (limitatamente all'utilizzo delle fatture emesse dalla FC Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA] e dalla GS di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con cui ha denunciato la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti all'imputato. Dopo aver ripercorso lo svolgimento dei giudizi di merito e sintetizzato il contenuto delle sentenze di primo e secondo grado ha lamentato l'indebita valorizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], emittente parte delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti (ossia quella emesse dalla FC Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA]), a causa della loro inattendibilità, essendo smentite da quanto emergente dai questionari della Agenzia delle Entrate dallo stesso compilati e da quanto riportato nella sentenza di primo grado, nella quale era stato dato atto che nel corso della sua detenzione (dal 2014 al 2017) Frangiamore operava per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], e anche dal rinvenimento delle merci oggetto di tali fatture nei due container presenti presso la sede della ditta del ricorrente (a riprova della effettività delle operazioni, ritenute erroneamente inesistenti); quanto ai rapporti con la società di [OSCURATO:PERSONA] (G.S. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].), ha eccepito l'irrilevanza della somiglianza grafica tra le fatture emesse da tale società e quelle della FC Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA] e utilizzate dal ricorrente nelle proprie dichiarazioni fiscali, nonché del pagamento di una di esse in contanti dopo circa un anno dalla morte di Gambarro, essendo successiva alla morte solo la registrazione del pagamento, affermando l'inerenza dei beni ceduti alla attività svolta dalla G.S. Ha censurato la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte relativa alla affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, che sarebbe stata desunta in modo illogico dall'ammontare dei corrispettivi portati dalle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti e utilizzati nelle dichiarazioni fiscali del ricorrente, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 2 Ps 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata e la ripetitività ai motivi d'appello delle censure sollevate con il ricorso per cassazione. 4. Con memoria dell'Il settembre 2024 il ricorrente, preso atto delle conclusioni del Procuratore Generale, ha ribadito la fondatezza dei propri motivi di ricorso, evidenziando nuovamente il travisamento degli indizi, che sarebbero stati considerati in modo illogico dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo volto, peraltro in modo generico, privo di autentico confronto critico con la motivazione delle due concordi sentenze di merito, a sollecitare una rivisitazione sul piano del merito degli elementi di prova, al fine di conseguirne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, come tale non suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità. 2. E', dunque, necessario, in premessa, rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2,.n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Nel caso in esame il ricorrente propone una diversa valutazione degli indizi sulla base dei quali è stata ritenuta l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture utilizzate dal ricorrente medesimo nelle proprie dichiarazioni fiscali, che, però, sono stati valutati in modo concorde e non manifestamente illogico dai giudici di merito, non suscettibile di rivalutazione, neppure sul piano del travisamento delle prove, stante la doppia conformità delle pronunce di merito, in questa sede di legittimità. La Corte territoriale, nel disattendere le censure sollevate con l'atto d'appello, sostanzialmente replicate con il ricorso per cassazione senza significativi elementi di novità, ha evidenziato la irrilevanza della spedizione a Frangiamore (emittente di parte delle fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti) da parte della Agenzia delle Entrate in data 11/1/2019 di tre inviti a rendere chiarimenti in ordine a fatture dallo stesso emesse negli anni 2013, 2014 e 2015, ribadendo il disconoscimento da parte dello stesso Frangiamore delle fatture emesse nei confronti del ricorrente e oggetto delle contestazioni; la Corte d'appello ha, poi, evidenziato l'irrilevanza della condotta di [OSCURATO:PERSONA], che era stato incaricato in modo generico di vendere le merci di Frangiamore depositate in due container presso la ditta del ricorrente allorquando lo stesso era detenuto (tra il 2014 e il 2017), in mancanza di prova di un incarico formale e di elementi univoci circa le vendite che Benedetti avrebbe perfezionato, e anche la discrepanza tra il valore di dette merci (pari a circa euro 50.000,00) e gli importi portati dalle fatture oggetto delle contestazioni (pari a circa 305.000,00 euro). Anche le operazioni sottostanti le tre fatture emesse dalla società G.S. e utilizzate dal ricorrente nelle sue dichiarazioni fiscali sono state giudicate inesistenti sulla base di una valutazione logica di una pluralità di elementi indiziari che sono stati ritenuti, in modo logico, in quanto frutto di corretta applicazione di consolidate massime di esperienza (quale quella relativa alla diffusa prassi della sollecita annotazione in contabilità dei pagamenti eseguiti), dimostrativi di detta inesistenza, elementi costituiti: dalla identica veste grafica tra tali fatture e quelle emesse dalla FC Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA]; dal pagamento in contanti della fattura n. 10/2014 in data 21/11/2016 in data successiva di circa un anno a quella della morte di [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandatario della società, avvenuta il 26/9/2015); dalla eccentricità della natura dei beni ceduti rispetto • all'attività dell'impresa fatturante (costituita da lavori di movimento di terra e pietrame, scavi, sterri, bonifica di terreno, arginatura); dalla veste di evasore totale di Gambarro sin dal 2011; dalla coincidenza della sede della società con l'abitazione del medesimo Gambarro. La sussistenza del dolo di evasione è, poi, stata ritenuta sussistente sulla base dei rilevanti importi dei costi fittizi indicati nelle dichiarazioni fiscali del ricorrente, tra l'altro per più annualità, in modo sistematico e utilizzando fatture presumibilmente contraffatte. Si tratta di motivazione idonea a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità, essendo state spiegate in modo logico e idoneo a confutare le censure del ricorrente la fittizietà delle operazioni relative alle fatture utilizzate dal ricorrente e la sussistenza del dolo di evasione, motivazione che è stata censurata in modo generico ed esclusivamente sul piano dell'apprezzamento e della valutazione delle prove, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a