CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37952/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 ottobre 2020 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5 .P.R. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, un panetto contenente gr. 94,30 di sostanza stupefacente del tipo hashish, con principio attivo pari a gr. 8,51, occultata nell'incavo tra la lamiera e la moquette al di sopra della plafoniera del gruppo luci dell'abitacolo dell'autovettura loro in uso. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, formulando due motivi di impugnazione 3. Con la doglianza fa valere l'inosservanza e la falsa applicazione dell'art. 73, commi 1 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta finalità di cessione dello stupefacente a terzi, non essendo stati rinvenuti nel possesso degli imputati strumenti utili al confezionamento (bilancini o attrezzi per la suddivisione) sicché la sostanza doveva ritenersi destinata all'uso personale, essendo il quantitativo compatibile con una scorta. 4. Con il secondo motivo si dolgono del difetto di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo la Corte territoriale escluso il riconoscimento del fatto di lieve entità unicamente sulla scorta delle modalità di nascondimento della droga, senza tenere in considerazione che ciò era motivato dalla necessità di evitarne il ritrovamento ed il sequestro. Concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta ex art, 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Va preliminarmente ribadito il principio secondo il quale la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo spaccio è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279614 in precedenza: Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468). Nondimeno "In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). 3. Ora, nel caso di specie la Corte territoriale ha chiarito che l'uso meramente personale dello stupefacente rinvenuto va escluso avuto riguardo da un lato, al quantitativo di stupefacente, certamente non irrilevante ed ampiamente superiore al fabbisogno individuale, dall'altro, alle forme del nascondimento incompatibili con la destinazione personale ed evocative di una detenzione ai fini di spaccio. 4. D'altro canto, va rilevato che i motivi qui proposti non sono che la ripetizione di parte doglianze formulate con l'appello, cui, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata dà adeguata risposta, non limitandosi, come sostenuto, a ripetere le valutazioni del giudice di prima cura, ma condividendone gli assunti, in quanto resistenti alle censure proposte. 5. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Anche in questo caso, infatti, la motivazione regge alla critica, posto che il giudice di seconda cura, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. si sofferma sulla modalità della condotta, ritenendo che questa sia connotata da una specifica professionalità dimostrata dall'accortezza utilizzata nel celare la droga. Trattandosi di una valutazione strettamente attinente al merito, il sindacato di questa Corte deve ritenersi escluso. 6. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così dec