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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12652/2026

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ra Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialestesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMascolo, che hanno indicato recapito PEC;- controricorrente -avversola sentenza n. 5503, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania il 28.2.2017, e pubblicata il 16.6.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava il 6.8.2014 a [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n.

TF501AP02892/2014 avente ad oggetto ilreddito di partecipazione conseguito nell’anno 2008 quale socia al 98%della società [OSCURATO:PERSONA], avente ristretta basepartecipativa, in conseguenza dell’accertamento di utili extracontabili nondichiarati dalla società, incorrendo nel reato di cui all’art. 4 della legge n.74 del 2000, che importa il raddoppio dei termini di accertamento.

Allasocia era richiesto il pagamento di un importo complessivo dichiarato pariad Euro 176.435,00.2.

La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando l’invaliditàdell’atto impositivo in quanto l’avviso di accertamento pregiudicanterisultava emesso illegittimamente nei confronti della società, perché lastessa era stata estinta e cancellata dal registro delle imprese(21.1.2013), e comunque non potevano trovare applicazione le regole dicui all’art. 2495 c.c., non risultando la corresponsione di alcuna somma aisoci dal bilancio finale di liquidazione.

La CTP accoglieva il ricorso dellasocia ed annullava l’atto impositivo emesso nei suoi confronti.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania, evidenziando che l’accertamentosocietario era stato annullato per ragioni di rito, senza che né la società néla contribuente avessero sollevato alcuna censura sul merito della verificafiscale.

Inoltre, l’accertamento del reddito di partecipazione dipendevasolo dalla ristrettezza della compagine sociale, indipendentemente dalconseguimento di somme in base al bilancio finale di liquidazione.

La CTRconfermava la decisione dei primi giudici.4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avversola decisione assunta dalla CTR, affidandosi a tre motivi di impugnazione.La contribuente resiste mediante controricorso.Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026Motivi della decisione1.

Occorre premettere che la controricorrente ha sostenutol’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, perché laricorrente non ha rispettato il dettato dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e6, c.p.c., non avendo esposto con completezza i fatti di causa, avendocensurato solo genericamente la decisione impugnata e non avendoindicato esaurientemente gli atti ed i documenti processuali su cui ilricorso si fonda.La critica non appare fondata, l’Amministrazione finanziaria ha espostocon sufficiente chiarezza i fatti di causa e lo svolgimento del processo,proponendo sinteticamente ma in forma chiaramente intellegibile le suecensure.1.1.

La contribuente ha contestato anche la formazione del giudicatointerno su capo non impugnato della decisione del giudice del gravame,liddove si afferma che “l’eventuale azione dell’A.F. verso i soci per rivalersidelle imposte derivanti dall’accertamento del maggior reddito societarioavrebbe dovuto essere esercitata attraverso la notifica del relativo attodirettamente intestato a ciascuno dei soci stessi” (controric., p.

X, sent.CTR, p. 3).Occorre allora ricordare che l’Amministrazione finanziaria ha notificatoalla contribuente un avviso di accertamento relativo al reddito dipartecipazione personalmente conseguito, ed ha sempre difeso lalegittimità di questo accertamento, anche in sede di legittimità, pertantonon può dirsi che non abbia contestato ogni argomento proposto in sensocontrario.

Inoltre, la CTR ha ritenuto di annullare l’avviso di accertamentoimpugnato in questa sede per due ragioni, di cui si tratterà nel prosieguo,ed ha aggiunto le parole innanzi trascritte premettendo “senza tacereche”.

Non siamo pertanto in presenza di una ragione autonoma delladecisione, bensì di un’osservazione proposta, come suol dirsi ‘adabundantiam’.Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026Invero non è neppure agevole comprendere che cosa la CTRintendesse dire con le espressioni riportate, potrebbe aver ritenuto chel’avviso di accertamento societario dovesse essere notificato anche ai soci,il che non è condivisibile.

Che non si trattasse di una ragione dellapronuncia su una domanda, del resto, emerge anche dal fatto che lacontroricorrente non indica come avesse proposto una simile critica,comunque da ritenersi contrastata dall’Amministrazione finanziariadomandando la conferma dell’avviso di accertamento notificato al socio inrelazione al reddito di partecipazione, anche in sede di giudizio dilegittimità.2.

Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Ente impositore censura lapronuncia d’appello per aver annullato l’accertamento del reddito dipartecipazione conseguito dal socio, in conseguenza dell’annullamento del(preteso) pregiudicante accertamento societario, sebbene né la società, néil socio, avessero proposto alcuna critica circa il merito dell’accertamentosocietario.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 2495c.c., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che lamancata corresponsione di somme in base al bilancio finale di liquidazioneprecluda l’accertamento del maggior reddito di partecipazione conseguitodal socio, quando il maggior reddito contestato sia costituito da utiliconseguiti ma non dichiarati, pertanto non annotati in bilancio.3.1.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso presentano ragioni diconnessione, e possono perciò essere trattati congiuntamente, per ragionidi chiarezza e sintesi espositiva, e se ne premette l’esame rispetto alprimo per le ragioni che saranno in seguito evidenziate.In sostanza la CTR fonda la propria decisione, confermativa dellapronuncia dei primi giudici e favorevole alla contribuente, su due ragioni:Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026annullato l’accertamento pregiudicante emesso nei confronti della societàne rimane travolto l’accertamento pregiudicato del reddito conseguito dalsocio; il socio neppure potrebbe essere chiamato a rispondere del maggiorreddito ritenuto conseguito ai sensi dell’art. 2495 c.c., nulla essendo statodistribuito ai soci in base al bilancio finale di liquidazione.

Le due ragionidella decisione sono criticate dall’Amministrazione finanziaria con ilsecondo ed il terzo motivo di ricorso, ora in esame.3.2.

Invero l’avviso di accertamento nei confronti della società è statoannullato, ma non perché sia stato ritenuto che il maggior redditosocietario non fosse stato conseguito, bensì perché la società risultavaestinta e cancellata dal registro delle imprese.Questa Corte di legittimità ha recentemente ribadito che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine aricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristrettabase partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare lapresunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesatributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi lapercezione di maggiori utili societari, mentre non ha caratterepregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo adun giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia cherevochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, Cass. sez.

V,4.3.2025, n. 2743 (conf.

Cass. sez.

V, 19.1.2021, n. 752).3.2.1.

Nel caso di specie l’annullamento dell’avviso di accertamentonei confronti della società è avvenuto per il vizio del procedimento, senzainteressare affatto il merito della contestazione relativa al conseguimento,da parte di questa, di un maggior reddito non dichiarato, e pertanto l’esitodel giudizio societario non riveste alcuna natura pregiudicante neiNumero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026confronti dell’accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguitodal socio, che naturalmente conservava la facoltà di contestare, pure ingiudizio, anche il mancato conseguimento del reddito societario.Rimane pertanto assorbito il primo motivo di ricorso, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con il quale l’Agenzia delleEntrate, contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza dellaviolazione dell’art. 295 c.p.c., per avere la CTR ritenuto di poter annullarel’accertamento tributario del reddito di partecipazione nei confronti dellasocia, in conseguenza dell’annullamento dell’avviso di accertamento neiconfronti della società con provvedimento, però, che non risultava esseredefinitivo.

Non vi è infatti ragione di valutare l’incidenza della definitività diun provvedimento giudiziario di per sé non rilevante nella fattispecie.3.3.

Con riferimento alla seconda ragione della decisione adottata dalgiudice dell’appello occorre rilevare che l’Agenzia delle Entrate ha sempresostenuto, fondatamente e sin dall’avviso di accertamento, che il sociorisponde per la presunzione di distribuzione del maggior reddito in societàdi capitali avente ristretta base partecipativa in presenza di utili occulti,indipendentemente dal disposto di cui all’art. 2495 c.c., da ritenersipertanto normativa inconferente e non applicabile alla fattispecie.Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire, inproposito, che in tema di contenzioso tributario, a seguito di cancellazionedella società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzionedell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori giàfacenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito dellaliquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbianogoduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Neconsegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo neiconfronti di quest'ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze(Fattispecie in tema di ricavi occultati, non rilevabili documentalmente,Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026ritenuti dalla S.C. presuntivamente distribuiti a favore dei soci), Cass. sez.V, 4.1.2022, n. 2 (cfr., anche, tra le altre e di recente, Cass. Sez.

III,15,11,2025, n. 30166).4.

Debbono pertanto essere accolti il secondo ed il terzo motivo diricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il primo, e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perchéproceda a nuovo giudizio, esaminando anche le contestazioni nonesaminate perché assorbite, in ordine alle quali non siamo maturatepreclusioni.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall’Agenziadelle Entrate, assorbito il primo, cassa la decisione impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nelrispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche aregolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma il 10 aprile 2026.Il Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialestesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMascolo, che hanno indicato recapito PEC;- controricorrente -avversola sentenza n. 5503, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania il 28.2.2017, e pubblicata il 16.6.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava il 6.8.2014 a [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n. TF501AP02892/2014 avente ad oggetto ilreddito di partecipazione conseguito nell’anno 2008 quale socia al 98%della società [OSCURATO:PERSONA], avente ristretta basepartecipativa, in conseguenza dell’accertamento di utili extracontabili nondichiarati dalla società, incorrendo nel reato di cui all’art. 4 della legge n.74 del 2000, che importa il raddoppio dei termini di accertamento. Allasocia era richiesto il pagamento di un importo complessivo dichiarato pariad Euro 176.435,00.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando l’invaliditàdell’atto impositivo in quanto l’avviso di accertamento pregiudicanterisultava emesso illegittimamente nei confronti della società, perché lastessa era stata estinta e cancellata dal registro delle imprese(21.1.2013), e comunque non potevano trovare applicazione le regole dicui all’art. 2495 c.c., non risultando la corresponsione di alcuna somma aisoci dal bilancio finale di liquidazione. La CTP accoglieva il ricorso dellasocia ed annullava l’atto impositivo emesso nei suoi confronti.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania, evidenziando che l’accertamentosocietario era stato annullato per ragioni di rito, senza che né la società néla contribuente avessero sollevato alcuna censura sul merito della verificafiscale. Inoltre, l’accertamento del reddito di partecipazione dipendevasolo dalla ristrettezza della compagine sociale, indipendentemente dalconseguimento di somme in base al bilancio finale di liquidazione. La CTRconfermava la decisione dei primi giudici.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avversola decisione assunta dalla CTR, affidandosi a tre motivi di impugnazione.La contribuente resiste mediante controricorso.Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026Motivi della decisione1. Occorre premettere che la controricorrente ha sostenutol’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, perché laricorrente non ha rispettato il dettato dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e6, c.p.c., non avendo esposto con completezza i fatti di causa, avendocensurato solo genericamente la decisione impugnata e non avendoindicato esaurientemente gli atti ed i documenti processuali su cui ilricorso si fonda.La critica non appare fondata, l’Amministrazione finanziaria ha espostocon sufficiente chiarezza i fatti di causa e lo svolgimento del processo,proponendo sinteticamente ma in forma chiaramente intellegibile le suecensure.1.1. La contribuente ha contestato anche la formazione del giudicatointerno su capo non impugnato della decisione del giudice del gravame,liddove si afferma che “l’eventuale azione dell’A.F. verso i soci per rivalersidelle imposte derivanti dall’accertamento del maggior reddito societarioavrebbe dovuto essere esercitata attraverso la notifica del relativo attodirettamente intestato a ciascuno dei soci stessi” (controric., p. X, sent.CTR, p. 3).Occorre allora ricordare che l’Amministrazione finanziaria ha notificatoalla contribuente un avviso di accertamento relativo al reddito dipartecipazione personalmente conseguito, ed ha sempre difeso lalegittimità di questo accertamento, anche in sede di legittimità, pertantonon può dirsi che non abbia contestato ogni argomento proposto in sensocontrario. Inoltre, la CTR ha ritenuto di annullare l’avviso di accertamentoimpugnato in questa sede per due ragioni, di cui si tratterà nel prosieguo,ed ha aggiunto le parole innanzi trascritte premettendo “senza tacereche”. Non siamo pertanto in presenza di una ragione autonoma delladecisione, bensì di un’osservazione proposta, come suol dirsi ‘adabundantiam’.Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026Invero non è neppure agevole comprendere che cosa la CTRintendesse dire con le espressioni riportate, potrebbe aver ritenuto chel’avviso di accertamento societario dovesse essere notificato anche ai soci,il che non è condivisibile. Che non si trattasse di una ragione dellapronuncia su una domanda, del resto, emerge anche dal fatto che lacontroricorrente non indica come avesse proposto una simile critica,comunque da ritenersi contrastata dall’Amministrazione finanziariadomandando la conferma dell’avviso di accertamento notificato al socio inrelazione al reddito di partecipazione, anche in sede di giudizio dilegittimità.2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Ente impositore censura lapronuncia d’appello per aver annullato l’accertamento del reddito dipartecipazione conseguito dal socio, in conseguenza dell’annullamento del(preteso) pregiudicante accertamento societario, sebbene né la società, néil socio, avessero proposto alcuna critica circa il merito dell’accertamentosocietario.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 2495c.c., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che lamancata corresponsione di somme in base al bilancio finale di liquidazioneprecluda l’accertamento del maggior reddito di partecipazione conseguitodal socio, quando il maggior reddito contestato sia costituito da utiliconseguiti ma non dichiarati, pertanto non annotati in bilancio.3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso presentano ragioni diconnessione, e possono perciò essere trattati congiuntamente, per ragionidi chiarezza e sintesi espositiva, e se ne premette l’esame rispetto alprimo per le ragioni che saranno in seguito evidenziate.In sostanza la CTR fonda la propria decisione, confermativa dellapronuncia dei primi giudici e favorevole alla contribuente, su due ragioni:Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026annullato l’accertamento pregiudicante emesso nei confronti della societàne rimane travolto l’accertamento pregiudicato del reddito conseguito dalsocio; il socio neppure potrebbe essere chiamato a rispondere del maggiorreddito ritenuto conseguito ai sensi dell’art. 2495 c.c., nulla essendo statodistribuito ai soci in base al bilancio finale di liquidazione. Le due ragionidella decisione sono criticate dall’Amministrazione finanziaria con ilsecondo ed il terzo motivo di ricorso, ora in esame.3.2. Invero l’avviso di accertamento nei confronti della società è statoannullato, ma non perché sia stato ritenuto che il maggior redditosocietario non fosse stato conseguito, bensì perché la società risultavaestinta e cancellata dal registro delle imprese.Questa Corte di legittimità ha recentemente ribadito che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine aricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristrettabase partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare lapresunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso consentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesatributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimitàdell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi lapercezione di maggiori utili societari, mentre non ha caratterepregiudicante l'annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo adun giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia cherevochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, Cass. sez. V,4.3.2025, n. 2743 (conf. Cass. sez. V, 19.1.2021, n. 752).3.2.1. Nel caso di specie l’annullamento dell’avviso di accertamentonei confronti della società è avvenuto per il vizio del procedimento, senzainteressare affatto il merito della contestazione relativa al conseguimento,da parte di questa, di un maggior reddito non dichiarato, e pertanto l’esitodel giudizio societario non riveste alcuna natura pregiudicante neiNumero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026confronti dell’accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguitodal socio, che naturalmente conservava la facoltà di contestare, pure ingiudizio, anche il mancato conseguimento del reddito societario.Rimane pertanto assorbito il primo motivo di ricorso, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con il quale l’Agenzia delleEntrate, contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza dellaviolazione dell’art. 295 c.p.c., per avere la CTR ritenuto di poter annullarel’accertamento tributario del reddito di partecipazione nei confronti dellasocia, in conseguenza dell’annullamento dell’avviso di accertamento neiconfronti della società con provvedimento, però, che non risultava esseredefinitivo. Non vi è infatti ragione di valutare l’incidenza della definitività diun provvedimento giudiziario di per sé non rilevante nella fattispecie.3.3. Con riferimento alla seconda ragione della decisione adottata dalgiudice dell’appello occorre rilevare che l’Agenzia delle Entrate ha sempresostenuto, fondatamente e sin dall’avviso di accertamento, che il sociorisponde per la presunzione di distribuzione del maggior reddito in societàdi capitali avente ristretta base partecipativa in presenza di utili occulti,indipendentemente dal disposto di cui all’art. 2495 c.c., da ritenersipertanto normativa inconferente e non applicabile alla fattispecie.Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire, inproposito, che in tema di contenzioso tributario, a seguito di cancellazionedella società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzionedell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori giàfacenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito dellaliquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbianogoduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Neconsegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo neiconfronti di quest'ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze(Fattispecie in tema di ricavi occultati, non rilevabili documentalmente,Numero registro generale 2592/2018Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 12652/2026Data pubblicazione 05/05/2026ritenuti dalla S.C. presuntivamente distribuiti a favore dei soci), Cass. sez.V, 4.1.2022, n. 2 (cfr., anche, tra le altre e di recente, Cass. Sez. III,15,11,2025, n. 30166).4. Debbono pertanto essere accolti il secondo ed il terzo motivo diricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il primo, e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perchéproceda a nuovo giudizio, esaminando anche le contestazioni nonesaminate perché assorbite, in ordine alle quali non siamo maturatepreclusioni.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall’Agenziadelle Entrate, assorbito il primo, cassa la decisione impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nelrispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche aregolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma il 10 aprile 2026.Il Presidente est.[OSCURATO:PERSONA]
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