CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 10565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento ricorso dell'ufficio impugnante, annullando l'ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame sul punto; udito il difensore dell'indagato Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso richiamando i motivi e la memoria depositata [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 14 giugno 2022 il G.I.P. del Tribunale di Brescia applicava, fra gli altri, ad [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistenti i gravi indizi colpevolezza in ordine ai reati di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio di cui ai capi 3) 4) e 5) della incolpazione provvisoria nonchè le esigenze cautelari. Con provvedimento in data 24 agosto 2022 il Tribunale di Brescia, adito in sede di riesame, confermava la misura cautelare personale - nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico -, ritenendo, tuttavia, che appariva fondata la censura difensiva avente ad oggetto l' insussistenza della fattispecie di autoriciclaggio e che, quanto, alle esigenze cautelari doveva escludersi il pericolo di fuga. 2. Contro detta ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione sia l'indagato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, formula i seguenti motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio contestato. Assume che il Tribunale non aveva considerato che, nel caso in esame, difettava l' elemento oggettivo del reato di riciclaggio in quanto, vertendosi in ipotesi di dichiarazione infedele, il provento riciclabile doveva coincidere con la sola porzione di patrimonio derivante dal risparmio di imposta evasa conseguito dall' agente, rimanendo esclusa la parte di patrimonio in sé oggetto di evasione e che mancavano elementi da cui desumere che la somma di euro 330.000,00, asseritamente oggetto di riciclaggio, proveniva direttamente dal profitto del reato di evasione fiscale addebitabile al Cirillo. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare ritenendo sussistenti in relazione alla condotta dell'indagato le due diverse fattispecie di cui ai capi 3) e 4) della incolpazione provvisoria. Assume che la corte di appello aveva erroneamente disatteso la contestazione relativa alla circostanza che il fatto-reato contestato andava sussunto in un unica fattispecie di reato atteso che la operazione di cui al capo 3) altro non era che la medesima operazione di riciclaggio / in quanto la condotta di riciclaggiot ricomprendeva chiaramente anche il segmento di condotta costituente l'intestazione fittizia. 2.2 L'ufficio impugnante, con un unico motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme di cui si deve tener conto nella applicazione norma penale, con specifico riferimento all'art. 648 ter.1 c.p. Assume che erroneamente il Tribunale, nell' escludere la sussistenza del reato di autoriciclaggio, aveva evidenziato che nella contestata operazione mancava l'investimento del denaro ricavato dalla vendita dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] in "attività di carattere economico, imprenditoriale finanziario o, speculativo", così come previsto dalla norma citata.Evidenzia, tuttavia, che i giudici di merito non avevano considerato che, secondo quanto descritto in contestazione, il [OSCURATO:PERSONA] risultava avere concorso nel reato di autoriciclaggio con Cirillo e gli altri contraenti dissimulati effettuando una complessa operazione di acquisto immobiliare soggettivamente ed oggettivamente simulata 1 nella quale era stato investito dal Cirillo il profitto del reato di cui all'art. 4 del d. Igs. 74/2000 nonchè del delitto di cui all' art. 512 bis cod. pen., una volta consumato. Osserva che il fatto che la porzione finale della condotta riferibile all' indagato era una etd• da- mera operazione di "ritrasferimento" non valevastscludere che il profittovreato di cui all' art. 512 bis c.p. e, quanto al Cirillo, del reato di cui all'art. 4 del d.lgs. 74/2000, era stato impiegato consapevolmente, in accordo con i concorrenti, anche dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo, delegato dalla parte fittiziamente alienante in un'operazione immobiliare a favore del Cirillo, reale proprietario dell'immobile ovvero in una attività economica qual è quella appunto di acquisto di beni e prodotti. cket Precisa, quindi, che il profitto (reato era stato di fatto impiegato per realizzare un'operazione tale da inquinare il contesto economico sociale. Evidenzia, altresì, che il Tribunale del riesame non aveva considerato che l'indagato, essendo stato delegato alla parte venditrice [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui aveva ricevuto per suo conto il pagamento del prezzo dell'immobile parte dell'acquirente, nel versarlo alla [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato altro che e un servizio di pagamento su mandato/ che costituiva un'attività finanziaria ex art. 106 d. Igs. 385/1993. 3. Il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato Generale, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l' accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Brescia rilevando che, come condivisibilmente affermato della parte pubblica ricorrente, nella vicenda in esame la condotta apparente di mera restituzione del denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al Cirillo era in realtà un'operazione in senso proprio ( di tipo finanziario), idonea a produce effetti fiscali, tributari, catastali e di mercato e, soprattutto, realizzativa di un profitto illecito ulteriore rispetto ai profitti dell'attività illecita presupposta. 4. Il difensore dell'indagato, a sua volta, ha depositato memoria con la quale ha contestato le tesi dell'Avvocato Generale rilevando che le stesse non apparivano coerenti con una interpretazione letterale della norma - primo ed imprescindibile criterio esegetico per il rigetto della tesi del P.G. e del P.M.T. - e che ai fini del rigetto militavano anche ragioni scaturenti dalla necessità di preservare il rispetto del principio di interpretazione sistematica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo è infondato. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide l' indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen, - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4 , n. 27498 del 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276704 - 01. Occorre, altresì, ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). I giudici di merito, valutati l'informativa delle G.d.F. in data 14 maggio 2021, i verbali di perquisizione e sequestro nonchè l' attività di intercettazione telefonica, hanno ritenuto che a carico del [OSCURATO:PERSONA] sussistevano gravi indizi colpevolezza per i reati di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis c.p. e riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen., evidenziando come, nel caso di specie, il delitto presupposto era costituito dal reato di evasione fiscale posto in essere dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale l'indagato aveva operato quale longa manus. Il Tribunale del riesame ha osservato, in particolare, che il Cirillo si era reso responsabile della sottrazione alla pretesa impositiva erariale dei suoi redditi derivanti da lavoro autonomo e dall'attività di impresa, redditi che lo stesso avrebbe dovuto denunziare in Italia in quanto questi risultava avere fissato, solo fittiziamente, la propria residenza in Russia, sussistendo, tuttavia, plurimi e convergenti elementi atti a dimostrare che egli aveva in Italia i propri interessi economici con la conseguenza, che in conformità al disposto di cui all'art. 2 del T.U.I.R., questi era tenuto al pagamento delle imposte in favore dello Stato italiano, individuando una imposta IRPEF evasa per complessivi euro 33.782.060,84. Hanno precisato che l' azione illecita integrante il reato di quella art. 512 bis c.p. era costituita dall' intestazione fittizia dei beni immobili siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] operata da Anna NovitsKaia e [OSCURATO:PERSONA], cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso materialmente, agendo quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] e mettendo a disposizione il proprio conto corrente, mentre il comportamento integrante il reato di cui all' art. 648 bis c.p. si ravvisava nella ricezione del denaro da parte del ricorrente e nella successiva operazione di ritrasferimento alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, l' aveva restituito al Cirillo. Il Tribunale, nel pervenire alla conclusione circa la illiceità della provvista utilizzata, ha ricostruito come le somme utilizzate per compravendita provenivaela conti svizzeri del Cirillo - la cui esistenza era stata taciuta al fisco italiano - e che nessuna spiegazione era stata fornita in ordine alla restituzione delle somme in questione in favore del Cirilloiné quanto alla ragione della natura "circolare dell'operazione". Orbene va osservato che per risalente e costante giurisprudenza della Corte Suprema, da cui non si ritiene di doversi discostare, non è necessario che il delitto presupposto (rispetto al riciclaggio) risulti accertato giudizialmente e, pertanto, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (v. Cass. Sez. 6, Sent. n. 28715/2013 Rv. 257206; Sez. 6, Sent. n. 495/2008, (dep 2009) Rv. 242374; Sez. 5, Sent. n. 36940/2008, Rv. 241581; Sez. 2, Sent. n. 546/2011, Rv. 249444; Sez. 4 n. 11303/97, dep. 9.12.97 Rv. 209393), e che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (v. Sez. 2, Sentenza n. 7795 del 19/11/2013 (dep. 19/02/2014) Rv. 259007). Ed, in particolare, è stato affermato che l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015 - dep. 15/05/2015, Charanek e altro, Rv. 26352101). Alla luce di tali principi e della ricostruzione operata dai giudici di merito, a fronte del richiamo ad una imposta IRPEF evasa dal Cirillo per complessivi euro 33.782.060,84 non coglie, dunque, nel segno la censura in ordine alla mancanza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio e di dati da cui desumere che la somma di euro 330.000,00, asseritamente oggetto di riciclaggio, proveniva direttamente dal profitto del reato di evasione fiscale addebitabile al Cirillo. In relazione a tali profili deve ritenersi che la ricostruzione dei giudici di merito sia perfettamente logica e plausibile, essendo incontestata l'evasione fiscale da parte del Cirillo e la effettuazione di operazioni tese a mascherare la provenienza di dette somme, transitate su conti esteri del predetto. Occorre, del resto, rilevare che, come chiarito da Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Cc. (dep. 18/11/2021) Rv. 282037 - 01, il denaro, essendo il bene fungibile per eccellenza, non solo si confonde necessariamente con le altre disponibilità del reato, ma perde anche qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica e ciò che rileva, quindi, è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, sicchè, stante la verificatasi "confusione", priva di pregio è la tesi di parte ricorrente secondo cui difetterebbe la prova che "il denaro movimentato dal ricorrente nell' ambito dell' operazione immobiliare debba essere considerato - anche solo parzialmente - parte del profitto del Cirillo". 1.2. Il secondo motivo è infondato, non essendo configurabile alcuna duplicazione della condotta criminosa integrante un unico fatto-reato asseritamente erroneamente sussunto "sotto distinte fattispecie penali". Con l'art. 512-bis c.p. il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni e di eludere l'applicazione della confisca (art. 240 cod. pen.) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero "al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio". Nel caso in esame la intestazione fittizia de qua è stata posta in essere al fine di agevolare la commissione del successivo delitto di riciclaggio effettivamente realizzato, secondo la ricostruzione fatta propria dai giudici di merito, non ravvisandosi, quindi, alcuna duplicazione della contestazione rispetto ad un fatto-reato unitario, bensì due distinte condotte illecite. 2. Il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia è parimenti infondato. Va premesso che il Tribunale del riesame -ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria per le ulteriori ipotesi di reato oggetto dell'originaria contestazione provvisoria, vale a dire per i reati di cui agli artt. 648-bis e 512-bis c.p., in ordine ai quali confermava la misura della custodia cautelare - ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di autoriciclaggio sul presupposto della mancanza dell'investimento del denaro, compendio illecito dei reati presupposti, "in attività di carattere economico, imprenditoriale, finanziario o speculativo, come richiesto dalla lettera dell'art. 648-ter.1 c.p.". Ad avviso di questo Collegio le censure non colgono nel segno, dovendosi convenire con I' affermazione del Tribunale secondo cui, ferma restando la natura simulatoria e la causa illecita dell'intera operazione finanziaria (ex art. 512-bis cod. pen.)- in quanto di natura "circolare" e diretta al trasferimento da parte di uno dei correi (Cirillo) del [OSCURATO:PERSONA] di un immobile intestato fittiziamente ai terzi, già nell'effettiva disponibilità del predetto, la condotta di ritrasferimento del denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al Cirillo stesso rappresenta il previsto assetto definitivo voluto in relazione ai reati suddetti, senza costituire una (ulteriore) "attività di carattere economico" richiesta indefettibilmente dalla norma incriminatrice per la configurazione del reato de quo, non rappresentando una diversa 'tipologia di investimento', proprio perchè attività meramente restitutoria. Una simile conclusione appare coerente ed in linea con quella che è la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, né tantomeno può parlarsi di un servizio di pagamento su mandato qualificabile come attività finanziaria ex art. 106 d. Igs. 385/1993 come sostenutottiall' ufficio impugnate, essendo evidente che lo schema utilizzato era finalizzato esclusivamente a fare rientrare il Cirillo nella disponibilità del suo denaro attraverso l'attività di riciclaggio e di occultamento, tramite intestazioni fittizie, della provenienza illecita. 5. Per le considerazioni esposte vanno rigettati sia il ricorso del P.M. che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] il quale ultimo va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso del P.M. Rigetta, alt