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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 00283/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7- 7 N. 134) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.

I giudici di merito hanno logicamente ravvisato la responsabilità del prevenuto in ordine alla condotta di illecita cessione di cocaina oggetto di contestazione, alla luce di guanto direttamente osservato e narrato dagli agenti di P.S., ritenuto motivatamente attendibile, trattandosi di osservazione di un fatto non fugace ma protrattosi per alcuni minuti.

Anche in relazione al diniego di attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. si riscontra congrua e logica spiegazione dei giudici territoriali, i quali hanno valutato il comportamento tenuto dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia secondo un ponderato apprezzamento, in alcun modo smentito dalla generica censura proposta dal ricorrente.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7- 7 N. 134) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. I giudici di merito hanno logicamente ravvisato la responsabilità del prevenuto in ordine alla condotta di illecita cessione di cocaina oggetto di contestazione, alla luce di guanto direttamente osservato e narrato dagli agenti di P.S., ritenuto motivatamente attendibile, trattandosi di osservazione di un fatto non fugace ma protrattosi per alcuni minuti. Anche in relazione al diniego di attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. si riscontra congrua e logica spiegazione dei giudici territoriali, i quali hanno valutato il comportamento tenuto dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia secondo un ponderato apprezzamento, in alcun modo smentito dalla generica censura proposta dal ricorrente. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il P
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