CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 10377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 610 cod. pen. per assenza del profitto in capo al soggetto agente, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata (sul punto, anche con congrui riferimenti giurisprudenziali, la Corte di merito motiva a pag. 5 della sentenza gravata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., allegando che difetterebbe la condotta minacciosa, non è consentito perché, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, tende ad ottenere una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso logico tracciato dalla Corte di merito che, con motivazione persuasiva ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]