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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 23028/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4109/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp. p.t. della [OSCURATO:PERSONA] GASM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5569/2018depositata il 03/12/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chiese al Tribunale di Avellino di pronunciare ingiunzione di pagamento in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 154.934,07=, quale corrispettivo concordato a fronte della cessione da parte sua della quota di spettanza della società [OSCURATO:PERSONA] e Figli.

La domanda venne fondata su una scrittura privata del 26/06/1998, con la quale era stato pattuito che, a front e della vendita della sua partecipazione all’impresa familiare, gli sarebbe stato versato uno stipendio per la durata della vita degli obblig ati, ovvero, in alternativa, il corrispettivo di lire 300.000.000=, qualora fosse cessata l’erogazione dell’assegnoperiodico; aggiungeva che in data 11/05/2005 era stato licenziato dall’azienda.

Il Tribunale accolse il ricorso e pronunciò l’ingiunzione.

Gli ingiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero distinte opposizioni.

Instauratosi il contraddittorio e riuniti i giudizi, all’esito dell’attività istruttoria, il Tribunale accolse l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, al quale si oppose [OSCURATO:PERSONA]; con separato atto si costituirono [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp.p.t. della [OSCURATO:PERSONA] GASM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] edErmanno Luciano.

La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame, ritendo nulla la scrittura privata del 26/6/1998 perché sottoposta a condizione potestativa. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con quattro mezzi seguiti da memoria per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp.p.t. della [OSCURATO:PERSONA] GASM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno replicato con separato controricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di questi ultimi, ha depositato rinuncia al mandato notificata ai suoi assistiti. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Preliminarm ente va rammentato che il difensore che abbia rinunciato al mandato conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati ai suoi assistit i (Cass. n. 13858/2013). 3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1355 cod.civ.

Il ricorrente sostiene che il contratto non era sottoposto a condizione; deduce che, comunque, nel caso di specie non ricorreva una condizione meramente potestativa sospensiva, alla quale – esclusivamente -è ricondotta la nullità sancita dall’art.1355 cod.civ.

A tal proposito, dopo avere rimarcato che la Corte di merito non aveva nemmeno qualificato la condizione come sospensiva o risolutiva, il ricorrente osserva che la produzione degli effetti del contratto di cessione di quota erano in corso, per cui la condizione non poteva qualificarsi come “sospensiva”, dipendendo da essa non gli effetti del contratto, ma solo un diverso modo di esplicarsi degli effetti.

Aggiunge che l’evento asseritamente condizionante, oltre a non avere efficacia sospensiva, non sarebbe dipeso dalla volontà dell’obbligato -debitore, bensì da quella del creditore e che, per tale motivo, ciò non poteva comportare la nullità del contratto perché la fattispecie non era sussumibile nella previsione di cui all’art.1355 cod.civ. 3.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1353 cod.civ. e la violazione per omessa applicazione dell’art.1285 e ss. cod.civ.

Il ricorrente contesta che il patto in esame possa essere ricondotto nel novero dei contratti condizionali ex art.1353 cod.civ., come ritenuto dai giudici di merito, perché dall’esercizio della facoltà di scelta accordata ad esso non derivava, né poteva derivare,né la produzione di effetti giuridici non ancora insorti, né la loro cessazione.

Sostiene che la scelta riservatagli non riguardava un evento condizionante, ma la possibilità di scegliere tra le due prestazioni dedotte in contratto, di modo che il debitore potesse liberarsi eseguendo la prestazione che sarebbe stata scelta dal creditore ed assume che, nel caso, lo schema di riferimento era quello delle obbligazioni alternative ex art.1285 e ss. cod.civ.

Richiama poi la distinzione tra obbligazioni alternative ed obbligazioni facoltative.

Con riferimento alla fattispecie in esame -a parere del ricorrente - lo schema contrattuale sarebbe da ricondurre all’obbligazione facoltativa, essendo caratterizzato da un’unica prestazione principale, il pagamento dello “stipendio”, e,accanto a questa, dalla previsione di una prestazione facoltativa, l’indennizzo, dovuta in luogo della prima scelta del creditore per il caso di cessata corresponsione dello stipendio.

Conclude la censura assumendo che l’obbligazione dedotta in contratto avrebbe dovuto essere qualificata «piuttosto che sottoposta a condizione, come obbligazione con facoltà alternativa, conforme allo schema negoziale di cui all’art.1285 e ss. cod.civ.». 3.3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1353 cod.civ.; la violazione per omessa applicazione degli artt.1285 e ss. cod.civ.; la violazione per omessa applicazione dell’art.2735 cod.civ. (confessione stragiudiziale); l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla scrittura intercorsa tra Giulio e [OSCURATO:PERSONA] in data 17 luglio 2002 (in sentenza è indicato 15 luglio 2002).

Secondo il ricorrente i vizi denunciati riverberano i loro effetti anche sulla statuizione di inutilizzabilità sul piano probatorio della scrittura intercorsa tra Giulio e [OSCURATO:PERSONA] in data 17 luglio 2002, ritenuta in fase di merito invalida ed inefficace perché contenente una ricognizione di debito fondata su un rapporto fondamentale nullo ex art.1355 cod.civ. (l’accordo del 1998) e ne deduce che, una volta riconosciuta la piena validità di tale accordo, anche la scrittura del 2002 dovrebbe essere ritenuta valida e rinvia alle deduzioni svolte con i primi due motivi.

Sostiene che, comunque, la scrittura evidenziava la consapevolezza dei germani sulla esistenza dell’ulteriore debitoria nei suoi confronti. 3.4.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ.

Lacensura concerne l’individuazione dell’oggetto della facoltà di scelta riservata al ricorrente.

Secondo il ricorrente la Corte di merito, pur avendo esattamente richiamato i principi in materia di interpretazione del contratto, non li avrebbe rettamente applicati.

In particolare, lamenta la violazione dell’art.1362 cod.civ. in merito al sindacato e all’accertamento della comune intenzione delle parti, sostenendo che l’interpretazione era stata circoscritta alla lettera del solo accordo, senza collocarlo all’interno del contratto stipulato di cessione di quota societaria.

Deduce che la pattuizione aveva l’intento di contemperare gli interessi di tutti i contraenti e che Michele aveva rinunciato all’immediato pagamento del prezzo della sua quota a patto che i germani provvedessero al pagamento di uno “stipendio”, loro vita natural durante, altrimenti sarebbe scattato l’obbligo del pagamento del prezzo, sia pure con dilazione di diciotto mesi.

Contesta, quindi, l’interpretazione della Corte di appello, secondo la quale la scelta tra la percezione dello stipendio e la richiesta del pagamento della somma era da ascrivere alla sola volontà di [OSCURATO:PERSONA], dedotta dalla frase “per scelta esclusiva del signor [OSCURATO:PERSONA]”, rimarcando che la mancata corresponsione del cd.

“stipendio” era da ascriversi, invece, ai germani. 4.1.- Il primo ed il quarto motivo del ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti. 4.2.-Nel caso in esame, la Corte di appello, è stata chiamata ad esaminaree valutare la pattuizione stipulata con la scrittura privata del26/6/1998 tra i germani Michele, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] pe r disciplinarela cessione della quota societaria della [OSCURATO:PERSONA] figli SNC da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]; con tale accordo era stato convenuto, a fronte della cessionedella quota societaria, l’impegno dei fra telli a continuare a corrisponderea [OSCURATO:PERSONA] uno “stipendio” fino a che essi stessi sarebberostati in vita.

Nelprocedere a tale disamina, la Corte di appello, in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex art.1372 e ss. cod.civ., ha f ocalizzato l’attenzione esclusivamente sulla seconda parte dell’accordo,ove era previsto che, in caso di mancata corresponsione dello “stipendio”, per scelta esclusiva del signor [OSCURATO:PERSONA], i signoriLuciano Giulio e Salvatore, personalmente avrebbe ro dovuto corrispondere al signor [OSCURATO:PERSONA] la somma di lire 300.000.000=, entro diciotto mesi dalla cessazione della corresponsionedel ripetuto “stipendio”.

Inparticolare, ha ritenuto che l’inciso con il quale era disciplinato l’obbligazionedi pa gare la somma di lire 300.000.000= integrasse una condizione meramente potestativa, e quindi, nulla, perché tale secondaipotesi costituiva una “semplice facoltà lasciata all’assoluto arbitriodel cedente” (fol. 6 della sent. imp.). 4.3.-La decisione sul punto non può essere condivisa, risultando falsamente applicata la disposizione di cui all’art.1355 cod.civ, e ciò unitamene a plurime violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale. 4.4.-Invero, ai sensi dell’art. 1355 cod.civ.

«È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore».

In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «La condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art. 1355 cod. civ., quando l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri od apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato - sicché l'evento dedotto dipendeanche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutaz ione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato - , ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettivanegazione di ogni vincolo obbligatorio.» (Cass. n. 728 del 16/01/2006; Cass. n.30143 del 20/11/2019), con la pr ecisazione che«ove la clausola sia strutturata come condizione risolutiva, non può discenderne alcuna nullità, essendo essa nullità prevista dalla legge per la sola condizione meramente potestativa sospensiva. » (Cass. n.2497 del 10/02/2004). 4.5.-Nel caso in esame, concernente la disciplina di un contratto aprestazioni corrispettive, una delle quali (cessione della quota) di immediata esecuzione, in quanto soggetta al c.d. principio consensualistico sancitodall’art.1376 cod.civ., in ragione del quale la cessione è efficaceinter partes all'atto della stipulazione per effetto del semplice consenso prestato coneffetto immediato e l’altra connotata da prestazioni periodiche (la corresponsione dello “stipendio” fino al permanere in vita degli ob bligati), la Corte di appello avrebbe dovuto illustrare il carattere sospensivo della pretesa “condizione” rispetto agli effetti dell’intero contratto di cessione di quota, effetto invero non evincibile da quanto esposto nella sentenza impugnata, atteso ch e l’obbligazione del cedente [OSCURATO:PERSONA] risultava già definitivamente adempiuta e la prestazionecorrispettiva periodica dei germani risultava essere stata regolarmente adempiuta per lungo tempo, fino al cd.

“licenziamento”, di guisa che la fattispeci e concreta non risulta sussumibilenella previsione normativa di cui all’art. 1355 cod.civ.

Neconsegue la fondatezza del motivo. 4.6.- Strettamente connessa risulta la censura proposto come quarta.

Nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod.civ., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366cod.civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699/2021; Cass. n. 2945/2021) 4.7.- Nel caso in esame, la dis amina della complessiva pattuizione non risulta compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale,posto che la volontà delle parti non è stata ricostruita mediante la complessiva valutazione dell’atto e del suo significato, né la condotta tenuta dai contraenti medesimi, ma attraverso l’estrapolazionedi una frase e con approdi tra loro contraddittori e, pertanto, incomprensibili perché fondati non solo sul contratto in esame,ma su deduzioni e, in parte, illazioni.

Invero,la Corte di appello – quasi prescindendo dalla circostanza che la pattuizione si colloca va in un negozio di cessione di quota societaria - prima afferma che non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto effettivamente la sua attività lavorativa (e ciò, nonostante,nella scrittur a privata, non vi sia alcun riferimento allo svolgimento di attività lavorativa da parte di questi) senza considerare,per l’appunto, che l’accordo era direttamente collegato allacessione della quota societaria da parte di Michele, e ne deduce chela cess azione dell’erogazione degli emolumenti in suo favore era giustificata dal mancato svolgimento dell’attività lavorativa, una volta trascorso un lasso di tempo così notevole dalla data della scrittura,senza nemmeno indicare le specifiche ragioni a sostegno di tale conclusivo asserto.

Poi – contraddicendosi palesemente – afferma che le somme versate periodicamente a [OSCURATO:PERSONA] (dellequali riconosce che non era stato nemmeno indicato l’importo) non potevano intendersi diversamente che dovute quale corrispettivodella cessione della partecipazione societaria di Michele aicongiunti.

Combinando queste due contrastanti deduzioni (lo stipendio giustificatamente non era stato più corrisposto dai fratelli perché Michele non svolgeva le attività lavorative per la società; gli emolumentiperiodici erano il corrispettivo della cessione della quota e,quindi, non collegati alla prestazione lavorativa) la Corte di appello ègiunta alla conclusione che non poteva “assolutamente condividersi l’ipotizzato obbligo dei s oci rimasti di versare un ulteriore importo, pari alla somma richiesta, sulla base della sola volontà del socio cedente”,responsabile di non avere prestato l’attività lavorativa, così determinando il mancato adempimento dell’obbligazione periodica da parte dei fratelli (da lui provocata, fol. 6 della sent. imp.) e di fatto diventando arbitro della richiesta facoltativa di pagamento dell’interoimporto.

Invero, la motivazione appare contraddittoria ed illogicae non consente di comprendere il percorso logic o – giuridico seguito.

Né si comprende perché la Corte di appello, alla stregua della pattuizione in esame, abbia ritenuto Michele inadempiente all’obbligazione di prestare l’attività lavorativa, posto che tale obbligazione non è desumibile dall’accordo , e che - anche ove sussistente– avrebbe dovuto avere una propria autonoma disciplina e regolamentazione contrattuale, non desumibile dalla scrittura del 26/6/1998 che, invece prevedeva solamente l’obbligo dei fratelli di continuare a corrispondere “lo st ipendio”, obbligo, questo, sicuramenterimasto inadempiuto a far data dal 2005. 5.- Gli altri due motivi restano assorbiti, perché attengo no all’interpretazione della pattuizione in esame che dovrà essere compiutaapplicando i canoni ermeneutici sopra rich iamati. 6.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e quarto, assorbiti i motivi secondo e terzo; la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa per l’applicazione degli anzide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4109/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp. p.t. della [OSCURATO:PERSONA] GASM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5569/2018depositata il 03/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chiese al Tribunale di Avellino di pronunciare ingiunzione di pagamento in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 154.934,07=, quale corrispettivo concordato a fronte della cessione da parte sua della quota di spettanza della società [OSCURATO:PERSONA] e Figli. La domanda venne fondata su una scrittura privata del 26/06/1998, con la quale era stato pattuito che, a front e della vendita della sua partecipazione all’impresa familiare, gli sarebbe stato versato uno stipendio per la durata della vita degli obblig ati, ovvero, in alternativa, il corrispettivo di lire 300.000.000=, qualora fosse cessata l’erogazione dell’assegnoperiodico; aggiungeva che in data 11/05/2005 era stato licenziato dall’azienda. Il Tribunale accolse il ricorso e pronunciò l’ingiunzione. Gli ingiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero distinte opposizioni. Instauratosi il contraddittorio e riuniti i giudizi, all’esito dell’attività istruttoria, il Tribunale accolse l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, al quale si oppose [OSCURATO:PERSONA]; con separato atto si costituirono [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp.p.t. della [OSCURATO:PERSONA] GASM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] edErmanno Luciano. La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame, ritendo nulla la scrittura privata del 26/6/1998 perché sottoposta a condizione potestativa. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con quattro mezzi seguiti da memoria per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp.p.t. della [OSCURATO:PERSONA] GASM di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno replicato con separato controricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di questi ultimi, ha depositato rinuncia al mandato notificata ai suoi assistiti. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Preliminarm ente va rammentato che il difensore che abbia rinunciato al mandato conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati ai suoi assistit i (Cass. n. 13858/2013). 3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1355 cod.civ. Il ricorrente sostiene che il contratto non era sottoposto a condizione; deduce che, comunque, nel caso di specie non ricorreva una condizione meramente potestativa sospensiva, alla quale – esclusivamente -è ricondotta la nullità sancita dall’art.1355 cod.civ. A tal proposito, dopo avere rimarcato che la Corte di merito non aveva nemmeno qualificato la condizione come sospensiva o risolutiva, il ricorrente osserva che la produzione degli effetti del contratto di cessione di quota erano in corso, per cui la condizione non poteva qualificarsi come “sospensiva”, dipendendo da essa non gli effetti del contratto, ma solo un diverso modo di esplicarsi degli effetti. Aggiunge che l’evento asseritamente condizionante, oltre a non avere efficacia sospensiva, non sarebbe dipeso dalla volontà dell’obbligato -debitore, bensì da quella del creditore e che, per tale motivo, ciò non poteva comportare la nullità del contratto perché la fattispecie non era sussumibile nella previsione di cui all’art.1355 cod.civ. 3.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1353 cod.civ. e la violazione per omessa applicazione dell’art.1285 e ss. cod.civ. Il ricorrente contesta che il patto in esame possa essere ricondotto nel novero dei contratti condizionali ex art.1353 cod.civ., come ritenuto dai giudici di merito, perché dall’esercizio della facoltà di scelta accordata ad esso non derivava, né poteva derivare,né la produzione di effetti giuridici non ancora insorti, né la loro cessazione. Sostiene che la scelta riservatagli non riguardava un evento condizionante, ma la possibilità di scegliere tra le due prestazioni dedotte in contratto, di modo che il debitore potesse liberarsi eseguendo la prestazione che sarebbe stata scelta dal creditore ed assume che, nel caso, lo schema di riferimento era quello delle obbligazioni alternative ex art.1285 e ss. cod.civ. Richiama poi la distinzione tra obbligazioni alternative ed obbligazioni facoltative. Con riferimento alla fattispecie in esame -a parere del ricorrente - lo schema contrattuale sarebbe da ricondurre all’obbligazione facoltativa, essendo caratterizzato da un’unica prestazione principale, il pagamento dello “stipendio”, e,accanto a questa, dalla previsione di una prestazione facoltativa, l’indennizzo, dovuta in luogo della prima scelta del creditore per il caso di cessata corresponsione dello stipendio. Conclude la censura assumendo che l’obbligazione dedotta in contratto avrebbe dovuto essere qualificata «piuttosto che sottoposta a condizione, come obbligazione con facoltà alternativa, conforme allo schema negoziale di cui all’art.1285 e ss. cod.civ.». 3.3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1353 cod.civ.; la violazione per omessa applicazione degli artt.1285 e ss. cod.civ.; la violazione per omessa applicazione dell’art.2735 cod.civ. (confessione stragiudiziale); l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla scrittura intercorsa tra Giulio e [OSCURATO:PERSONA] in data 17 luglio 2002 (in sentenza è indicato 15 luglio 2002). Secondo il ricorrente i vizi denunciati riverberano i loro effetti anche sulla statuizione di inutilizzabilità sul piano probatorio della scrittura intercorsa tra Giulio e [OSCURATO:PERSONA] in data 17 luglio 2002, ritenuta in fase di merito invalida ed inefficace perché contenente una ricognizione di debito fondata su un rapporto fondamentale nullo ex art.1355 cod.civ. (l’accordo del 1998) e ne deduce che, una volta riconosciuta la piena validità di tale accordo, anche la scrittura del 2002 dovrebbe essere ritenuta valida e rinvia alle deduzioni svolte con i primi due motivi. Sostiene che, comunque, la scrittura evidenziava la consapevolezza dei germani sulla esistenza dell’ulteriore debitoria nei suoi confronti. 3.4.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. Lacensura concerne l’individuazione dell’oggetto della facoltà di scelta riservata al ricorrente. Secondo il ricorrente la Corte di merito, pur avendo esattamente richiamato i principi in materia di interpretazione del contratto, non li avrebbe rettamente applicati. In particolare, lamenta la violazione dell’art.1362 cod.civ. in merito al sindacato e all’accertamento della comune intenzione delle parti, sostenendo che l’interpretazione era stata circoscritta alla lettera del solo accordo, senza collocarlo all’interno del contratto stipulato di cessione di quota societaria. Deduce che la pattuizione aveva l’intento di contemperare gli interessi di tutti i contraenti e che Michele aveva rinunciato all’immediato pagamento del prezzo della sua quota a patto che i germani provvedessero al pagamento di uno “stipendio”, loro vita natural durante, altrimenti sarebbe scattato l’obbligo del pagamento del prezzo, sia pure con dilazione di diciotto mesi. Contesta, quindi, l’interpretazione della Corte di appello, secondo la quale la scelta tra la percezione dello stipendio e la richiesta del pagamento della somma era da ascrivere alla sola volontà di [OSCURATO:PERSONA], dedotta dalla frase “per scelta esclusiva del signor [OSCURATO:PERSONA]”, rimarcando che la mancata corresponsione del cd. “stipendio” era da ascriversi, invece, ai germani. 4.1.- Il primo ed il quarto motivo del ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti. 4.2.-Nel caso in esame, la Corte di appello, è stata chiamata ad esaminaree valutare la pattuizione stipulata con la scrittura privata del26/6/1998 tra i germani Michele, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] pe r disciplinarela cessione della quota societaria della [OSCURATO:PERSONA] figli SNC da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]; con tale accordo era stato convenuto, a fronte della cessionedella quota societaria, l’impegno dei fra telli a continuare a corrisponderea [OSCURATO:PERSONA] uno “stipendio” fino a che essi stessi sarebberostati in vita. Nelprocedere a tale disamina, la Corte di appello, in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex art.1372 e ss. cod.civ., ha f ocalizzato l’attenzione esclusivamente sulla seconda parte dell’accordo,ove era previsto che, in caso di mancata corresponsione dello “stipendio”, per scelta esclusiva del signor [OSCURATO:PERSONA], i signoriLuciano Giulio e Salvatore, personalmente avrebbe ro dovuto corrispondere al signor [OSCURATO:PERSONA] la somma di lire 300.000.000=, entro diciotto mesi dalla cessazione della corresponsionedel ripetuto “stipendio”. Inparticolare, ha ritenuto che l’inciso con il quale era disciplinato l’obbligazionedi pa gare la somma di lire 300.000.000= integrasse una condizione meramente potestativa, e quindi, nulla, perché tale secondaipotesi costituiva una “semplice facoltà lasciata all’assoluto arbitriodel cedente” (fol. 6 della sent. imp.). 4.3.-La decisione sul punto non può essere condivisa, risultando falsamente applicata la disposizione di cui all’art.1355 cod.civ, e ciò unitamene a plurime violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale. 4.4.-Invero, ai sensi dell’art. 1355 cod.civ. «È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore». In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «La condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art. 1355 cod. civ., quando l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri od apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato - sicché l'evento dedotto dipendeanche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutaz ione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato - , ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettivanegazione di ogni vincolo obbligatorio.» (Cass. n. 728 del 16/01/2006; Cass. n.30143 del 20/11/2019), con la pr ecisazione che«ove la clausola sia strutturata come condizione risolutiva, non può discenderne alcuna nullità, essendo essa nullità prevista dalla legge per la sola condizione meramente potestativa sospensiva. » (Cass. n.2497 del 10/02/2004). 4.5.-Nel caso in esame, concernente la disciplina di un contratto aprestazioni corrispettive, una delle quali (cessione della quota) di immediata esecuzione, in quanto soggetta al c.d. principio consensualistico sancitodall’art.1376 cod.civ., in ragione del quale la cessione è efficaceinter partes all'atto della stipulazione per effetto del semplice consenso prestato coneffetto immediato e l’altra connotata da prestazioni periodiche (la corresponsione dello “stipendio” fino al permanere in vita degli ob bligati), la Corte di appello avrebbe dovuto illustrare il carattere sospensivo della pretesa “condizione” rispetto agli effetti dell’intero contratto di cessione di quota, effetto invero non evincibile da quanto esposto nella sentenza impugnata, atteso ch e l’obbligazione del cedente [OSCURATO:PERSONA] risultava già definitivamente adempiuta e la prestazionecorrispettiva periodica dei germani risultava essere stata regolarmente adempiuta per lungo tempo, fino al cd. “licenziamento”, di guisa che la fattispeci e concreta non risulta sussumibilenella previsione normativa di cui all’art. 1355 cod.civ. Neconsegue la fondatezza del motivo. 4.6.- Strettamente connessa risulta la censura proposto come quarta. Nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod.civ., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366cod.civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699/2021; Cass. n. 2945/2021) 4.7.- Nel caso in esame, la dis amina della complessiva pattuizione non risulta compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale,posto che la volontà delle parti non è stata ricostruita mediante la complessiva valutazione dell’atto e del suo significato, né la condotta tenuta dai contraenti medesimi, ma attraverso l’estrapolazionedi una frase e con approdi tra loro contraddittori e, pertanto, incomprensibili perché fondati non solo sul contratto in esame,ma su deduzioni e, in parte, illazioni. Invero,la Corte di appello – quasi prescindendo dalla circostanza che la pattuizione si colloca va in un negozio di cessione di quota societaria - prima afferma che non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto effettivamente la sua attività lavorativa (e ciò, nonostante,nella scrittur a privata, non vi sia alcun riferimento allo svolgimento di attività lavorativa da parte di questi) senza considerare,per l’appunto, che l’accordo era direttamente collegato allacessione della quota societaria da parte di Michele, e ne deduce chela cess azione dell’erogazione degli emolumenti in suo favore era giustificata dal mancato svolgimento dell’attività lavorativa, una volta trascorso un lasso di tempo così notevole dalla data della scrittura,senza nemmeno indicare le specifiche ragioni a sostegno di tale conclusivo asserto. Poi – contraddicendosi palesemente – afferma che le somme versate periodicamente a [OSCURATO:PERSONA] (dellequali riconosce che non era stato nemmeno indicato l’importo) non potevano intendersi diversamente che dovute quale corrispettivodella cessione della partecipazione societaria di Michele aicongiunti. Combinando queste due contrastanti deduzioni (lo stipendio giustificatamente non era stato più corrisposto dai fratelli perché Michele non svolgeva le attività lavorative per la società; gli emolumentiperiodici erano il corrispettivo della cessione della quota e,quindi, non collegati alla prestazione lavorativa) la Corte di appello ègiunta alla conclusione che non poteva “assolutamente condividersi l’ipotizzato obbligo dei s oci rimasti di versare un ulteriore importo, pari alla somma richiesta, sulla base della sola volontà del socio cedente”,responsabile di non avere prestato l’attività lavorativa, così determinando il mancato adempimento dell’obbligazione periodica da parte dei fratelli (da lui provocata, fol. 6 della sent. imp.) e di fatto diventando arbitro della richiesta facoltativa di pagamento dell’interoimporto. Invero, la motivazione appare contraddittoria ed illogicae non consente di comprendere il percorso logic o – giuridico seguito. Né si comprende perché la Corte di appello, alla stregua della pattuizione in esame, abbia ritenuto Michele inadempiente all’obbligazione di prestare l’attività lavorativa, posto che tale obbligazione non è desumibile dall’accordo , e che - anche ove sussistente– avrebbe dovuto avere una propria autonoma disciplina e regolamentazione contrattuale, non desumibile dalla scrittura del 26/6/1998 che, invece prevedeva solamente l’obbligo dei fratelli di continuare a corrispondere “lo st ipendio”, obbligo, questo, sicuramenterimasto inadempiuto a far data dal 2005. 5.- Gli altri due motivi restano assorbiti, perché attengo no all’interpretazione della pattuizione in esame che dovrà essere compiutaapplicando i canoni ermeneutici sopra rich iamati. 6.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e quarto, assorbiti i motivi secondo e terzo; la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa per l’applicazione degli anzide