CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello, cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diBrescia ha dichiarato inammissibili le istanze di applicazione delle misurealternative dell’affidamento in prova ai servizi sociali, anche ai sensi dell’art. 94d.P.R. 309 del 1990, della semilibertà e della detenzione domiciliare, propostenell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, in ragione del fine pena superiore a quattroanni di reclusione e della natura ostativa del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309del 1990, in esecuzione.Quanto alla richiesta di affidamento in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309del 1990, il Tribunale ha, inoltre, osservato che essa dovesse, comunque,essere rigettata nel merito, ritenendo che il condannato avesse fatto uso disostanze stupefacenti in modo strumentale al fine di accedere ai benefici dilegge. A tale proposito, ha rilevato che il condannato, attualmente ammesso alregime degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 89 d.P.R. 309 del 1990, inviolazione delle disposizioni che, per i reati ostativi, prescrivono l’esecuzione delprogramma terapeutico in struttura residenziale, aveva chiesto alla Corted’appello di Milano di essere ammesso agli arresti domiciliari per eseguire unprogramma terapeutico ambulatoriale per disturbo da uso di cocaina di gradomoderato, nell’ottobre 2025, e che, con l’istanza ora in esame, avevaprospettato la prosecuzione di tale programma ai fini della misura alternativadell’affidamento in casi particolari. Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato cheXXXXXXX aveva dichiarato al funzionario del servizio sociale incaricato dellarelazione di indagine sociale, il 20 febbraio 2026, di essersi affrancato dalladipendenza da sette mesi, dunque in un periodo addirittura antecedente allapresa in carico da parte del Ser.D. Ha, infine, osservato che il condannato nonaveva prospettato alcuna attività lavorativa o risocializzante e che il mero datodella correttezza della condotta tenuta in regime di arresti domiciliari non fossesufficiente a formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine allaconcessione della misura, anche alla luce della gravità dei reati in esecuzione.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, a mezzodel proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione, chevengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge, inrelazione agli artt. 4-bis, 54 e 69-bis Ord. pen., e contestuale vizio dellamotivazione.Quanto alla ritenuta ostatività del reato in esecuzione, la motivazione delprovvedimento impugnato è viziata per inosservanza ed erronea applicazionedell’art. 4-bis Ord. pen., poiché le condizioni ostative ivi contemplate non siapplicano alla misura di cui all’art. 94 d.P.R. 309 del 1990, come da consolidatagiurisprudenza della Corte di cassazione.Peraltro, osserva il ricorrente che, quand’anche si ritenesse ostativo allaconcessione della misura alternativa in casi particolari il reato di cui all’art. 74,comma 2, d.P.R. 309 del 1990, per il quale vi è stata condanna, il Tribunalesarebbe incorso in un’ulteriore violazione dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.,che non pone una preclusione assoluta; conseguentemente, il Tribunale disorveglianza avrebbe dovuto valutare se, nel singolo caso, sussistessero omeno le condizioni ostative previste dall’art. 4-bis Ord. pen. e, in caso negativo,ritenere l’istanza ammissibile.Quanto al limite di pena espianda, il Tribunale ha violato gli artt. 54 e 69-bis Ord. pen., disinteressandosi della pendenza di un’istanza di liberazioneanticipata, sull’erroneo presupposto che le condizioni per l’accesso alle misurealternative debbano sussistere al momento della proposizione della domanda erespingendo per tale motivo la richiesta di rinvio dell’udienza.In realtà, la lettura delle citate norme consente di affermare che le istanzeper la concessione di misure alternative alla detenzione, quali anche quella incasi particolari di cui si discute, la cui ammissibilità, per limiti di pena residua,dipenda dalla concessione del beneficio della liberazione anticipata in relazioneai semestri maturati, possono essere presentate prima della concessione dellaliberazione anticipata stessa e che il Presidente del Tribunale di sorveglianza hail dovere di trasmettere gli atti al Magistrato di sorveglianza per vagliare laconcedibilità del beneficio.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge, inrelazione agli artt. 94 d.P.R. 309 del 1990, 666, comma 5 e 678, comma 1,cod. proc. pen., e contestuale vizio della motivazione.Il rigetto dell’istanza ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 si fonda su una lacunaistruttoria, ovvero sul travisamento dei fatti, avendo il Tribunale ignorato ladocumentazione prodotta dalla difesa. Il Tribunale ha, in particolare, travisatol’affermata strumentalità della condizione di tossicodipendenza, basandosi suun’erronea lettura dei programmi terapeutici e sull’omessa istruttoria inrelazione alla sussistenza e all’andamento del programma terapeutico. Taliomissioni istruttorie hanno condotto a un giudizio di merito difforme dallerisultanze documentali e, in parte, fondato su convincimenti non suffragati daelementi probatori, in violazione del potere-dovere del Tribunale di sorveglianzadi assumere tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. L’affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, è istituto previsto pergestire la specifica situazione di condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti,per i quali assume preminente rilievo la cura di tali condizioni. Esso poggia,dunque, su presupposti autonomi, costituiti, da un lato, dallo stato ditossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che deveessere certificato da una struttura sanitaria pubblica, e, dall’altro, dal rispettodei limiti di pena e delle condizioni oggettive previste dalla norma.In presenza di tali pre-condizioni, l’autorità giudiziaria è chiamata asvolgere una valutazione complessa, avente ad oggetto il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico concordato con ilservizio pubblico o con una delle strutture abilitate, tenendo conto dellapericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare uneffettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018,Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158).Va, inoltre, ricordato che, ai sensi dell’art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del1990, il Tribunale di sorveglianza può accogliere l’istanza di affidamento inprova terapeutico esclusivamente quando il programma di recupero, anche perle modalità con cui deve essere svolto, possa fondatamente essere reputatoidoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 18517del 10/05/2006, Trione, Rv. 233728; Sez. 1, n. 1362 del 18/11/2010, dep.2011, Liso, Rv. 249285; Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv.274665, secondo cui «l’affidamento in prova per fini terapeutici, dovendoassicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannatotossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programmaterapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radicedalla sua stessa condizione di persona pericolosa»).3. Il primo motivo è infondato.Occorre, in primo luogo, precisare che coglie nel segno la censura difensivanella parte in cui lamenta che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile anchel’istanza proposta ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando, inmodo indifferenziato, il limite di pena e la natura ostativa del titolo inesecuzione. L’affidamento in prova terapeutico è, infatti, disciplinato da unaprevisione speciale, che non consente di arrestare la valutazione al solorichiamo alle preclusioni proprie delle misure ordinarie, imponendo al giudice diverificare in concreto la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dellamisura.Il vizio, tuttavia, non determina l’annullamento del provvedimento, perchéinveste un passaggio non decisivo della motivazione. Anche a voler ritenereche, per effetto della liberazione anticipata maturata e ancora sub iudice, ilresiduo pena potesse scendere entro il limite utile per l’esame della misurarichiesta, resta dirimente il fatto che il Tribunale non si è arrestato alladeclaratoria di inammissibilità, ma ha, comunque, scrutinato nel meritol’istanza di affidamento terapeutico, escludendone i presupposti conargomentazione autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione.La censura, pertanto, pur cogliendo un’imprecisione del percorsoargomentativo seguito dal Tribunale, non si confronta con la ratio decidendieffettivamente posta a fondamento del rigetto, rappresentata dalla valutazionenegativa sull’attualità della tossicodipendenza, sulla genuinità dellaprospettazione terapeutica e sull’idoneità del programma ad assicurare laprevenzione del pericolo di recidiva.Su tale piano, la motivazione resiste alle doglianze proposte, poiché ilTribunale ha valorizzato dati specifici, tratti dalla documentazione sanitaria,dalla relazione di indagine sociale e dalle dichiarazioni dello stesso interessato,ritenendoli logicamente incompatibili con la prospettata necessità di unpercorso terapeutico tale da giustificare l’affidamento in casi particolari. Ha, inparticolare, evidenziato che XXXXXXX era stato ammesso agli arresti domiciliariai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 per l’esecuzione di un programmaterapeutico ambulatoriale relativo a un disturbo da uso di cocaina di gradomoderato, pur trattandosi di condanna per reato ostativo rispetto alla quale ladisciplina richiede l’esecuzione del programma in struttura residenziale; ha poirimarcato che, nella relazione di indagine sociale del 20 febbraio 2026, ilcondannato aveva dichiarato di essersi affrancato dalla dipendenza da circasette mesi, collocando, dunque, il superamento della condizione addirittura inepoca anteriore alla stessa presa in carico terapeutica prospettata afondamento della domanda.Si tratta di argomenti ancorati a circostanze puntuali, dalle quali ilTribunale ha tratto, con motivazione immune da manifesta illogicità, ilconvincimento che il programma terapeutico fosse stato prospettato in funzionestrumentale all’accesso ai benefici, più che come espressione di un attuale eserio bisogno di cura. Coerentemente, il Tribunale ha escluso che la regolareosservanza delle prescrizioni in regime domiciliare potesse, da sola, fondareuna prognosi favorevole, in assenza di una concreta attività lavorativa orisocializzante e di elementi idonei a dimostrare l’effettivo avvio di un percorsodi reinserimento stabile e verificabile. La valutazione così operata non siespone, pertanto, a censure di manifesta illogicità, risolvendosi in unapprezzamento complessivo e non frammentario dell’attualità del bisognoterapeutico e dell’idoneità del programma a contenere il pericolo di recidiva.4. Il secondo motivo è, del pari, infondato.Il ricorrente prospetta una lacuna istruttoria e un travisamento delladocumentazione prodotta, ma non individua un dato decisivo, specificamenterisultante dagli atti, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare e che, ovevalutato, avrebbe imposto una diversa conclusione. Le censure si risolvono,piuttosto, nella richiesta di una rivalutazione del materiale istruttorio, nonconsentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione che dà conto, inmodo coerente, delle ragioni del diniego.Il provvedimento impugnato, infatti, non ha ignorato la documentazionesanitaria, ma l’ha valutata unitamente alle dichiarazioni del condannato e alcomplessivo contesto esecutivo, traendone la conclusione della non attualitàdella condizione di dipendenza e della non affidabilità prognostica del percorsoprospettato. La correttezza della condotta serbata durante gli arresti domiciliari,valorizzata dalla difesa, è stata espressamente considerata, ma ritenutainsufficiente, da sola, a fondare un giudizio favorevole, specie in presenza dellagravità dei reati in esecuzione e dell’assenza di elementi concreti di effettivoreinserimento.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Deve, infine, rilevarsi che, avendo il ricorso ad oggetto una condizionepersonale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, atutela del suo diritto alla riservatezza. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.