CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37614/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai soli fini civili, avverso la sentenza della Corte D'Appello di Roma che in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Velletri, ha assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 485 cod. pen. ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 26 luglio 2024 con la quale il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso in relazione alla revoca espressa delle statuizioni civili. Considerato che: -il primo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle statuizioni civili; - il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della violazione degli artt.185 cod. pen., 74, 538 e 578 cod. proc. pen. sono entrambi inammissibili per carenza d'interesse in quanto la revoca delle statuizioni civili è implicita per legge quando è intervenuta l'assoluzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il conTièe esten [OSCURATO:PERSONA]