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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16812/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8630/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] da Vinci 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 1369/ 03/ 22 depositata i l 28/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1369/03/22 del 28/11/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (di seguito CGT2) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 207/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito SG) avverso due cartelle di pagamento concernenti il recupero di IVA all’importazione relativa all’anno 2009.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti, le cartelle di pagamento erano state emesse in ragione di un erroneo rimborso dell’IVA oggetto di due avvisi di rettifica divenuti definitivi a seguito di altrettante sentenze della Commissione tributaria regionale della Toscana - Sezione distaccata di Livorno, n. 5 del 2013 e n. 6 del 2013, entrambe depositate in data 19/02/2013.

1.2. La CGT2 respingeva l’appello di ADM osservando che le iscrizioni a ruolo difettavano di idonea motivazione.

Invero, «non si tratta[va], semplicemente, di “un avviso di liquidazione emesso sulla base di una sentenza passata in giudicato”, che esenta[va] “dall'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione” (Cass. Civ.07/09/22 n° 26406), ma della richiesta di somme pagate in relazione a precedenti pretese, consolidate da sentenze passate in giudicato, ma rispetto alle quali, pur in presenza del giudicato, si erano restituite le somme conseguentemente saldate dal Contribuente, senza richiamare quanto meno i tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, per motivare la pretesa fiscale oggi in discussione (Cass. Civ. 28/07/22 n° 23686)».

2. Avverso la sentenza della CGT2 ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. SG resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, conseguente ad erronea valutazione dei fatti di causa, potendo la motivazione delle cartelle di pagamento notificate limitarsi all’indicazione degli estremi dell’atto impositivo.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Con riferimento alla motivazione della cartella di pagamento, va evidenziato che l’art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - come modificato (successivamente all’entrata in vigore della l. n. 212 del 2000) dall’art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 – statuisce che «Nel ruolo devono essere indicati (...) il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione».

1.3. Ne consegue che la cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto.

Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell’atto impositivo, da lui già conosciuto.

1.4. Nel caso di specie, non è contestato – oltre che accertato dalla sentenza impugnata – che l e cartell e di pagamento contengano gli estremi degli avvisi di rettifica regolarmente notificati al contribuente, sicché non può in alcun modo ritenersi il difetto di motivazione degli attiimpugnati.

1.5. La circostanza, poi, che le somme richieste dall’Amministrazione finanziaria siano state dapprima versate dal contribuente, a seguito della definitività dell’atto impositivo , e, quindi, erroneamente oggetto di rimborso da parte dell’Agente della riscossione, non deve necessariamente essere evidenziatanel contesto della cartella di pagamento.

1.5.1. In primo luogo, il titolo della pretesa è sempre costituito dagli avvisi di rettifica, non definiti in ragione del rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria; secondariamente, dette circostanze (pagamento e rimborso) sono già pienamente a conoscenza di SG, che non può, pertanto, dolersi del loro mancato inserimento nella motivazione dell’atto di riscossione.

2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8630/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] da Vinci 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 1369/ 03/ 22 depositata i l 28/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1369/03/22 del 28/11/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (di seguito CGT2) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 207/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito SG) avverso due cartelle di pagamento concernenti il recupero di IVA all’importazione relativa all’anno 2009. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti, le cartelle di pagamento erano state emesse in ragione di un erroneo rimborso dell’IVA oggetto di due avvisi di rettifica divenuti definitivi a seguito di altrettante sentenze della Commissione tributaria regionale della Toscana - Sezione distaccata di Livorno, n. 5 del 2013 e n. 6 del 2013, entrambe depositate in data 19/02/2013. 1.2. La CGT2 respingeva l’appello di ADM osservando che le iscrizioni a ruolo difettavano di idonea motivazione. Invero, «non si tratta[va], semplicemente, di “un avviso di liquidazione emesso sulla base di una sentenza passata in giudicato”, che esenta[va] “dall'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione” (Cass. Civ.07/09/22 n° 26406), ma della richiesta di somme pagate in relazione a precedenti pretese, consolidate da sentenze passate in giudicato, ma rispetto alle quali, pur in presenza del giudicato, si erano restituite le somme conseguentemente saldate dal Contribuente, senza richiamare quanto meno i tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, per motivare la pretesa fiscale oggi in discussione (Cass. Civ. 28/07/22 n° 23686)». 2. Avverso la sentenza della CGT2 ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. SG resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, conseguente ad erronea valutazione dei fatti di causa, potendo la motivazione delle cartelle di pagamento notificate limitarsi all’indicazione degli estremi dell’atto impositivo. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Con riferimento alla motivazione della cartella di pagamento, va evidenziato che l’art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - come modificato (successivamente all’entrata in vigore della l. n. 212 del 2000) dall’art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 – statuisce che «Nel ruolo devono essere indicati (...) il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione». 1.3. Ne consegue che la cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell’atto impositivo, da lui già conosciuto. 1.4. Nel caso di specie, non è contestato – oltre che accertato dalla sentenza impugnata – che l e cartell e di pagamento contengano gli estremi degli avvisi di rettifica regolarmente notificati al contribuente, sicché non può in alcun modo ritenersi il difetto di motivazione degli attiimpugnati. 1.5. La circostanza, poi, che le somme richieste dall’Amministrazione finanziaria siano state dapprima versate dal contribuente, a seguito della definitività dell’atto impositivo , e, quindi, erroneamente oggetto di rimborso da parte dell’Agente della riscossione, non deve necessariamente essere evidenziatanel contesto della cartella di pagamento. 1.5.1. In primo luogo, il titolo della pretesa è sempre costituito dagli avvisi di rettifica, non definiti in ragione del rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria; secondariamente, dette circostanze (pagamento e rimborso) sono già pienamente a conoscenza di SG, che non può, pertanto, dolersi del loro mancato inserimento nella motivazione dell’atto di riscossione. 2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di second
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