CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente 99 • SaiGNALAZIONE PER ItF-CUF'13R0 CU. SENTENZA art. 13 co. 1 quei« Dat 115/02p sul ricorso n. 35825 - 2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore dall'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Messina, alla via Camiciotti, n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sistina, n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo n. 3270/2019, udita la relazione della causa svolta all'udienza in camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi in parte inammissibile ed in parte infondato l'esperito ricorso, in subordine ed in ogni caso ne ha chiesto l'integrale rigetto; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina ("CO.RE.DI.") dei Notai per la Sicilia irrogava al notaio [OSCURATO:PERSONA], con motivazioni depositate il 3.10.2017, a definizione del procedimento disciplinare n. 7/2017 (avviato all'esito dell'ispezione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'Archivio notarile di Siracusa), sanzioni disciplinari con riferimento ai seguenti capi di incolpazione: 1) violazione dell'art. 147, lett. a) e lett. b), della legge notarile (n. 89/1913), in relazione agli artt. 1, 42 e 50 dei principi di deontologia, per aver rilasciato copie autentiche di due atti pubblici (l'atto costitutivo della "[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]" s.c. a r.l.; l'atto di cessione di quote della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.) difformi dagli originali (questi ultimi, peraltro, incompleti ed erronei); ie 2 2) violazione dell'art. 147, lett. a), della legge notarile, in relazione all'art. 1 dei principi di deontologia, per la gravissima situazione di indebitamento e per le procedure esecutive promosse a carico del notaio. 2. Il notaio [OSCURATO:PERSONA] proponeva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] reclamo alla Corte d'Appello di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa si costituiva ed instava per il rigetto del reclamo. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo concludeva per la conferma del provvedimento reclamato. 3. Con ordinanza n. 3270/2019 la Corte d'Appello di Palermo rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese. In ordine al primo capo di incolpazione, evidenziava la corte, con riguardo al rilievo secondo cui la violazione contestata era stata oggetto di oblazione, sicché il procedimento disciplinare doveva reputarsi estinto, che, a fronte del disposto dell'art. 145 bis della legge n. 89/1913, l'operata oblazione non rivestiva alcuna valenza estintiva, in quanto l'illecito ascritto al reclamante era in linea astratta sanzionabile con la sospensione dall'esercizio delle funzioni notarili. Evidenziava altresì - la corte - che la validità, pur per effetto delle operate rettifiche, degli atti rogitati non valeva ad elidere il disvalore deontologico della condotta posta in essere. Evidenziava quindi che il confronto tra gli originali degli atti e le copie rilasciate dava conto delle difformità contestate. In ordine al secondo capo di incolpazione, evidenziava la corte che l'emissione di un assegno bancario dell'importo di euro 50.000,00, a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione correlata alla compravendita di quote immobiliari, ed il contenzioso che, pur con la trascrizione di un pignoramento contro il reclamante ed a favore di tale [OSCURATO:PERSONA], ne era scaturito, costituivano "ragione di discredito della dignità e reputazione non solo del notaio incolpato, ma dell'intera classe notarile" (così ordinanza impugnata, pag. 12). Evidenziava altresì - la corte - che l'iscrizione di ipoteca legale e la trascrizione di pignoramento esattoriale a favore di "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. per un debito capitale di euro 1.344.228,24 - da riferire per euro 1.200.000,00 ad un avviso di accertamento "I.R.PER.F." per l'anno d'imposta 2010 - denotavano, nonostante i successivi sviluppi, del tutto favorevoli al reclamante, consistiti nella cancellazione della trascrizione del pignoramento e nell'adozione di provvedimenti di annullamento e di "sgravio", una concreta, significativa propensione al compimento di condotte rilevanti sul piano disciplinare. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. Il Procuratore Generale presso la Corte di Palermo non ha svolto difese. 5. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 59 bis, 145 bis e 147 della legge n. 89/1913. Deduce che le violazioni di cui al primo capo di incolpazione sono punibili ai sensi dell'art. 137 leg. not. con la sola sanzione pecuniaria, sicché ai sensi dell'art. 145 bis leg. not. ed in dipendenza dell'avvenuto pagamento dell'oblazione il procedimento andava dichiarato estinto sin dalla fase amministrativa dinanzi alla "CO.RE.DI.". Deduce in ogni caso che ha errato la Corte di Palermo a ritenere che le condotte ascrittegli con il primo capo di incolpazione integrano violazione delle previsioni delle lett. a) e b) dell'art. 147 della leg. not. Deduce segnatamente, quanto all'illecito disciplinare di cui alla lett. a), che attraverso la rettifica ha sanato ogni errore materiale inficiante gli atti precedenti. Deduce segnatamente, quanto all'illecito disciplinare di cui alla lett. b), che non sussiste il requisito, da desumere da indici elevati ed univoci, della "non occasionalità della condotta" né la corte di merito ha al riguardo motivato. 7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 147, lett. a), della legge n. 89/1913. Deduce che ha errato la Corte di Palermo a ritenere che le condotte ascrittegli con il secondo capo di incolpazione integrano violazione della previsione della lett. a) dell'art. 147 della leg. not. Deduce segnatamente che l'emissione dell'assegno non costituiva oggetto di specifica imputazione. Deduce segnatamente che la corte distrettuale ha del tutto immotivatamente asserito che il rilascio del titolo fosse pregiudizievole per la reputazione sua e della sua classe di appartenenza. Deduce segnatamente che le procedure esecutive e pur quella scaturita dal rilascio dell'assegno sono venute meno nel corso del procedimento disciplinare. Deduce segnatamente che è del tutto irragionevole ravvisare un'ammissione di colpevolezza nella richiesta di definizione agevolata per la residua esposizione debitoria, di euro 140.000,00, nei confronti dell'Erario. 8. Con il terzo motivo il ricorrente - subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi - denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 144 e 147 della legge n. 89/1913. Deduce che la Corte di Palermo ha senza motivazione alcuna disconosciuto l'applicazione delle attenuanti ex art. 144 leg. not., ovvero dell'attenuante specifica del "ravvedimento operoso", con riferimento al primo addebito, e delle attenuanti generiche, con riferimento al secondo addebito. 9. Va previamente disattesa la richiesta - formulata in memoria dal ricorrente (cfr. pagg. 1 - 5) - di riunione del presente procedimento del procedimento iscritto al n. 33601-2019 r.g. I fatti oggetto di contestazione nella vicenda disciplinare nella quale si innesta il ricorso per cassazione che ha dato origine al procedimento iscritto al n. 33601/2019 r.g., sono ontologicamente dissimili da quelli sottesi al ricorso oggetto del presente procedimento. Il che è di per sé sufficiente per denegare la sollecitata riunione (la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono: cfr. Cass. (ord.) 18.11.2014, n. 24496; Cass. 19.1.1979, n. 402). 10. Va del pari previamente puntualizzato che non rinvengono alcun riflesso sia nella parte del ricorso in cui si dà conto del reclamo alla corte d'appello (pagg. 5 - 8) e dell'impugnata ordinanza della corte d'appello (pagg. 8 - 13) sia nei motivi di ricorso i rilievi svolti dal ricorrente in memoria (alle pagg. 5 e segg.) circa la pretesa "sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare (...) limitatamente ad uno dei due fatti posti a fondamento (...) della sanzione della sospensione comminata per il secondo addebito" (così memoria, pag. 5), circa l'asserita incompatibilità "con i principi di legalità, tassatività, prevedibilità e determinatezza delle fattispecie incriminatrici" (così memoria, pag. 8), circa la natura sostanzialmente penale degli illeciti de quibus alla luce dei criteri elaborati dalla Corte E.D.U. (cfr. memoria, pagg. 9 e segg.), circa l'individuazione ad opera dell'art. 147, 1° co., lett. a), leg. not. in maniera del tutto indeterminata delle condotte rilevanti sul piano disciplinare (cfr. memoria, pag. 12) e circa la valenza della sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare relativamente all'emissione a garanzia dell'assegno di euro 50.000,00, valenza della prescrizione ribadita nel quadro delle "questioni sottese al secondo motivo di ricorso" (cfr. memoria, pagg. 13 - 14). 11. Dei surriferiti rilievi risulta perciò, senza dubbio, preclusa la disamina. Depone in tal senso l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e, tanto meno, è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471). 4,- 12. In ogni caso - con riguardo ai taluni dei medesimi surriferiti rilievi - si reputa opportuno specificare quanto segue. In primo luogo, che, in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti (nella specie, notaio), in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del "ne bis in idem" - secondo le statuizioni della sentenza della Corte E.D.U. 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia - in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, cosicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale (cfr. Cass. 3.2.2017, n. 2927). In secondo luogo, che, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, con precipuo riferimento all'art. 147, 1° co., lett. a), della legge n. 89 del 1913, siffatta disposizione individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e la condotta sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; cosicché la menzionata norma rispetta gli artt.3, 25 e 117 Cost. ed anche l'art. 7 C.E.D.U., tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che detta norma viene integrata dal codice deontologico, il quale è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professionale (cfr. Cass. (ord.) 7.5.2018, n. 10872. Cfr. altresì Cass. 23.3.2012, n. 4720, ove si soggiunge che l'art. 147 della legge n. 89 del 1913 è rispettoso de/principio di legalità ex art. 25 Cost., peraltro, attinente alla sola materia penale). 13. Il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi, giacché le valutazioni postulate dalla loro disamina si sovrappongono e si reiterano; ne è più che opportuna, pertanto, la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono privi di fondamento e da respingere. 14. Sovviene l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell'ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali criteri non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale (nella specie, forense) nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza; ed a tenor del quale siffatta valutazione non riguarda la motivazione del fatto storico, bensì la sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione, sicché il sindacato rimesso alla Corte è su un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ., e non già su un vizio di motivazione, di cui al n. 5 del medesimo articolo (cfr. Cass. sez. un. 18.11.2010, n. 23287; Cass. 23.3.2012, n. 4720, secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare dei notai e con riferimento all'art. 147 della legge n. 89 del 1913, la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto). 15. Ebbene, negli enunciati termini, le operazioni di sussunzione cui ha fatto luogo la Corte d'Appello di Palermo sono del tutto ragionevoli, quindi in toto ineccepibili e congrue. 16. Va dapprima rimarcato che è ineccepibile il riscontro dell'irrilevanza del pagamento dell'importo di cui all'oblazione alla stregua del rilievo per cui gli illeciti disciplinari oggetto di contestazione, di cui ossia all'art. 147, 1° co., lett. a) e lett. b), della leg. not., sono puniti "con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione". Tanto, evidentemente, a fronte dell'incipit del 10 co. dell'art. 145 bis della leg. not., secondo cui "in caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio (...) può (...) pagando una somma (...)". 17. Con riferimento al primo capo di incolpazione si rimarca quanto segue. In primo luogo, è ineccepibile il riscontro - cui già aveva atteso la "CO.RE .DI" (cfr. ordinanza impugnata, pag. 7) - dell' "utilizzo improprio dello strumento della rettifica" (così ordinanza impugnata, pag. 7). Tanto, propriamente, alla luce dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall'art. 28, 10 co., n. 1, della legge n. 89 del 1913 e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, 2° co., della medesima legge) di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti lo dal legislatore (quale, nella specie, la possibile stipula di un atto di conferma) per conservare l'atto ai fini privatistici (cfr. Cass. (ord.) 29.8.2019, n. 21828; cfr. altresì Cass. 31.7.2020, n. 16519). Cosicché a nulla vale che il ricorrente adduca che l'atto costitutivo della "[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]" s.c. a r.l. era di certo valido e nessun pregiudizio ne è derivato per le parti contraenti e nessun discredito ne è scaturito per la classe notarile (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17). In secondo luogo, in ordine al rilievo del ricorrente secondo cui in "due soli atti (...) erano asseritamente riscontrabili le contestate violazioni" (così ricorso, pag. 19), è ineccepibile e congruo il riscontro della concreta sussistenza del requisito normativo della "non occasionalità" della violazione. Tanto, propriamente, alla stregua del riscontro, cui la corte di merito ha debitamente atteso, per cui gli originali presentavano errori molteplici e di varia natura, segno di un modus operandi "assolutamente anomalo (...), improntato a incuria, trascuratezza e superficialità nella stesura degli atti" (così ordinanza impugnata, pag. 8). In questo quadro è da avallare senz'altro la valutazione finale che la corte distrettuale ha tratto - con riferimento, appunto, al primo capo di incolpazione - ovvero l'affermazione per cui la gravità della condotta negligente e colposa ascritta a [OSCURATO:PERSONA] non potesse affatto reputarsi "non occasionale" e denotava scarsa sensibilità per i valori della funzione esercitata, sì da esporre a repentaglio la pubblica fede degli atti all'uopo rogitati (cfr. ordinanza impugnata, pag. 11). 18. Con riferimento al secondo capo di incolpazione si rimarca quanto segue. In primo luogo, per nulla si giustifica la doglianza del ricorrente secondo cui il rilascio dell'assegno dell'importo di euro 50.000,00 esulasse dal capo di imputazione disciplinare elevato a suo carico (cfr. ricorso, pagg. 20 - 21), di guisa che vi è stata nella specie - si assume - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. memoria, pag. 14). Invero, è indubitabile che l'assegno fosse stato posto all'incasso e che ne fosse "scaturito un contenzioso con relativo pignoramento" (così ordinanza impugnata, pag. 12. AI riguardo cfr. ricorso, pag. 22). Cosicché il fatto surriferito senza dubbio si iscriveva e iscrive entro la cornice del secondo addebito, con cui si è contestato al ricorrente la "gravissima situazione di indebitamento" e la sottoposizione a procedure esecutive (cfr. ricorso, pag. 4). In secondo luogo, a nulla vale che il ricorrente adduca che la consegna dell'assegno è avvenuta nell'ambito di rapporti che esulano dalla sfera professionale. Invero, è innegabile che a fini disciplinari, nel solco della previsione della lett. a) del 1° co. dell'art. 147 leg. not., rivestono valenza pur le condotte che il notaio tiene nella vita privata. In terzo luogo, per nulla si giustificano gli assunti del ricorrente secondo cui la corte territoriale apoditticamente avrebbe opinato per la responsabilità disciplinare con riferimento al secondo addebito ed illegittimamente non avrebbe tenuto conto del venir meno delle procedure esecutive. Invero, è indubitabile che in rapporto ai valori declinati dalla lett. a) del 1° co. dell'art. 147 leg. not. la condotta pubblica e privata del notaio, custode della pubblica fede, ha da esser imprescindibilmente improntata alla prudenza, alla cautela, all'equilibrio, modelli di comportamento, questi, che sono tout court disattesi, allorché il notaio si esponga ad una situazione di grave indebitamento e iKA 12 sia sottoposto ad iniziative espropriative volte alla realizzazione coattiva dei crediti nei suoi confronti vantati. E tanto, ben vero, indipendentemente dall'esito estintivo delle stesse iniziative esecutive, indipendentemente, nella specie, dalla definizione agevolata richiesta con riferimento al residuo credito di euro 140.000,00 (ulteriormente la corte di seconde cure ha dato atto "che, in sede cautelare, era emersa l'esistenza di altre n. 17 cartelle esattoriali a carico del Coltraro (...), per le quali non vi è neppure prova dell'intervenuto pagamento": così ordinanza impugnata, pagg. 13 - 14). In questo quadro è da avallare senz'altro la valutazione finale che la corte distrettuale ha tratto - con riferimento, appunto, al secondo capo di incolpazione - ovvero l'affermazione per cui la complessiva vicenda era rilevatrice "di un'effettiva inclinazione a condotte irrispettose dei principi di correttezza, indipendenza e imparzialità" (così ordinanza impugnata, pag. 14) caratterizzanti la pubblica funzione all'uopo svolta. 19. Il terzo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e da respingere. 20. Viene in rilievo la previsione del 10 co. dell'art. 144 leg. not., come sostituita dall'art. 26 del dec. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 249: "se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione, e la sospensione alla destituzione". 21. Al cospetto del surriferito dettato normativo il riscontro della concreta ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche - funzionali non soltanto alla graduazione della sanzione da irrogare (cfr. Cass. 6.7.2006, n. 15351) - e delle attenuanti specifiche del "ravvedimento operoso" è sicuramente affidato all'accertamento, alla valutazione del giudice del merito. Invero, questa Corte spiega che nel procedimento disciplinare a carico dei notai la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (cfr. Cass. 27.5.2011, n. 11790. Si tenga conto che i "fatti" che questa Corte ebbe a scrutinare con la testé menzionata pronuncia n. 11790/2011, risalivano all'anno 2007 ed al primo trimestre del 2008, quindi erano successivi alla novella di cui al dec. Igs. n. 249/2006. Cfr. altresì Cass. 12.2.2020, n. 3458, secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, nel caso in cui siano commessi gli illeciti di cui all'art. 147, 1° co., legge n. 89 del 1913, ma ricorrano circostanze attenuanti, la sanzione della sospensione può in via generale essere sostituita dalla pena pecuniaria, come stabilito dall'art. 144 legge cit. Cfr. Cass. 25.2.2000, n. 2138, secondo cui nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione). E spiega, al contempo, che l'applicazione dell'agevolazione sanzionatoria segue, sì, obbligatoriamente il riscontro del "ravvedimento operoso", ma a condizione, ben vero, che il "ravvedimento operoso" sia stato accertato (cfr. in motivazione Cass. 21.7.2016, n. 15073).22. Or dunque, nella specie, la corte territoriale ha in maniera ineccepibile e congrua statuito circa le attenuanti. Ha puntualizzato, dapprima, con precipuo riferimento all'addebito sub 1) ("rilascio di copie autentiche di due atti pubblici difformi dagli originali"), per il quale è stata irrogata la sanzione della sospensione per la durata di quattro mesi, ai fini evidentemente dell'attenuante specifica del "ravvedimento operoso", che le iniziative assunte ex post dal notaio Coltraro non valevano ad elidere "il disvalore intrinseco delle condotte di rilascio di copie difformi dall'originale" (così ordinanza impugnata, pag. 14). Si tratta di un rilievo inappuntabile, siccome il pregiudizio scaturito dalle indebite condotte non si presta, di per sé, ad essere "rimediato" mediante le rettifiche cui ex post ha fatto luogo il ricorrente. Ha puntualizzato, dipoi, con precipuo riferimento all'addebito sub 2) ("gravissima situazione di indebitamento e sottoposizione a procedure esecutive"), per il quale è stata irrogata la sanzione della sospensione per la durata di due mesi, che non vi era margine per far luogo all'invocata applicazione delle attenuanti generiche, ancorché il reclamante fosse incensurato all'epoca dell'irrogazione delle sanzioni ed avesse trasferito altrove la sua sede di lavoro, siccome gli illeciti disciplinari oggetto di contestazione erano stati tali da suscitare un significativo allarme sociale, viepiù in considerazione dei compiti primari - di salvaguardia della certezza dei traffici giuridici, di tutela dell'interesse pubblico - gravanti sul notaio (cfr. ordinanza impugnata, pag. 15). 23. Si tenga conto che, "nel procedimento disciplinare a carico dei notai, considerato che la legge notarile non prevede parametri predeterminati, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla"; e che, "in considerazione della natura punitiva che le è propria, ogni sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore dell'illecito, alla stregua dei criteri previsti per gli illeciti penali dall'art. 133 cod. pen. e per gli illeciti amministrativi dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (così in motivazione Cass. 28.2.2019, n. 6016). I surriferiti rilievi, evidentemente, esplicano valenza in ordine alla censura da ultimo veicolata dal terzo mezzo, alla cui stregua ha errato la Corte di Palermo a confermare la decisione della "CO.RE .DI", nella parte in cui è stata irrogata la sospensione per quattro mesi con riferimento al primo capo di incolpazione e per due mesi con riferimento al secondo capo di incolpazione, nonostante il disvalore delle condotte ascritte al ricorrente fosse davvero minimo. 24. Ovviamente non sono scrutinabili le argomentazioni svolte in memoria (cfr. pagg. 15 - 18), che esorbitano dalla funzione dell'atto difensivo di cui all'art. 378 cod. proc. civ. 25. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 26. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un.20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, Consiglio [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni