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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21879/2026

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ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (bff) in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 894/2023 depositatail 06/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026Svolgimento del processo1.La controversia verte su crediti derivanti da fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per fornitura di energia, cedute a BFF, e sulcorretto decorso degli interessi di mora dovuti dal Comune di Galatone.

IlComune si opponeva al decreto ingiuntivo emesso su richiesta dellacessionaria BFF contestando parte del credito portato nelle fatture perfornitura di energia elettrica, nonché la regolare notifica dell’intervenutacessione del credito a BFF, ritenendo applicabile la normativa di dui all’art.9 all.

E della l. 2248 /1865, richiamato dall’art. 70 RD n. 2440/1223, nellaparte in cui richiede la preventiva adesione della PA alla cessione deicrediti.

Per questo aspetto, BFF, costituendosi, deduceva che dettanormativa è applicabile alle amministrazioni dello Stato e non agli entilocali, dovendosi invece applicare il D.lgs 163/2006 (codice dei contrattipubblici), il cui art. 117 è stato ripreso dall’art- 106 , comma 13, d.lgs n.50/2016 che prevede la forma dell’atto pubblico e la notificazione dellacessione , ma non l’obbligo di adesione della PA alla cessione, bensì lapossibilità per quest’ultima di comunicare il rifiuto con notifica al cedente eal cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.2.

Il Tribunale di Lecce, per quanto ancora interessa in questa sede,accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando il Comune alpagamento delle somme che non erano state oggetto di contestazione,ritenendo per il resto i relativi importi non dovuti in mancanza di ognielemento di riscontro.

Quanto alla cessione delle fatture i cui importi nonerano stati oggetto di contestazione, rilevava che nel contratti stipulati conEdison [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. solo alcune cessioni erano stateregolarmente stipulate per atto pubblico e notificate nelle forme previste,mentre per quelle stipulate al 25.5.2015, la cessionaria BFF non avevaprodotto prova della notifica attestante l’intervenuta cessione, sicché taleformalità doveva ritenersi soddisfatta solo per mezzo dell’atto dicostituzione di BFF, momento a partire del quale dovevano decorrere gliNumero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026interessi moratori di cui al d.lgs 231/02; mentre per le restanti cessioniregolarmente notificate gli interessi andavano a decorrere dalla scadenzadelle fatture, oltre interessi anatocistici.3.

Proposta impugnazione da BFF, la Corte d’appello di Lecce, quantoall’importo di € 73.639,61, in accoglimento del primo motivo ritenevaerrata la pronuncia del Tribunale nella parte che aveva fatto decorrere gliinteressi dalla costituzione in giudizio e non dalla scadenza delle fattureinviate.

Con riferimento ad altre fatture emesse per l’importo di € 45.127,51 riteneva altresì fondato il secondo motivo di appello, rilevando tuttaviache, in assenza della prova della comunicazione delle fatture allascadenza, gli interessi moratori dovevano decorrere a far data dallaintimazione di pagamento ( pec del 21/3/2017 inviata dalla cessionaria ) enon dalla loro scadenza .4.

Con ricorso del 25/3/2024 il Comune di Galatone impugna la sentenzadella Corte di Appello di Lecce affidandolo a due motivi; partecontroricorrente ha depositato controricorso con ricorso incidentaleaffidato a due motivi.parte ricorrente ha depositato controricorso, mentreil controricorrente ha depositato memoria, cona la quale si riportava aiprecedenti scritti e conclusioni.Motivi della decisione5.

Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia omessoesame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c. n. 5.Si duole che la corte di appello, riformando la sentenza di primo grado,abbia erroneamente ritenuto che non vi fosse contestazione sullatrasmissione delle fatture per un importo complessivo di € 73.639,61, equindi abbia riconosciuto gli interessi moratori dalla data di scadenza dellefatture, laddove aveva contestato la validità e la trasmissione dellemedesime, rifiutandole per incompletezza dei dati essenziali (mancanza diparziale IVA e totale parziale), come evidenziato nell’atto di opposizione.Numero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026Pertanto, gli interessi moratori non dovevano decorrere dalla scadenzadelle fatture, ma solo dalla costituzione in giudizio di BFF, momento in cuila cessione era stata effettivamente notificata e provata, come ritenuto dalprimo giudice.Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi della sentenza impugnata non risulta ( quantomenoidoneamente ) censurata.In particolare, il fatto descritto come omesso non risulta tra quelli portatiall’attenzione della Corte di merito su impugnazione di BFF, né il Comunerisulta avere impugnato la decisione del primo giudice su questo punto.

Daquanto si evince dalla sentenza impugnata, le fatture di cui si discute nonerano state ritenute dal giudice di primo grado oggetto di contestazionequanto agli importi e alle forniture erogate, essendo stata messa inquestione solo la regolarità dell’intervenuta cessione dei crediti a BFF; iltribunale tuttavia aveva ritenuto che, mancando la prova della notificadella cessione prima della costituzione in giudizio di BFF, questa dovesseritenersi eseguita con l’atto di costituzione in giudizio, e così anche gliinteressi moratori dovessero decorrere da quella data.

La Corte d’appello,su impugnazione della cessionaria, ha corretto tale asserto, ritenendo che,una volta provata la cessione del credito, quest’ultimo si sia trasmesso alcessionario con il correlato diritto di pagamento degli interessi a decorreredalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura.6.

Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 231/2002 e art.1264 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Il motivo riguarda le fatture per unimporto di € 45.127,51 che il Comune sostiene non siano mai stateinviate dalla società fornitrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appelloavrebbe erroneamente ritenuto che la diffida di pagamento inviata da BFFil 21 marzo 2017 fosse equivalente alla notifica delle fatture e avrebbeNumero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026fatto decorrere gli interessi moratori da tale data.

Il Comune sottolineache la diffida inviata dalla cessionaria BFF non può sostituire la notificadelle fatture da parte della cedente, soprattutto in considerazione dellacomplessità della procedura amministrativa pubblica e della necessità diuna preventiva accettazione o notifica della cessione per rendere esigibileil credito verso il debitore ceduto.

Pertanto, sostiene che gli interessimoratori dovessero decorrere dalla costituzione in giudizio di BFF e nondalla diffida, come ritenuto dal primo giudice.Il motivo è inammissibile.Con esso vengono portate all’esame di questo giudice, per un verso,questioni già risolte dal giudice di primo grado, e non impugnate dalComune, in relazione alla ritenuta insussistenza della necessità dellapreventiva accettazione della cessione da parte dell’ente territoriale,occorrendo semmai un rifiuto che non è stato né dedotto, né provato; peraltro verso, deduce erroneamente che la prestazione sarebbe inesigibiledal cessionario sino all’accettazione o alla notifica della cessione, e chepertanto il sollecito di pagamento da parte di BFF non sarebbe idoneo acostituire in mora il debitore.7.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente in via incidentaledenunzia la violazione degli artt. 115 -116 c.p.c. e 2697 c.c. là dove laCorte di appello ha confermato la decisione del Tribunale nell’avere esclusoil diritto di BFF al pagamento di € 19.453,15 per sorte capitale e relativiinteressi, ritenendo mancante la prova dell’effettiva fornitura dell’energiaelettrica da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che le fatture sonostate correttamente cedute e che la contestazione del Comune si basa suun errore relativo ai punti di fornitura (POD) e agli indirizzi, che sonodiversi per le fatture delle due società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima indicata dal Comune come fornitore alternativo.

BFF lamentainoltre, sotto il profilo ex art. 360 n. 4 c.p.c., che la Corte d’Appello nonNumero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026abbia motivato adeguatamente la decisione e non abbia considerato leprove prodotte.Il motivo è inammissibile.La mossa censura è sostanzialmente volta a indurre questa Corte asvolgere un riesame dei fatti osservati dalla Corte d’appello.Inoltre non sono idonee a mettere in crisi la ratio decidendi là dove laCorte d’appello, condividendo il giudizio del Tribunale sulla mancata provadell’effettiva fornitura di energia, ha ritenuto irrilevante la questioneinerente ai punti di consegna indicati nelle fatture.8.

Con il secondo motivo denunzia la violazione dell’artt. 4 comma 2 d.lgs.231/02 per non avere la Corte di merito considerato la decorrenza degliinteressi di mora dalla scadenza delle fatture per l’importo di € 45.127,51,ma solo dalla data di costituzione in mora del Comune, rappresentatadall’invio dell’intimazione di pagamento da parte di BFF, avvenuta il 21marzo 2017.

Richiamando l’art. 4 comma 2, D.Lgs. n. 231/02 chestabilisce un termine di pagamento di 30 giorni dall’avvenuta ricezionedella fattura da parte di un ente locale, deduce che gli interessidovrebbero decorrere da tale scadenza e non dall’intimazione dipagamento.Inoltre, BFF sottolinea che la cessione dei crediti era stata notificata alComune e che non sarebbe obbligatorio allegare l’atto di cessioneall’intimazione di pagamento.

BFF respinge anche le contestazioni delComune circa la mancata ricezione delle fatture, evidenziando che lefatture erano antecedenti all’obbligo di fatturazione elettronica e chel’omesso invio della fattura non può pregiudicare il diritto al pagamentodegli interessi.Numero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026Lamenta che le fatture sono antecedenti all’obbligo di fatturazioneelettronica e che la mancata trasmissione non può pregiudicare il diritto alpagamento degli interessi, soprattutto dopo i solleciti inviati.Il motivo è inammissibile.Con esso il ricorrente mira a contrastare un accertamento di fatto circa ilmancato invio delle fatture, ai fini della decorrenza degli interessi dallaloro scadenza, in questa sede non scrutinabile, atteso che non vienemessa in questione l’interpretazione data alla norma richiamata.9.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità di entrami iricorsi.Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra iricorrenti, in via principale e incidentale, delle spese del giudizio dicassazione P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi, in via principale e incidentale.Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese delgiudizio di cassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, invia principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi, principale e incidentale, anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (bff) in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 894/2023 depositatail 06/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026Svolgimento del processo1.La controversia verte su crediti derivanti da fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. per fornitura di energia, cedute a BFF, e sulcorretto decorso degli interessi di mora dovuti dal Comune di Galatone. IlComune si opponeva al decreto ingiuntivo emesso su richiesta dellacessionaria BFF contestando parte del credito portato nelle fatture perfornitura di energia elettrica, nonché la regolare notifica dell’intervenutacessione del credito a BFF, ritenendo applicabile la normativa di dui all’art.9 all. E della l. 2248 /1865, richiamato dall’art. 70 RD n. 2440/1223, nellaparte in cui richiede la preventiva adesione della PA alla cessione deicrediti. Per questo aspetto, BFF, costituendosi, deduceva che dettanormativa è applicabile alle amministrazioni dello Stato e non agli entilocali, dovendosi invece applicare il D.lgs 163/2006 (codice dei contrattipubblici), il cui art. 117 è stato ripreso dall’art- 106 , comma 13, d.lgs n.50/2016 che prevede la forma dell’atto pubblico e la notificazione dellacessione , ma non l’obbligo di adesione della PA alla cessione, bensì lapossibilità per quest’ultima di comunicare il rifiuto con notifica al cedente eal cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.2. Il Tribunale di Lecce, per quanto ancora interessa in questa sede,accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando il Comune alpagamento delle somme che non erano state oggetto di contestazione,ritenendo per il resto i relativi importi non dovuti in mancanza di ognielemento di riscontro. Quanto alla cessione delle fatture i cui importi nonerano stati oggetto di contestazione, rilevava che nel contratti stipulati conEdison [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. solo alcune cessioni erano stateregolarmente stipulate per atto pubblico e notificate nelle forme previste,mentre per quelle stipulate al 25.5.2015, la cessionaria BFF non avevaprodotto prova della notifica attestante l’intervenuta cessione, sicché taleformalità doveva ritenersi soddisfatta solo per mezzo dell’atto dicostituzione di BFF, momento a partire del quale dovevano decorrere gliNumero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026interessi moratori di cui al d.lgs 231/02; mentre per le restanti cessioniregolarmente notificate gli interessi andavano a decorrere dalla scadenzadelle fatture, oltre interessi anatocistici.3. Proposta impugnazione da BFF, la Corte d’appello di Lecce, quantoall’importo di € 73.639,61, in accoglimento del primo motivo ritenevaerrata la pronuncia del Tribunale nella parte che aveva fatto decorrere gliinteressi dalla costituzione in giudizio e non dalla scadenza delle fattureinviate. Con riferimento ad altre fatture emesse per l’importo di € 45.127,51 riteneva altresì fondato il secondo motivo di appello, rilevando tuttaviache, in assenza della prova della comunicazione delle fatture allascadenza, gli interessi moratori dovevano decorrere a far data dallaintimazione di pagamento ( pec del 21/3/2017 inviata dalla cessionaria ) enon dalla loro scadenza .4. Con ricorso del 25/3/2024 il Comune di Galatone impugna la sentenzadella Corte di Appello di Lecce affidandolo a due motivi; partecontroricorrente ha depositato controricorso con ricorso incidentaleaffidato a due motivi.parte ricorrente ha depositato controricorso, mentreil controricorrente ha depositato memoria, cona la quale si riportava aiprecedenti scritti e conclusioni.Motivi della decisione5. Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia omessoesame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c. n. 5.Si duole che la corte di appello, riformando la sentenza di primo grado,abbia erroneamente ritenuto che non vi fosse contestazione sullatrasmissione delle fatture per un importo complessivo di € 73.639,61, equindi abbia riconosciuto gli interessi moratori dalla data di scadenza dellefatture, laddove aveva contestato la validità e la trasmissione dellemedesime, rifiutandole per incompletezza dei dati essenziali (mancanza diparziale IVA e totale parziale), come evidenziato nell’atto di opposizione.Numero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026Pertanto, gli interessi moratori non dovevano decorrere dalla scadenzadelle fatture, ma solo dalla costituzione in giudizio di BFF, momento in cuila cessione era stata effettivamente notificata e provata, come ritenuto dalprimo giudice.Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi della sentenza impugnata non risulta ( quantomenoidoneamente ) censurata.In particolare, il fatto descritto come omesso non risulta tra quelli portatiall’attenzione della Corte di merito su impugnazione di BFF, né il Comunerisulta avere impugnato la decisione del primo giudice su questo punto. Daquanto si evince dalla sentenza impugnata, le fatture di cui si discute nonerano state ritenute dal giudice di primo grado oggetto di contestazionequanto agli importi e alle forniture erogate, essendo stata messa inquestione solo la regolarità dell’intervenuta cessione dei crediti a BFF; iltribunale tuttavia aveva ritenuto che, mancando la prova della notificadella cessione prima della costituzione in giudizio di BFF, questa dovesseritenersi eseguita con l’atto di costituzione in giudizio, e così anche gliinteressi moratori dovessero decorrere da quella data. La Corte d’appello,su impugnazione della cessionaria, ha corretto tale asserto, ritenendo che,una volta provata la cessione del credito, quest’ultimo si sia trasmesso alcessionario con il correlato diritto di pagamento degli interessi a decorreredalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura.6. Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 231/2002 e art.1264 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. Il motivo riguarda le fatture per unimporto di € 45.127,51 che il Comune sostiene non siano mai stateinviate dalla società fornitrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appelloavrebbe erroneamente ritenuto che la diffida di pagamento inviata da BFFil 21 marzo 2017 fosse equivalente alla notifica delle fatture e avrebbeNumero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026fatto decorrere gli interessi moratori da tale data. Il Comune sottolineache la diffida inviata dalla cessionaria BFF non può sostituire la notificadelle fatture da parte della cedente, soprattutto in considerazione dellacomplessità della procedura amministrativa pubblica e della necessità diuna preventiva accettazione o notifica della cessione per rendere esigibileil credito verso il debitore ceduto. Pertanto, sostiene che gli interessimoratori dovessero decorrere dalla costituzione in giudizio di BFF e nondalla diffida, come ritenuto dal primo giudice.Il motivo è inammissibile.Con esso vengono portate all’esame di questo giudice, per un verso,questioni già risolte dal giudice di primo grado, e non impugnate dalComune, in relazione alla ritenuta insussistenza della necessità dellapreventiva accettazione della cessione da parte dell’ente territoriale,occorrendo semmai un rifiuto che non è stato né dedotto, né provato; peraltro verso, deduce erroneamente che la prestazione sarebbe inesigibiledal cessionario sino all’accettazione o alla notifica della cessione, e chepertanto il sollecito di pagamento da parte di BFF non sarebbe idoneo acostituire in mora il debitore.7. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente in via incidentaledenunzia la violazione degli artt. 115 -116 c.p.c. e 2697 c.c. là dove laCorte di appello ha confermato la decisione del Tribunale nell’avere esclusoil diritto di BFF al pagamento di € 19.453,15 per sorte capitale e relativiinteressi, ritenendo mancante la prova dell’effettiva fornitura dell’energiaelettrica da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che le fatture sonostate correttamente cedute e che la contestazione del Comune si basa suun errore relativo ai punti di fornitura (POD) e agli indirizzi, che sonodiversi per le fatture delle due società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima indicata dal Comune come fornitore alternativo. BFF lamentainoltre, sotto il profilo ex art. 360 n. 4 c.p.c., che la Corte d’Appello nonNumero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026abbia motivato adeguatamente la decisione e non abbia considerato leprove prodotte.Il motivo è inammissibile.La mossa censura è sostanzialmente volta a indurre questa Corte asvolgere un riesame dei fatti osservati dalla Corte d’appello.Inoltre non sono idonee a mettere in crisi la ratio decidendi là dove laCorte d’appello, condividendo il giudizio del Tribunale sulla mancata provadell’effettiva fornitura di energia, ha ritenuto irrilevante la questioneinerente ai punti di consegna indicati nelle fatture.8. Con il secondo motivo denunzia la violazione dell’artt. 4 comma 2 d.lgs.231/02 per non avere la Corte di merito considerato la decorrenza degliinteressi di mora dalla scadenza delle fatture per l’importo di € 45.127,51,ma solo dalla data di costituzione in mora del Comune, rappresentatadall’invio dell’intimazione di pagamento da parte di BFF, avvenuta il 21marzo 2017. Richiamando l’art. 4 comma 2, D.Lgs. n. 231/02 chestabilisce un termine di pagamento di 30 giorni dall’avvenuta ricezionedella fattura da parte di un ente locale, deduce che gli interessidovrebbero decorrere da tale scadenza e non dall’intimazione dipagamento.Inoltre, BFF sottolinea che la cessione dei crediti era stata notificata alComune e che non sarebbe obbligatorio allegare l’atto di cessioneall’intimazione di pagamento. BFF respinge anche le contestazioni delComune circa la mancata ricezione delle fatture, evidenziando che lefatture erano antecedenti all’obbligo di fatturazione elettronica e chel’omesso invio della fattura non può pregiudicare il diritto al pagamentodegli interessi.Numero registro generale 7240/2024Numero sezionale 1775/2026Numero di raccolta generale 21879/2026Data pubblicazione 26/06/2026Lamenta che le fatture sono antecedenti all’obbligo di fatturazioneelettronica e che la mancata trasmissione non può pregiudicare il diritto alpagamento degli interessi, soprattutto dopo i solleciti inviati.Il motivo è inammissibile.Con esso il ricorrente mira a contrastare un accertamento di fatto circa ilmancato invio delle fatture, ai fini della decorrenza degli interessi dallaloro scadenza, in questa sede non scrutinabile, atteso che non vienemessa in questione l’interpretazione data alla norma richiamata.9. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità di entrami iricorsi.Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra iricorrenti, in via principale e incidentale, delle spese del giudizio dicassazione P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi, in via principale e incidentale.Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese delgiudizio di cassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, invia principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi, principale e incidentale, anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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