CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42075/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. BANNOUR Aymen e MAHMOUD Fawzi ricorrono avverso la sentenza indi- cata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Verona ha applicato loro la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione a ipotesi di detenzione in concorso di sostanza stupefacente del tipo hashish. I ricorrenti deducevano rispettivamente violazione di legge e vizio motiva- zionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in ordine alla misura della pena applicata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Con una distinta impugnazione MAHMOUD Fawzi deduce al- tresì violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. l i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo. Quanto al MAHMOUD non ricorre altresì violazione di legge o vizio motivazio- nale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizio- nale della pena, atteso che la richiesta di applicazione della pena non era subordi- nata al riconoscimento del beneficio e al contempo il giudice ha escluso una pro- gnosi favorevole sull'astensione del prevenuto dalla commissione di ulteriori reati.4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Sette