CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 03596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: &JONA.] XHANI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] per vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità Correttamente la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello osservando che, oltre a contestare la ragione per la quale il Tribunale si era determinato a non concedere il beneficio ovvero i plurimi precedenti penali dell'imputato, non conteneva alcuna indicazione sulle ragioni che, invece, avrebbero dovuto quanto dovuto giustificare l'accoglimerto della doglianza difensiva. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.