CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso;Lette la comparsa e la notula trasmesse nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] FioreRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma in parziale riformadella sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Roma, per quanto di interesse:1) ha prosciolto il ricorrente per estinzione a seguito di prescrizione del reato didiffamazione a mezzo stampa ex art.595 comma 3 cod. pen., 13 legge 47/1948;2) ha confermato la condanna al risarcimento dei danni, liquidati in euro50.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo nonché al pagamentodelle spese di costituzione ed assistenza.2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha presentato ricorso,per tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico articolatomotivo di seguito illustrato nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.Il difensore premette che le frasi incriminate erano state pronunciate dopo che, aseguito delle dimissioni del ricorrente da Sindaco di Salemi e delle dichiarazionicritiche dallo stesso rese sullo scioglimento di quel Comune per infiltrazionimafiose, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] lo aveva attaccato sulla stampaaccusandolo di non avere capito nulla della [OSCURATO:PERSONA] e di essere un amministratorefallito, rimarcando che “la [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno di polemisti, ma di personeserie”. Attacco mediatico, quello così rappresentato, cui il ricorrente aveva reagitoimmediatamente con le frasi incriminate. Deduce, allora, che: 1) la Corte diappello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 599 cod. pen. motivando che di taleprevisione faceva difetto il presupposto del fatto ingiusto altrui; 2) di controdoveva osservarsi come le frasi incriminate costituivano reazione a dichiarazionidiffamatorie della [OSCURATO:PERSONA] che definivano l’imputato quale “amministratorefallito, polemista e persona non seria”; 3) ove pure non diffamatorie, ledichiarazioni integravano il fatto ingiusto rilevante ai sensi dell’art. 599 cod. pen.;4) ai fini in oggetto, nemmeno rilevava la sequenza delle offese né la proporzionetra le stesse.Su tali basi, chiede l’annullamento delle due sentenze di merito, la dichiarazionedi non punibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 599 cod. pen. e la revoca dellestatuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con l’unico motivo il ricorso deduce che erroneamente la sentenzaimpugnata aveva escluso la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art.599 cod. pen. Il motivo è infondato.2.1. Le sentenze conformi di merito hanno ritenuto che l’esimente dellaprovocazione, contemplata dall’art. 599 comma 2 cod. pen., non potesse operarein quanto difettava il presupposto della reazione al fatto ingiusto altrui. Ciò inparticolare in quanto le frasi pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] costituivano eserciziodi critica espresso in modo pertinente e continente.2.2. La prospettazione difensiva, a parte le irrilevanti confusioni tra lafattispecie (abrogata) della ritorsione all’ingiuria e quella (invece conservata) dellaprovocazione esimente rispetto alla diffamazione, sul tema specifico qui in esamededuce che le frasi della persona offesa assumevano contenuto diffamatorio o,quantomeno, ingiusto nel senso lato che rileva in materia, in cui il presuppostoesimente può essere integrato anche da fatti contrari a regole della civileconvivenza. In tale confine non si sarebbero conservate espressioni quali“amministratore fallito, polemista e persona non seria”.2.3. La prospettazione difensiva deve essere disattesa.2.3.1. Per quanto lata, la nozione di fatto ingiusto rilevante quale presuppostodella esimente non può coincidere con l’area del fatto che costituisca correttoesercizio del diritto di critica. Se è vero che il fatto penalmente scriminato puòconservare un contenuto di oggettiva ingiustizia per il soggetto che lo patisce,come ad esempio avviene nei casi di cui all’art. 54 cod. pen., l’ingiustizia del fattoche, più specificamente, costituisca esercizio del diritto è esclusa per ragioni dicoerenza intrinseca dell’ordinamento.2.3.2. Quanto alla considerazione che le espressioni della persona offesa simuovessero entro il perimetro così scriminato ai sensi dell’art. 51 cod. pen.meritano conferma le conclusioni espresse dalle sentenze di merito.Mentre non sono in discussione i profili di pubblico interesse e di pertinenza,trattandosi di critiche all’operato dell’imputato quale Sindaco all’atto delle suedimissioni e delle sue correlate dichiarazioni sui temi generali della vita pubblicasiciliana, quanto al profilo della continenza deve muoversi dalla introduttivaprecisazione che il ricorso si mostra privo di aderenza al contenutodell’accertamento delle sentenze quando indica che la persona offesa avevadefinito l’imputato “amministratore fallito, polemista e persona non seria”. Ciòquando, come emergente dalle sentenze oltre che dalla memoria della parte civile,le espressioni formulate dalla persona offesa erano state: “da amministratore hafallito e si assuma le sue responsabilità….[OSCURATO:PERSONA] non ha bisogno di polemisti,ma di persone serie”.Si tratta di diversità significativa ai presenti fini, che delinea una polarizzazioneoggettiva della critica invece che la sua funzionalità ad un’aggressione personalee che profila una chiave di lettura complessiva dal tono differente da quello evocatodalla difesa. Nel contesto espressivo così ricostruito è dato, poi, in particolareosservare che:a) la qualità di fallito è attribuita all’azione dell’imputato e non alla sua persona;b) l’attribuzione dell’appellativo di polemista nemmeno è effettivamente offensiva,riferendosi ad una categoria di soggetti che d’abitudine impostano il confronto conricorso a marcata enfasi dialettica. Ad ogni modo, l’indicato appellativo costituisceespressione che certamente si conserva nei limiti di continenza anche laddovealluda al profilo di un soggetto che assegna prevalenza alla retorica aggressivasulla sostanza degli argomenti.c) l’espressione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha bisogno di persone serie non è formulatain modo che rimarca le carenze personali dello Sgarbi quanto le caratteristichenecessarie per coloro che devono sostituirlo. Posto che la continenza rinviene lasua sostanza anche nella stessa forma espressiva, il limite del diritto di criticaappare pienamente osservato.2.4. Il motivo, pertanto, laddove presuppone espressioni della persona offesadifferenti da quelle accertate incorre anche in un vizio di aspecificità e, comunque,risulta infondato, apparendo corretta la esclusione dell’esimente dellaprovocazione da parte della sentenza impugnata.3. Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.4. Deve condannarsi il ricorrente, altresì, al pagamento delle spese diassistenza della parte civile che ha presentato memoria conclusionale e istanza diliquidazione delle spese.La parte, presentando la menzionata memoria in data 27 aprile 2026, ha recatoun contributo idoneo alla discussione, secondo quanto richiesto in materia (Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023 in motivazione). La notula indica l’importofinale di euro 4.238,90 che, osservante dei parametri, si mostra concretamentecongruo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, cheliquida in complessivi euro 4238,90, oltre accessori di legge.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente