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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37113/2021

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/02/2020 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 febbraio 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 11 luglio 2018 del Giudice dell'udienza preliminare di Firenze, escluse le aggravanti di cui agli art. 74, comma 3 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] in anni 7 e mesi 2 di reclusione, oltre pena accessoria, per il reato di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato presenta tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle circostanze aggravanti riconosciute dal Giudice di primo grado ma escluse da quello di secondo grado.

Lamenta che la Corte di appello, dopo aver escluso le aggravanti, non aveva conseguentemente ridotto la pena per le attenuanti.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione al reato associativo di cui al capo A).

I Giudici di merito l'avevano considerato "fornitore organico" di stupefacente.

A supporto di tale tesi, la Corte territoriale aveva ritenuto fondamentali le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], laddove tali dichiarazioni avrebbero dovuto portare a configurare un concorso piuttosto che la partecipazione all'associazione.

Ribadisce che non apparteneva ad alcuna organizzazione criminale e che aveva venduto lo stupefacente, del tipo cocaina, a vari personaggi.

Sostiene che poteva essere qualificato "fornitore organico", siccome il gruppo di Smakaj si rivolgeva anche ad altri soggetti.

In particolare, il Fasano aveva riferito che lo Smakaj si riforniva di cocaina ad Amsterdam da tale Andrea, da tale Toni e dal cugino di Andrea e, solo in un momento successivo, aveva acquistato anche da lui.

Inoltre, aveva acquistato 400 chili di marijuana e 60 chili di eroina da altri soggetti e lui era estraneo a queste vicende.

Ricorda che ogni partita di stupefacente veniva subito pagata.

Insiste nell'assoluzione perché non vi erano i presupposti della partecipazione all'associazione.

Con il terzo eccepisce la violazione dell'art. 34, in relazione all'art. 36 cod. proc. pen., e la nullità assoluta della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen.

Sostiene che il presidente del collegio della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto parte, in qualità di consigliere relatore, di altro collegio della medesima Corte di appello che, in data 30 settembre 2016, aveva deciso il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata separata, nel medesimo procedimento penale.

La Corte di appello aveva respinto l'eccezione perché il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato associativo e il suo ricorso aveva investito solo l'affermazione di responsabilità in relazione ad un unico episodio di importazione di sostanza stupefacente a lui contestato in concorso.

Il devoluto all'epoca non comprendeva alcun tipo di valutazione sul reato associativo.

Contesta tale decisione e sostiene che vi era stata una precognizione del Giudice che giustificava la sua incompatibilità a decidere. [OSCURATO:PERSONA]

3. Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni sollevate con il ricorso, si evidenzia, innanzi tutto, l'infondatezza della terza censura relativa alla violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., perché l'inosservanza di questa norma non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Cass., Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01).

La ricusazione però dev'essere formalizzata secondo le regole dettate dal codice di procedura penale (Cass., Sez. 3, n. 26730 del 25/05/2011, Morleo, Rv. 250652 e Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052), ciò che non è avvenuto nel caso in esame.

Il secondo motivo mira ad accreditare una diversa interpretazione dei fatti che non trova riscontro nell'accertamento compiuto dai Giudici di merito.

E' pacifico che integra la partecipazione all'associazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la costante disponibilità a fornire le sostanze al sodalizio, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Cass., Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764; n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719 - 01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 - 01).

Nel caso in esame, è stata motivata in modo logico e razionale la costante disponibilità dell'imputato a rifornire l'organizzazione criminosa, e questo a prescindere dall'assenza di un rapporto di esclusività.

E' fondato, invece, il primo motivo.

Ed invero, una volta che la Corte territoriale ha escluso le aggravanti, avrebbe dovuto rivedere la pena sulla base delle attenuanti già riconosciute.

Non è chiara invece la ragione della riduzione della pena, se per una rivisitazione della pena base o se per l'eliminazione delle aggravanti.

In ogni caso, incongrua è la motivazione della sentenza impugnata laddove si afferma che il bilanciamento delle circostanze operato dal primo Giudice è del tutto adeguato.

S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/02/2020 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 febbraio 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 11 luglio 2018 del Giudice dell'udienza preliminare di Firenze, escluse le aggravanti di cui agli art. 74, comma 3 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] in anni 7 e mesi 2 di reclusione, oltre pena accessoria, per il reato di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato presenta tre motivi di ricorso. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle circostanze aggravanti riconosciute dal Giudice di primo grado ma escluse da quello di secondo grado. Lamenta che la Corte di appello, dopo aver escluso le aggravanti, non aveva conseguentemente ridotto la pena per le attenuanti. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione al reato associativo di cui al capo A). I Giudici di merito l'avevano considerato "fornitore organico" di stupefacente. A supporto di tale tesi, la Corte territoriale aveva ritenuto fondamentali le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], laddove tali dichiarazioni avrebbero dovuto portare a configurare un concorso piuttosto che la partecipazione all'associazione. Ribadisce che non apparteneva ad alcuna organizzazione criminale e che aveva venduto lo stupefacente, del tipo cocaina, a vari personaggi. Sostiene che poteva essere qualificato "fornitore organico", siccome il gruppo di Smakaj si rivolgeva anche ad altri soggetti. In particolare, il Fasano aveva riferito che lo Smakaj si riforniva di cocaina ad Amsterdam da tale Andrea, da tale Toni e dal cugino di Andrea e, solo in un momento successivo, aveva acquistato anche da lui. Inoltre, aveva acquistato 400 chili di marijuana e 60 chili di eroina da altri soggetti e lui era estraneo a queste vicende. Ricorda che ogni partita di stupefacente veniva subito pagata. Insiste nell'assoluzione perché non vi erano i presupposti della partecipazione all'associazione. Con il terzo eccepisce la violazione dell'art. 34, in relazione all'art. 36 cod. proc. pen., e la nullità assoluta della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. Sostiene che il presidente del collegio della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto parte, in qualità di consigliere relatore, di altro collegio della medesima Corte di appello che, in data 30 settembre 2016, aveva deciso il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata separata, nel medesimo procedimento penale. La Corte di appello aveva respinto l'eccezione perché il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato associativo e il suo ricorso aveva investito solo l'affermazione di responsabilità in relazione ad un unico episodio di importazione di sostanza stupefacente a lui contestato in concorso. Il devoluto all'epoca non comprendeva alcun tipo di valutazione sul reato associativo. Contesta tale decisione e sostiene che vi era stata una precognizione del Giudice che giustificava la sua incompatibilità a decidere. [OSCURATO:PERSONA] 3. Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni sollevate con il ricorso, si evidenzia, innanzi tutto, l'infondatezza della terza censura relativa alla violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., perché l'inosservanza di questa norma non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Cass., Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01). La ricusazione però dev'essere formalizzata secondo le regole dettate dal codice di procedura penale (Cass., Sez. 3, n. 26730 del 25/05/2011, Morleo, Rv. 250652 e Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052), ciò che non è avvenuto nel caso in esame. Il secondo motivo mira ad accreditare una diversa interpretazione dei fatti che non trova riscontro nell'accertamento compiuto dai Giudici di merito. E' pacifico che integra la partecipazione all'associazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la costante disponibilità a fornire le sostanze al sodalizio, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Cass., Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764; n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719 - 01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 - 01). Nel caso in esame, è stata motivata in modo logico e razionale la costante disponibilità dell'imputato a rifornire l'organizzazione criminosa, e questo a prescindere dall'assenza di un rapporto di esclusività. E' fondato, invece, il primo motivo. Ed invero, una volta che la Corte territoriale ha escluso le aggravanti, avrebbe dovuto rivedere la pena sulla base delle attenuanti già riconosciute. Non è chiara invece la ragione della riduzione della pena, se per una rivisitazione della pena base o se per l'eliminazione delle aggravanti. In ogni caso, incongrua è la motivazione della sentenza impugnata laddove si afferma che il bilanciamento delle circostanze operato dal primo Giudice è del tutto adeguato. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso,