Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 22649/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21682/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Oggetto: contratto d’opera R.G.N. 21682/2017 Ud. 16/06/2022 CC R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 2 di 7 –controricorrente – avverso la sentenza delTRIBUNALE BOLOGNA n. 321/2017 depositata il 13/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 16 giugno 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Giudice di Pace di Bologna l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 150,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riferendo in fatto che la sua impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso con [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], un contratto di mandato e di prestazione d’opera avente ad oggetto la rimozione dei veicoli parcheggiati abusivamente sull’area di proprietà esclusiva della medesima società, e che in data 28 maggio 2012 aveva provveduto alla rimozione dell’autoveicolo dell’ingiunto [OSCURATO:PERSONA].

2. Proposta da quest’ultimo opposizione – nella quale veniva dedotto: che l’area in questione era soggetta a servitù pubblica di transito pedonale e parcheggio; che l’area non era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]; che l’impresa dell’opposto era già stata cancellata dal registro delle imprese in data 12 aprile 2012; che in ogni caso detta impresa non poteva emettere fattura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo con quest’ultimo alcun rapporto contrattuale; che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; che VINCENZO UCCIEROnon era abilitato a svolgere l’attività di rimozione- il Giudice di Pace respinse l’opposizione.

3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bologna riformò integralmente la decisione di primo grado, osservando che: R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 3 di 7 − pacificamente la [OSCURATO:SOCIETA] non era più proprietaria dell’area in questione; − [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato legale rappresentante di detta società; − conseguentemente, VINCENZO U CCIERO non aveva mai ricevuto un regolare incarico a procedere alla rimozione dei veicoli, sia perché il soggetto che lo aveva conferito in astratto non era proprietario dell’area, sia perché in realtà la persona fisica che lo aveva conferito non aveva poteri di rappresentanza della compagine; − [OSCURATO:PERSONA] era legittimato ad eccepire tali profili in quanto “terzo estraneo al mandato”; − irrilevante, infine, era la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato in proprio una quota di proprietà dell’area, in quanto il medesimo non aveva conferito l’incarico a VINCENZO UCCIEROin tale veste.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sempre nella veste di titolare dell’impresa individuale Vincenzo UCCIEROServizi Emilia.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1705c.c.

Il ricorso, pur riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] non era legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], deduce che il medesimo era comunque comproprietario dell’area, da ciò derivando la validità dell’incarico R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 4 di 7 conferito a [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorso che il Tribunale non solo abbia ritenuto non provato il rapporto di mandato, omettendo di considerare che lo stesso non era soggetto a specifici requisiti di forma, ma anche abbia affermato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad eccepire la invalidità del rapporto di mandato.

2. La sentenza del Tribunale di Bologna n. 321/2017 depositata il 13/02/2017va cassata senza rinvio per le ragioni che seguono.

3. L'ammontare dell'importo pecuniario -euro 150,00- per il quale [OSCURATO:PERSONA] ebbe a chiedere e ad ottenere, dal Giudice di Pace di Bologna il decreto ingiuntivo successivamente opposto -ammontare, dunque,non eccedente l'importo di euro di 1.100,00- ed in pari tempo l'oggetto della lite -esulante dall'ambito dei rapporti relativi acontratti conclusi conle modalità di cui all'art. 1342 c.c.- rendono ben evidente che la controversia ricadeva, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nell'alveo della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace.

Deve peraltro darsi seguito all'insegnamento di questa Corte, secondo cui perstabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre assumere a riferimento non già il contenuto della decisione, ma il valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10c.p.c. e segg. e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (ex multiscfr.

Cass. Sez.

U, Sentenza n. 13917 del 16/06/2006 - Rv. 589922 - 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1210 del 2018; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 14174 del 2019).

Il valore e l'oggetto della contesa sono tali, quindi, che l'unico rimedio impugnatorio ordinario espe ribile avverso la sentenza n. 422/2013pronunciata d all'adito giudice di pace - in esplicazione della R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 5 di 7 sua giurisdizione equitativa necessaria - era costituito dall'appello "a motivi limitati" ex art. 339, terzo comma, c.p.c.

4. Alla stregua degli operati rilievi si impone quindi il riscontro ex officiodell'ammissibilità dell'appello che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva respinto l'opposizione da esso spiegata.

Questa Corte di legittimità, infatti, è abilitata al riscontro officioso dell'ammissibilità del gravame esperito innanzi al Tribunale di Bologna.

Tale rilievo è consentito, perché l'inammissibilità dell'appello attiene ai presupposti dell'impugnazione (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 22256 del 25/09/2017 -Rv. 645418 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018 - Rv. 650843 - 01 ) e senza che vi sia onere di sottoporre la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale sia rispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 26703 del 23/10/2018 Rv. 651169 - 01).

La Corte, quindi, può rilevare d'ufficio una causadi inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente proposto alcuna efficaciaconservativa del processo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 22256 del 25/09/2017 - Rv. 645418 – 01 ; Cas s.

Sez. 1 - Sentenza n. 16863 del 07/07/2017 - Rv. 644842 - 01) , salvo che l'inammissibilità stessa sia stata esclusa dal giudice di secondo grado con pronuncia esplicita o implicita, essendo necessario in tal caso, per evitare il formarsi del giudicato, c he la parte interessata deduca la inammissibilitàdell'appello con apposito motivo nel ricorso per Cassazione(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 797 del 28/01/1987 - Rv. 450477 -01).

R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 6 di 7

5. Sulla base di tali premesse, si deve osservare che, per quanto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] invocasse -stando alla sintesi contenuta nella decisione del Tribunale di Bologna-ben cinque ipotesi di violazione dei principi regolatori della materia, in realtà le ragioni veicolate con l'appello esulavano indiscutibilmente dalle ipotesi - violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, violazione dei principi regolatori della materia-che, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., consentono la proposizione del gravame avverso le sentenze del giudice di pace, qualora -è il caso de quo- pronunciate secondo equità.

Dette ragioni, per contro, sollecitavano una mera revisione della decisione nel merito(in particolare contestando nel concreto l’esistenza di un mandatotra la società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] ) , e come tali sono state affrontate e risolte dal Tribunale di Bologna, il quale non si è -né esplicitamente, né implicitamente- espresso sull’ammissibilità del gravame, procedendo all’esame diretto del medesimo, senza in alcun modo pronunciarsi, neppure indirettamente, in ordine alla riconducibilità delle lagnanze dell’odierno ricorrente alla griglia di ammissibilità di cui all’art. 339 c.p.c.

6. In conclusione, quindi, l'appello esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 422/2013 del giudice di pace di Bologna era palesemente inammissibile ex art. 339 c.p.c., e come tale va dichiarato inammissibile con riferimento alle ragioni di censura di merito, che invece il tribunale ha erroneamente accolto.

L'inammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, a seguito del rilievo del vizio in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 382 c.p.c., trattandosi di ipotesi in cui ilprocesso non poteva essere proseguito (cfr.Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 24/01/2007 R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 7 di 7 -Rv. 595035 – 01 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17026 del 26/08/2004 - Rv. 576271 -01).

7. Il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello giustifica l'integrale compensazione delle spese e del presente giudizio di legittimità e del giudizio d'appello innanzi al Tribunale di Bologna.

P. Q. M. La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di pace di Bologna n. 422/2013 del 29/01/2013; cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bologna n. 321/2017 del 13/02/2017; compensa integralmen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21682/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Oggetto: contratto d’opera R.G.N. 21682/2017 Ud. 16/06/2022 CC R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 2 di 7 –controricorrente – avverso la sentenza delTRIBUNALE BOLOGNA n. 321/2017 depositata il 13/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 16 giugno 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Giudice di Pace di Bologna l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 150,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riferendo in fatto che la sua impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso con [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], un contratto di mandato e di prestazione d’opera avente ad oggetto la rimozione dei veicoli parcheggiati abusivamente sull’area di proprietà esclusiva della medesima società, e che in data 28 maggio 2012 aveva provveduto alla rimozione dell’autoveicolo dell’ingiunto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Proposta da quest’ultimo opposizione – nella quale veniva dedotto: che l’area in questione era soggetta a servitù pubblica di transito pedonale e parcheggio; che l’area non era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]; che l’impresa dell’opposto era già stata cancellata dal registro delle imprese in data 12 aprile 2012; che in ogni caso detta impresa non poteva emettere fattura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo con quest’ultimo alcun rapporto contrattuale; che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; che VINCENZO UCCIEROnon era abilitato a svolgere l’attività di rimozione- il Giudice di Pace respinse l’opposizione. 3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bologna riformò integralmente la decisione di primo grado, osservando che: R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 3 di 7 − pacificamente la [OSCURATO:SOCIETA] non era più proprietaria dell’area in questione; − [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato legale rappresentante di detta società; − conseguentemente, VINCENZO U CCIERO non aveva mai ricevuto un regolare incarico a procedere alla rimozione dei veicoli, sia perché il soggetto che lo aveva conferito in astratto non era proprietario dell’area, sia perché in realtà la persona fisica che lo aveva conferito non aveva poteri di rappresentanza della compagine; − [OSCURATO:PERSONA] era legittimato ad eccepire tali profili in quanto “terzo estraneo al mandato”; − irrilevante, infine, era la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato in proprio una quota di proprietà dell’area, in quanto il medesimo non aveva conferito l’incarico a VINCENZO UCCIEROin tale veste. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sempre nella veste di titolare dell’impresa individuale Vincenzo UCCIEROServizi Emilia. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1705c.c. Il ricorso, pur riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] non era legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], deduce che il medesimo era comunque comproprietario dell’area, da ciò derivando la validità dell’incarico R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 4 di 7 conferito a [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorso che il Tribunale non solo abbia ritenuto non provato il rapporto di mandato, omettendo di considerare che lo stesso non era soggetto a specifici requisiti di forma, ma anche abbia affermato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad eccepire la invalidità del rapporto di mandato. 2. La sentenza del Tribunale di Bologna n. 321/2017 depositata il 13/02/2017va cassata senza rinvio per le ragioni che seguono. 3. L'ammontare dell'importo pecuniario -euro 150,00- per il quale [OSCURATO:PERSONA] ebbe a chiedere e ad ottenere, dal Giudice di Pace di Bologna il decreto ingiuntivo successivamente opposto -ammontare, dunque,non eccedente l'importo di euro di 1.100,00- ed in pari tempo l'oggetto della lite -esulante dall'ambito dei rapporti relativi acontratti conclusi conle modalità di cui all'art. 1342 c.c.- rendono ben evidente che la controversia ricadeva, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nell'alveo della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace. Deve peraltro darsi seguito all'insegnamento di questa Corte, secondo cui perstabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre assumere a riferimento non già il contenuto della decisione, ma il valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10c.p.c. e segg. e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (ex multiscfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13917 del 16/06/2006 - Rv. 589922 - 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1210 del 2018; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 14174 del 2019). Il valore e l'oggetto della contesa sono tali, quindi, che l'unico rimedio impugnatorio ordinario espe ribile avverso la sentenza n. 422/2013pronunciata d all'adito giudice di pace - in esplicazione della R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 5 di 7 sua giurisdizione equitativa necessaria - era costituito dall'appello "a motivi limitati" ex art. 339, terzo comma, c.p.c. 4. Alla stregua degli operati rilievi si impone quindi il riscontro ex officiodell'ammissibilità dell'appello che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avverso la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva respinto l'opposizione da esso spiegata. Questa Corte di legittimità, infatti, è abilitata al riscontro officioso dell'ammissibilità del gravame esperito innanzi al Tribunale di Bologna. Tale rilievo è consentito, perché l'inammissibilità dell'appello attiene ai presupposti dell'impugnazione (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 22256 del 25/09/2017 -Rv. 645418 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018 - Rv. 650843 - 01 ) e senza che vi sia onere di sottoporre la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale sia rispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 26703 del 23/10/2018 Rv. 651169 - 01). La Corte, quindi, può rilevare d'ufficio una causadi inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente proposto alcuna efficaciaconservativa del processo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 22256 del 25/09/2017 - Rv. 645418 – 01 ; Cas s. Sez. 1 - Sentenza n. 16863 del 07/07/2017 - Rv. 644842 - 01) , salvo che l'inammissibilità stessa sia stata esclusa dal giudice di secondo grado con pronuncia esplicita o implicita, essendo necessario in tal caso, per evitare il formarsi del giudicato, c he la parte interessata deduca la inammissibilitàdell'appello con apposito motivo nel ricorso per Cassazione(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 797 del 28/01/1987 - Rv. 450477 -01). R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 6 di 7 5. Sulla base di tali premesse, si deve osservare che, per quanto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] invocasse -stando alla sintesi contenuta nella decisione del Tribunale di Bologna-ben cinque ipotesi di violazione dei principi regolatori della materia, in realtà le ragioni veicolate con l'appello esulavano indiscutibilmente dalle ipotesi - violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, violazione dei principi regolatori della materia-che, ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., consentono la proposizione del gravame avverso le sentenze del giudice di pace, qualora -è il caso de quo- pronunciate secondo equità. Dette ragioni, per contro, sollecitavano una mera revisione della decisione nel merito(in particolare contestando nel concreto l’esistenza di un mandatotra la società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] ) , e come tali sono state affrontate e risolte dal Tribunale di Bologna, il quale non si è -né esplicitamente, né implicitamente- espresso sull’ammissibilità del gravame, procedendo all’esame diretto del medesimo, senza in alcun modo pronunciarsi, neppure indirettamente, in ordine alla riconducibilità delle lagnanze dell’odierno ricorrente alla griglia di ammissibilità di cui all’art. 339 c.p.c. 6. In conclusione, quindi, l'appello esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 422/2013 del giudice di pace di Bologna era palesemente inammissibile ex art. 339 c.p.c., e come tale va dichiarato inammissibile con riferimento alle ragioni di censura di merito, che invece il tribunale ha erroneamente accolto. L'inammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, a seguito del rilievo del vizio in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 382 c.p.c., trattandosi di ipotesi in cui ilprocesso non poteva essere proseguito (cfr.Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 24/01/2007 R.G. 21682/2017 - Pagina nr. 7 di 7 -Rv. 595035 – 01 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17026 del 26/08/2004 - Rv. 576271 -01). 7. Il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello giustifica l'integrale compensazione delle spese e del presente giudizio di legittimità e del giudizio d'appello innanzi al Tribunale di Bologna. P. Q. M. La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di pace di Bologna n. 422/2013 del 29/01/2013; cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bologna n. 321/2017 del 13/02/2017; compensa integralmen
Decreto Cassazione n. 22649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris