CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 34848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32081-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 670, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 1149/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della società agricola semplice F.lli Ruffini, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la nullità del contratto preliminare di compravendita, stipulato con [OSCURATO:PERSONA], per impossibilità dell’oggetto; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. 116 c.p.c. c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto di non dichiarare nullo il contratto preliminare inter partes, nonostante nella specie si trattasse di abusi edilizi insanabili; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; che il predetto motivo è infondato; che – a prescindere dalla circostanza che l’affermazione circa la insanabilità dell’abuso non è dimostrata - la sentenza impugnata si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “Al contratto preliminare di compravendita di immobili stipulato dopo l'entrata in vigore della l. n. 47 del 1985 non è applicabile la sanzione della nullità, prevista dall'art. 15 della l. n. 10 del 1977, in relazione agli atti giuridici aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, essendo stata detta disposizione interamente sostituita da quelle di cui al capo primo della citata l. n. 47” (Sez. 2, n. 10297 del 26 aprile 2017 nonché Sez. 2, n. 20132 del 22 giugno 2022 in motivazione); che tanto trova ragione non solo in forza del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare (Sez. 2, n. 6685 del 7 marzo 2019); che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva dell’intimato; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio