CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 23064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21668/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via Tortolini n. 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 571/2018, pubblicata in data 29.3.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.6.2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per manutenzione nel possesso dinanzi al Tribunale di Monopoli, sostenendo di esser proprietario e possessore di una quota di un edificio in tre piani sito in Monopoli nel borgo murattiano, alla via [OSCURATO:PERSONA] civ.5, ricadente in zona urbanistica "B" di completamento, su cui era Oggetto: distanze legali presente una parete finestrata in corrispondenza del confine con la proprietà frontistante, in capo originariamente a [OSCURATO:PERSONA], dante causa della [OSCURATO:SOCIETA].; che, originariamente, insisteva in aderenza al comune muro perimetrale dell’edificio dell’attore, un capannone che si sviluppava al piano terra e che consentiva un comodo affaccio e veduta sul lastrico solare del capannone, con vista panoramica sulla prospiciente area portuale di Monopoli; che, successivamente la [OSCURATO:SOCIETA] aveva realizzato, in sostituzione del capannone, un edificio a tre piani posto a distanza inferiore a quella imposta dal D.M. 1444/1968. Ha chiesto la sospensione dei lavori, l’arretramento della costruzione nel rispetto della distanza legale e la reintegra nell’esercizio della veduta. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo inapplicabile il D.M. 1444/1968 nei rapporti tra privati. La sentenza è stata confermata in appello, sul rilievo che sulla regolarità urbanistica dell’immobile e il rispetto delle distanze legali si era formato il giudicato a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5816/2007, resa tra le parti del presente giudizio, con cui il permesso a costruire rilasciato alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stato dichiarato conforme alla norme locali; non sussisteva neppure la lesione del possesso, poiché , sempre in forza del predetto giudicato, era ormai incontestabile che la situazione creata dalla nuova costruzione era migliorativa rispetto al passato, e che il nuovo edificio non impediva l’affaccio e la veduta, ma li aveva ampliati. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in nove motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. Sono pervenutememorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che, pur riportando ampi stralci degli atti di causa, contiene una sufficiente illustrazione dei motivi con piena cognizione dei fatti e delle questioni dibattute. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art t . 329, 333, 334, 343, 346 c.p.c. e 2909 C.C. nonchèl’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendosi che l’eccezione di giudicato esterno sollevato dalla società con riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato, che aveva dichiarato la legittimità del per messo a costruire rilasciato alla società resistente, era stata respinta in primo grado e non era stata riproposta l’appello, per cui d el giudicato non poteva tenersi conto. Il motivo è infondato. Non sussisteva, come si dirà, alcun giudicato esterno in ordine alla regolarità della costruzione o alla insussistenza della lesione del possesso e, comunque, il Tribunale aveva respinto la domanda di arretramento, limitandosi ad affermare che: a) che il D.M. 1444/1968 non trova applicazione ai rapporti tra privati; b) che l’opera realizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non costituiva una nuova costruzione. Non era stata assunta alcuna statuizione implicita o esplicita sull’eccezione di giudicato, che essendo rilevabile d’ufficio, poteva essere riesaminata in appello pur se non oggetto di appello incidentale, in ossequio al principio per cui la parte totalmente vincitrice in primo grado è gravata dall’onere di riproporre con impugnazione incidentale le eccezioni respinte esplicitamente o per effetto di una statuizione che ne presuppone l’infondatezza, potendo riproporsi ogni altra questione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., se l’eccezione non sia stata neppure implicitamente esaminata o sia risultata assorbita, ferma la possibilità del giudice del gravame di esaminare d’ufficio le eccezioni rilevabili d’ufficio, quale appunto quella di giudicato esterno, risultanti dagli atti processuali (Cass. s.u. 11799/2017; Cass. 24658/2017; Cass. 6716/2018; Cass. s.u. 13195/2018; Cass. 21264/2018; Cass. 14899/2022). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 c.p.c., 12 preleggi e l’omesso esame di fatto decisivo, sostenendosi che il Consiglio di Stato aveva ritenuto valido il permesso a costruire sulla base del fatto che era ancora controversa la regolarità della veduta da cui dipendeva l’applicabilità della distanza prevista dal D.M.1444/1968, regolarità poi dichiarata con sentenza del Tribunale di Monopoli 21/2013, sicché la pronuncia amministrativa non poteva vincolare nel processo civile riguardo alla sussistenza delle lesione possessoria. Si afferma che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto di altra pronuncia del Consiglio di Stato n. 899/2009, né della sentenza delle SS.UU. n. 5414/2011, che aveva definito la questione di giurisdizione a valle della controversia, decisioni con cui era stato precisato che il giudicato amministrativo non spiegava effetti nel giudizio possessorio e che l’affermazione contenuta nella sentenza amministrativa n. 5186/2007, circa il fatto che la nuova costruzione non costituiva un manufatto più ingombrante di quello originario,costituiva un mero obiter dictum. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 25 Cost., 2909 c.c., 324 c.p.c. 1170 c.c. 1171 c.c., 703 c.p.c. e l’omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio. Assume il ricorrente che la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5186/2007, essendo intervenuta sulla sola regolarità del permesso a costruire, non poteva spiegare alcun effetto nella causa possessoria. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 115, 116, 324, 703 c.p.c., 1170, 1171, 2909 c.c., 9, comma primo, n. 2 D.M. 1444/1968 e l’omesso esame di fatti decisivi, affermando che l’azione possessoria prescindeva dalla legittimità del titolo abilitativo e non richiedeva alcun accertamento del diritto ad esercitare la veduta, dovendosi garantire il mero esercizio di fatto della servitù.La sentenza impugnata, nell’escludere la violazione, si sarebbe conformata alla decisione del Consiglio di Stato, senza tener conto degli esiti della prova orale. Questitre motivi sono fondati. La Corte pugliese ha ritenuto chela sentenza del Consiglio di Stato, con cui era stata dichiarata la regolarità del permesso a costruire rilasciato alla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. sentenza 5186/2007, punto 4.4.), vincolasse in merito alla legittimità della costruzione nei rapporti inter-privati e all’insussistenza della lesione del possesso. Hanno tuttavia chiarito lo stesso Consiglio di Stato, adito per la revocazione della decisione amministrativa, e le S.U.,pronunciatesi sul regolamento di giurisdizione proposto dal ricorrente avverso la sentenza amministrativa emessa all’esito del giudizio di revocazione, che la decisione n. 5186/2007 si era limitata ad escludere la violazione della distanza di dieci metri tra il nuovo edificio e le pareti finestrate sulla scorta del rilievo che la sussistenza del diritto di veduta in capo al ricorrente era ancora sub iudice, senza pervenire ad alcun definitivo accertamento circa il rispetto della distanza legale (c fr. Cass. s.u. 5414/2011, pag. 6), occorrendo preliminarmente risolvere - secondo il g iudice amministrativo – le qu estioni pendenti nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Bari – sez. di Monopoli, poi definite con sentenza n. 21/2013, che ha dichiarato l’usucapione del diritto di veduta da parte del Lillo. In tal senso, anche l’ulteriore argomentazione d ella deci sione amministrativa n. 5186/2007, ove si legge che la nuova costruzione era migliorativa di quella preesistente (sull’assunto che quest’ultima fosse originariamente in aderenza al manufatto del Lillo, mentre la nuova costruzione arretrava di tre metri), costituiva un mero obiter dictum, cui erroneamente la Corte di appello ha attribuito valenza di giudicato. In definitiva, nessun vincolo poteva derivare dalla pronuncia n. 5187/2007, né riguardo alla sussistenza del potere di fatto e sull’effettivo esercizio del diritto di veduta, né riguardo alla descrizione della situazione dei luoghi e al rispetto della distanza legale, tutte questioni che il giudice di merito civile avrebbe dovuto riesaminare, senza alcun vincolo di giudicato esterno. 4. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 112, 115, 11, 703 c.p.c., 1170 e 1171 c.c., per aver la Corte di merito omesso di pronunciare sulla richiesta di espletamento di una c.t.u. finalizzata alla descrizione dello stato dei luoghi. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 111, comma sesto, Cost., 1170, 1171 c.c., 703 c.p.c., 9, comma secondo, D.M. 1444/1968 e l’omesso esame di fatto decisivo, sostenendosiche il Consiglio di Stato aveva ritenuto infondate le deduzioni del ricorrente per il fatto che il diritto di veduta era contestato ed ancora sub iudice, conclusione cui avrebbe acriticamente aderito il giudice d’appello benché fosse già intervenuta la sentenza n. 21/2013 del Tri bunale di Monopoli , che aveva accertato l’usucapione della servitù di veduta da parte del ricorrente. La sentenza risulterebbe inficiata da plurime carenze argomentative, non facendo riferimento a nessuna delle circostanze acquisite al processo. Col setti mo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. 324, 115, 116 c.p.c., 9, comma secondo, D.M. 1444/1968 e 3, comma primo, D.P.R. 380/2001, oltre all’omesso esame di fatto decisivo, deducendosiche sussisteva ampia prova che, prima della nuova costruzione, l’area fosse occupata da un capannone in un unico piano che aderiva alla parte dell’edificio dell’attore senza impedire l’affaccio e la veduta, circostanze che la Corte di merito si sarebbe astenuta dal rivalutare, ritenendosi vincolata dal giudicato amministrativo, che nulla aveva accertato riguardo alla sussistenza della lesione possessoria. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 324 c.p.c., 9, comma secondo, D.M. 1444/1968 e della delibera della Giunta regionale 7335/14981 e l’omesso esame di fat t i decisivi: si afferma che il Comune di Monopoli era munito di piano regolatore generale approvato nel 1981 le cui prescrizioni erano integrate ex lege dall’art. 9, comma secondo, D.M. 1444/1968, dovendosi rispettare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate. Tutte queste censure vanno dichiarate logicamente assorbite, dovendo il giudice del rinvio integralmente rivalutare i fatti di causa, procedendo ad un nuovo esame delle acquisizioni probatorie, senza alcun vincolodi giudicato esterno. Sono, in conclusione, accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, è respinto il primo e sono assorbite le restanti censure. La sentenza è cassata in relazioneai motivi accolt i , con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, respinge il primo e dichiara assorbite le altre censure; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di le