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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16084/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e di 300,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, poi sviluppati con memoria, deduce, con il primo, vizio di motivazione, in riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato a lui ascritto, e, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha spiegato perché deve ritenersi provata la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, evidenziando, in particolare, come sia incompatibile con un uso esclusivamente personale della droga il dato relativo al quantitativo di stupefacente rinvenuto, pari a 494,00 grammi di hashish, dal quale era possibile ricavare circa 5.000 dosi (la sentenza di primo grado precisa che la sostanza aveva una concentrazione di principio attivo pari al 27,5%, e che da essa erano ricavabili 5.324 dosi medie singole); Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed, infine, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, giacché: a) il dato ponderale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, può assumere «valore negativo assorbente» all'esito del confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, specie quando attiene a quantitativi di molto superiori a quelli definibili come «non minimali» (cfr. Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01, in motivazione, § 7 del Considerato in Diritto); b) il confronto con gli altri dati rilevanti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ossia con gli elementi relativi ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione ovvero alla qualità della sostanza, può avvenire anche implicitamente, mediante la descrizione del fatto, quando lo stesso non presenti connotati di particolare rilevanza di segno opposto rispetto a quello del dato ponderale, e questo invece sia estremamente significativo (cfr., per la legittimità della motivazione implicita quando risulti una ricostruzione dei fatti che escluda la configurabilità di una valida alternativa, Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01); c) ilGiudice di secondo grado ha innanzitutto descritto la vicenda, indicando la genesi e le modalità del controllo, rappresentando che l'imputato, al momento di questo, mentre era sulla pubblica via a bordo di un'autovettura ancor in movimento, ha gettato, dal lato passeggero, un involucro contenente hashish, e che gli operanti, di conseguenza, hanno effettuato perquisizione domiciliare, nel corso della quale l'imputato ha consegnato spontaneamente 5 panetti di hashish per il peso totale di 494 grammi, più un altro pezzo di identica sostanza del peso di 0,37 grammi; d) il medesimo Giudice di appello ha poi ha escluso la riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità, osservando che il dato ponderale dello stupefacente, nel caso di specie, è da solo sufficiente ad escludere la lieve entità del fatto, «neutralizzando la valutazione degli ulteriori parametri richiamati dalla norma», in quanto particolarmente rilevante per l'elevato numero di dosi ricavabili e, di conseguenza, tale da assicurare «ingenti guadagni», come tali estranei all'ipotesi di «piccolo spaccio»; e) non sono rilevabili, attesa la compiuta descrizione degli elementi del fatto nelle sentenze di merito, né evidenziate dal ricorrente, lacune motivazionali tali da rendere manifestamente illogica la valutazione della sentenza impugnata, secondo cui, nella specie, il dato ponderale assume «valore negativo assorbente»; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.MDEPOSITATA thi ' 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e di 300,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, poi sviluppati con memoria, deduce, con il primo, vizio di motivazione, in riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato a lui ascritto, e, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha spiegato perché deve ritenersi provata la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, evidenziando, in particolare, come sia incompatibile con un uso esclusivamente personale della droga il dato relativo al quantitativo di stupefacente rinvenuto, pari a 494,00 grammi di hashish, dal quale era possibile ricavare circa 5.000 dosi (la sentenza di primo grado precisa che la sostanza aveva una concentrazione di principio attivo pari al 27,5%, e che da essa erano ricavabili 5.324 dosi medie singole); Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed, infine, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, giacché: a) il dato ponderale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, può assumere «valore negativo assorbente» all'esito del confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, specie quando attiene a quantitativi di molto superiori a quelli definibili come «non minimali» (cfr. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01, in motivazione, § 7 del Considerato in Diritto); b) il confronto con gli altri dati rilevanti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ossia con gli elementi relativi ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione ovvero alla qualità della sostanza, può avvenire anche implicitamente, mediante la descrizione del fatto, quando lo stesso non presenti connotati di particolare rilevanza di segno opposto rispetto a quello del dato ponderale, e questo invece sia estremamente significativo (cfr., per la legittimità della motivazione implicita quando risulti una ricostruzione dei fatti che escluda la configurabilità di una valida alternativa, Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01); c) ilGiudice di secondo grado ha innanzitutto descritto la vicenda, indicando la genesi e le modalità del controllo, rappresentando che l'imputato, al momento di questo, mentre era sulla pubblica via a bordo di un'autovettura ancor in movimento, ha gettato, dal lato passeggero, un involucro contenente hashish, e che gli operanti, di conseguenza, hanno effettuato perquisizione domiciliare, nel corso della quale l'imputato ha consegnato spontaneamente 5 panetti di hashish per il peso totale di 494 grammi, più un altro pezzo di identica sostanza del peso di 0,37 grammi; d) il medesimo Giudice di appello ha poi ha escluso la riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità, osservando che il dato ponderale dello stupefacente, nel caso di specie, è da solo sufficiente ad escludere la lieve entità del fatto, «neutralizzando la valutazione degli ulteriori parametri richiamati dalla norma», in quanto particolarmente rilevante per l'elevato numero di dosi ricavabili e, di conseguenza, tale da assicurare «ingenti guadagni», come tali estranei all'ipotesi di «piccolo spaccio»; e) non sono rilevabili, attesa la compiuta descrizione degli elementi del fatto nelle sentenze di merito, né evidenziate dal ricorrente, lacune motivazionali tali da rendere manifestamente illogica la valutazione della sentenza impugnata, secondo cui, nella specie, il dato ponderale assume «valore negativo assorbente»; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.MDEPOSITATA thi ' 2026
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