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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18041/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di reclamo su liberazione anticipata in relazione al periodo detentivo sofferto dal 20.08.2022 al 20.02.2024, come, altresì, supportate dalla memoria difensiva che fa leva sul fatto, non dirimente ai fini della valutazione complessiva del comportamento censurato, che Maltese sarebbe stato assolto dall'evasione perché insussistente, oltre ad essere manifestamente infondate, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata.

In essa, a fronte del rilievo difensivo di cui al reclamo circa l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta gravità della violazione commessa il 04.05.2023, si evidenzia che in tale data Maltese era stato autorizzato a recarsi presso il [OSCURATO:PERSONA] di Marano, ma che la P.S. di Napoli comunicava che in pari data un soggetto alla guida di un motociclo non si era fermato all'alt e che i controlli successivi consentivano di appurare che detto ciclomotore era intestato al padre del ricorrente e che quest'ultimo era stato controllato a bordo del veicolo in precedenza ed aveva esibito una patente di guida dalla cui foto la P.S. riconosceva con certezza il soggetto che non si era fermato all'alt.

Inoltre, si sottolinea che dal sistema SCNTT era stato possibile ricostruire il percorso fatto dal suddetto motociclo la mattina del 4 maggio verificando che era ben lontano dal [OSCURATO:PERSONA] di Marano.

Ritiene, dunque, il Tribunale che la gravità di tale condotta si ripercuota nei periodi immediatamente antecedente e successivo, inficiando il percorso di rieducazione.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di reclamo su liberazione anticipata in relazione al periodo detentivo sofferto dal 20.08.2022 al 20.02.2024, come, altresì, supportate dalla memoria difensiva che fa leva sul fatto, non dirimente ai fini della valutazione complessiva del comportamento censurato, che Maltese sarebbe stato assolto dall'evasione perché insussistente, oltre ad essere manifestamente infondate, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, a fronte del rilievo difensivo di cui al reclamo circa l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta gravità della violazione commessa il 04.05.2023, si evidenzia che in tale data Maltese era stato autorizzato a recarsi presso il [OSCURATO:PERSONA] di Marano, ma che la P.S. di Napoli comunicava che in pari data un soggetto alla guida di un motociclo non si era fermato all'alt e che i controlli successivi consentivano di appurare che detto ciclomotore era intestato al padre del ricorrente e che quest'ultimo era stato controllato a bordo del veicolo in precedenza ed aveva esibito una patente di guida dalla cui foto la P.S. riconosceva con certezza il soggetto che non si era fermato all'alt. Inoltre, si sottolinea che dal sistema SCNTT era stato possibile ricostruire il percorso fatto dal suddetto motociclo la mattina del 4 maggio verificando che era ben lontano dal [OSCURATO:PERSONA] di Marano. Ritiene, dunque, il Tribunale che la gravità di tale condotta si ripercuota nei periodi immediatamente antecedente e successivo, inficiando il percorso di rieducazione. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile
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