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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 18906/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18515 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].

APPELLO IMPROCEDIBILE.

R.G. 18515/2020 Cron.

Rep.

C.C. 27/2/2023 C.C. 14/4/2022 avverso la sentenza n. 6434/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il notaio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertata in capo al convenuto la responsabilità per inadempimento, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., per aver stipulato un atto di compravendita immobiliare in assenza di precedenti visure sull’immobile oggetto di compravendita, con condanna al risarcimento dei relativi danni.

A sostegno della domanda l’attore espose che in data 22 gennaio 2008 egli aveva acquistato dalla società [OSCURATO:PERSONA] un immobile sito nel Comune di Civitavecchia e che l’atto di compravendita, non preceduto da contratto preliminare in considerazione degli stretti rapporti tra lo stesso attore e l’amministratore della società venditrice, era stato rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il quale non aveva eseguito le necessarie visure immobiliari.

Aggiunse che soltanto in data 19 giugno 2008, a seguito della convocazione come testimone nell’ambito di una indagine penale relativa a una truffa, aveva appreso che l’immobile era stato oggetto di un precedente atto di compravendita tra la società [OSCURATO:PERSONA] in qualità di venditrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di acquirente, per cui l’attore aveva sporto denuncia querela.

Si costituì in giudizio il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, tra l’altro, di essere stato esonerato dallo stesso Iovino dall’obbligo di eseguire le visure sull’immobile.

Chiese, poi, di essere autorizzato a chiamare in causa la AIG [OSCURATO:PERSONA], quale sua società assicuratrice per la responsabilità civile.

Si costituì in giudizio anche l’Assicurazione, rilevando l’assenza di un danno attuale nella sfera dell’attore ed eccependo nei confronti dell’assicurato il diritto di rivalsa in caso di accertata omissione delle visure, secondo quanto previsto dalla polizza.

Il Tribunale di Roma, avendo sottoposto a interrogatorio formale l’attore e avendo respinto le altre richieste istruttorie avanzate dalle parti, rigettò la domanda, compensando le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e nel giudizio si sono regolarmente costituiti il notaio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma, dopo aver concesso alle parti un termine per dedurre in merito alla questione, con sentenza del 23 ottobre 2019 ha dichiarato improcedibile l’appello ai sensi dell’art.348 cod. proc. civ., in quanto l’appellante non si era costituito in termini, condannando lo Iovino al pagamento delle spese del grado in favore di entrambi gli appellati.

Ha osservato la Corte territoriale che la mancata costituzione dell’appellante nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di appello (art. 165 cod. proc. civ.) determinava automaticamente l’improcedibilità dell’appello, restando esclusa, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nella motivazione, l’applicazione in grado di appello dell’art. 171 cod. proc. civ., norma relativa alla ritardata costituzione delle parti nel giudizio di primo grado.

Nel caso specifico l’appellante, dopo aver notificato l’atto di appello in data 4 dicembre 2018, aveva depositato in via telematica la documentazione necessaria ai fini della costituzione, in data 11 dicembre 2018, indirizzando tale invio alla cancelleria del Tribunale di Roma anziché a quella della Corte d’appello di Roma.

Soltanto in data 6 febbraio 2019 il Tribunale aveva trasmesso gli atti alla Corte e la causa era stata iscritta al ruolo della medesima; il tutto ben oltre il termine previsto dall’art. 165 cit. ai fini della tempestività della costituzione.

La corte di merito ha ritenuto irrilevante la circostanza della tempestiva costituzione dell’appellato, osservando che la costituzione effettuata dall’appellante per via telematica presso il Tribunale non poteva essere equiparata a una tempestiva costituzione in appello, in quanto la funzione dell’iscrizione a ruolo è quella di incardinare il rapporto innanzi al giudice adito; per cui, «a causa dell’erronea iscrizione a ruolo della causa presso il Tribunale nessun rapporto processuale si è potuto instaurare davanti al giudice di secondo grado, essendo per tale profilo irrilevante la trasmissione alla Corte del fascicolo dal Tribunale».

La Corte d’appello ha poi ritenuto inconferente il richiamo compiuto dall’appellante alla giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di translatio iudicii.

Ha infine osservato che, ove anche si fosse considerata la costituzione effettuata presso la cancelleria del Tribunale, in luogo di quella del giudice del gravame, quale mera irregolarità, aderendo alla prospettazione dell’appellante, non sarebbe stato possibile procedere alla sanatoria della pretesa nullità, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere rimesso in termini soltanto con le note autorizzate dal giudice per trattare la questione della procedibilità del giudizio di secondo grado, e dunque ben oltre l’udienza di cui all’art 350 cod. proc. civ., considerata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza 5 agosto 2016, n. 16598) il termine ultimo per la presentazione di un’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 del codice di rito.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi.

Resistono il notaio [OSCURATO:PERSONA] e l’assicurazione [OSCURATO:PERSONA] con due separati controricorsi.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 50 e 341 cod. proc. civ.

Osserva il ricorrente che nel caso in esame l’iscrizione dell’atto di appello presso il Tribunale anziché presso la Corte d’appello di Roma avvenne per mero errore, che non dovrebbe comportare alcuna invalidità.

A suo avviso la sentenza impugnata avrebbe travisato il principio di diritto enunciato dalla sentenza 14 settembre 2016, n. 18121, delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale, correttamente interpretata, «riconosce un effetto conservativo ad un’azione proposta ad un giudice funzionalmente incompetente».

A parere del ricorrente, quindi, seguendo l’interpretazione favorevole all’applicabilità della regola della translatio iudicii anche al giudizio di appello, si ravvisa in capo alla Corte d’appello una sorta di competenza funzionale, per cui non potrebbe essere esclusa l’applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ. in tema di riassunzione.

Ne consegue che la successiva trasmissione degli atti dal Tribunale alla Corte d’appello avrebbe realizzato un’ipotesi di translatio iudicii sui generis, con conseguente salvezza del giudizio di impugnazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 341 e 358 cod. proc. civ. e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Il ricorrente rileva che il giudice d’appello avrebbe errato nel non attribuire rilevanza alla costituzione da lui effettuata tempestivamente presso il Tribunale di Roma.

Dando per pacifica la circostanza per cui l’ordinamento vigente tende a sanare gli effetti degli atti commessi con errori, il ricorrente richiama due diverse disposizioni (l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e l’art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) che consentono la sanatoria di errori anche più gravi di quello in esame.

Nel caso in esame, invece, il ricorrente ritiene che l’errore da lui commesso integrerebbe una mera irregolarità, non così grave da comportare l’improcedibilità dell’appello.

L’iscrizione a ruolo avviene nel processo telematico, infatti, con modalità diverse rispetto al processo cartaceo, sussistendo maggiori possibilità di errore.

L’iscrizione si perfeziona con la ricezione del secondo messaggio PEC (ricevuta di avvenuta consegna), e il deposito è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la scadenza del termine.

Ad avviso del ricorrente, però, è solo con la ricezione della quarta PEC che risulta il numero di ruolo, e questa può essere inviata al difensore anche molto tempo dopo, per cui i margini di errore sarebbero più elevati.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 341 e 358 cod. proc. civ., nonché dell’art. 6, commi secondo e terzo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 6 del Trattato di Lisbona.

Il ricorrente, premettendo che il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione citata, fa parte del diritto dell’Unione “in quanto principio generale” recepito in sede comunitaria, e richiamando la relativa giurisprudenza di legittimità, ritiene che la Corte territoriale abbia violato il suindicato principio nel dichiarare improcedibile l’appello da lui proposto.

La Corte di merito, omettendo di interpretare le disposizioni processuali sulla improcedibilità secondo una lettura che desse priorità “alla sostanza e all’effettivo contenuto dell’atto”, avrebbe in concreto ingiustamente impedito di giungere a una decisione sul merito dell’appello.

4. I motivi di ricorso, benché tra loro differenti, devono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’evidente connessione che li unisce.

4.1. Giova innanzitutto ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla Corte romana, ha affermato che l’art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d’appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all’art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di cui all’art. 348 cod. proc. civ., secondo cui l’appello è improcedibile se l’appellante non si costituisca nei termini.

Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell’appellante, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2011, n. 10864, confermata, tra le altre, dalle ordinanze 13 marzo 2017, n. 6369, e 6 luglio 2020, n. 13887).

Deve essere parimenti ricordato l’orientamento, conforme a quello ora menzionato, secondo cui a norma dell’art. 348, primo comma, cit., la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ. (da intendersi richiamato dall’art. 347 cod. proc. civ.), determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l’applicazione del regime di cui all’art. 171, primo comma, in relazione all’art. 307, primo comma, cod. proc. civ. –e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l’anno dalla scadenza del termine di cui all’art. 166 per la costituzione dell’appellato– sia, in ipotesi di costituzione dell’appellato nel termine di cui all’art. 166, l’applicazione dell’art. 171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell’appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell’appello (sentenza 24 gennaio 2006, n. 1322, pure ribadita in seguito).

4.2. La parte ricorrente, ben consapevole dell’esistenza di tale consolidato orientamento, richiama, a sostegno della sua tesi, l’istituto della translatio iudicii; e, in particolare, sostiene che la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con la pronuncia, pure emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 cod. proc. civ. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (sentenza 14 settembre 2016, n. 18121).

Ritiene il Collegio, però, che tale istituto non possa essere validamente invocato nel caso in esame.

La sentenza delle Sezioni Unite appena ricordata, infatti, aveva ad oggetto un caso nel quale una pronuncia del Tribunale di Milano era stata erroneamente impugnata davanti alla Corte d’appello di Brescia.

Nel caso odierno, invece, i fatti si sono svolti in una maniera completamente diversa.

L’appello, per inequivoca indicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., «si propone con citazione», non con l’iscrizione a ruolo.

L’odierno ricorrente non ha errato nell’individuazione del giudice d’appello, ma, dopo aver correttamente citato le controparti a comparire, per il giudizio di secondo grado, davanti alla Corte d’appello di Roma, si è costituito, per errore, davanti al Tribunale di Roma, cioè davanti allo stesso ufficio giudiziario che aveva celebrato il giudizio di primo grado.

Ne consegue che non può essere utilmente richiamato l’istituto della translatio iudicii, perché si è verificata, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, la mancata tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si è tempestivamente costituito davanti al giudice di primo grado, di modo che l’ipotesi di improcedibilità di cui all’art. 348 cod. proc. civ. è stata pienamente integrata.

E ciò è tanto più significativo in quanto l’appellante non si è neppure accorto dell’errore commesso e la causa si è messa in moto, davanti al giudice di secondo grado, grazie alla solerzia del Tribunale di Roma che, come risulta dall’impugnata sentenza, ha trasmesso i relativi atti alla Corte d’appello, di sua iniziativa, in data 6 febbraio 2019, mentre l’atto di citazione in appello era stato notificato il 4 dicembre 2018.

Non c’è spazio, dunque, per l’applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ. e per la tra nslatio iudicii , così come appaiono evidentemente inconferenti i richiami, contenuti nel secondo motivo, alle norme relative al processo penale e al processo tributario, attesa l’evidente diversità degli istituti in questione.

È appena il caso di aggiungere che i motivi di ricorso non contestano affatto l’ultimo passaggio della motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte d’appello ha rilevato che la richiesta di rimessione in termini era avvenuta, da parte dell’appellante, dopo la prima udienza, e quindi comunque tardivamente rispetto al regime di preclusioni di cui all’art. 350, secondo comma, cod. proc. civ. (secondo l’insegnamento della sentenza 5 agosto 2016, n. 16598, delle Sezioni Unite di questa Corte).

Così respinti i primi due motivi di ricorso, il terzo è inammissibile in quanto ininfluente, anche perché non contiene vere e proprie censure di violazione di legge, ma soltanto un insieme di considerazioni di politica legislativa e giudiziaria.

5. Il ricorso, pertanto, varigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascun controricorso in complessivi euro 4.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18515 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]. APPELLO IMPROCEDIBILE. R.G. 18515/2020 Cron. Rep. C.C. 27/2/2023 C.C. 14/4/2022 avverso la sentenza n. 6434/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il notaio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertata in capo al convenuto la responsabilità per inadempimento, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., per aver stipulato un atto di compravendita immobiliare in assenza di precedenti visure sull’immobile oggetto di compravendita, con condanna al risarcimento dei relativi danni. A sostegno della domanda l’attore espose che in data 22 gennaio 2008 egli aveva acquistato dalla società [OSCURATO:PERSONA] un immobile sito nel Comune di Civitavecchia e che l’atto di compravendita, non preceduto da contratto preliminare in considerazione degli stretti rapporti tra lo stesso attore e l’amministratore della società venditrice, era stato rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il quale non aveva eseguito le necessarie visure immobiliari. Aggiunse che soltanto in data 19 giugno 2008, a seguito della convocazione come testimone nell’ambito di una indagine penale relativa a una truffa, aveva appreso che l’immobile era stato oggetto di un precedente atto di compravendita tra la società [OSCURATO:PERSONA] in qualità di venditrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di acquirente, per cui l’attore aveva sporto denuncia querela. Si costituì in giudizio il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, tra l’altro, di essere stato esonerato dallo stesso Iovino dall’obbligo di eseguire le visure sull’immobile. Chiese, poi, di essere autorizzato a chiamare in causa la AIG [OSCURATO:PERSONA], quale sua società assicuratrice per la responsabilità civile. Si costituì in giudizio anche l’Assicurazione, rilevando l’assenza di un danno attuale nella sfera dell’attore ed eccependo nei confronti dell’assicurato il diritto di rivalsa in caso di accertata omissione delle visure, secondo quanto previsto dalla polizza. Il Tribunale di Roma, avendo sottoposto a interrogatorio formale l’attore e avendo respinto le altre richieste istruttorie avanzate dalle parti, rigettò la domanda, compensando le spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e nel giudizio si sono regolarmente costituiti il notaio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma, dopo aver concesso alle parti un termine per dedurre in merito alla questione, con sentenza del 23 ottobre 2019 ha dichiarato improcedibile l’appello ai sensi dell’art.348 cod. proc. civ., in quanto l’appellante non si era costituito in termini, condannando lo Iovino al pagamento delle spese del grado in favore di entrambi gli appellati. Ha osservato la Corte territoriale che la mancata costituzione dell’appellante nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di appello (art. 165 cod. proc. civ.) determinava automaticamente l’improcedibilità dell’appello, restando esclusa, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nella motivazione, l’applicazione in grado di appello dell’art. 171 cod. proc. civ., norma relativa alla ritardata costituzione delle parti nel giudizio di primo grado. Nel caso specifico l’appellante, dopo aver notificato l’atto di appello in data 4 dicembre 2018, aveva depositato in via telematica la documentazione necessaria ai fini della costituzione, in data 11 dicembre 2018, indirizzando tale invio alla cancelleria del Tribunale di Roma anziché a quella della Corte d’appello di Roma. Soltanto in data 6 febbraio 2019 il Tribunale aveva trasmesso gli atti alla Corte e la causa era stata iscritta al ruolo della medesima; il tutto ben oltre il termine previsto dall’art. 165 cit. ai fini della tempestività della costituzione. La corte di merito ha ritenuto irrilevante la circostanza della tempestiva costituzione dell’appellato, osservando che la costituzione effettuata dall’appellante per via telematica presso il Tribunale non poteva essere equiparata a una tempestiva costituzione in appello, in quanto la funzione dell’iscrizione a ruolo è quella di incardinare il rapporto innanzi al giudice adito; per cui, «a causa dell’erronea iscrizione a ruolo della causa presso il Tribunale nessun rapporto processuale si è potuto instaurare davanti al giudice di secondo grado, essendo per tale profilo irrilevante la trasmissione alla Corte del fascicolo dal Tribunale». La Corte d’appello ha poi ritenuto inconferente il richiamo compiuto dall’appellante alla giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di translatio iudicii. Ha infine osservato che, ove anche si fosse considerata la costituzione effettuata presso la cancelleria del Tribunale, in luogo di quella del giudice del gravame, quale mera irregolarità, aderendo alla prospettazione dell’appellante, non sarebbe stato possibile procedere alla sanatoria della pretesa nullità, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere rimesso in termini soltanto con le note autorizzate dal giudice per trattare la questione della procedibilità del giudizio di secondo grado, e dunque ben oltre l’udienza di cui all’art 350 cod. proc. civ., considerata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza 5 agosto 2016, n. 16598) il termine ultimo per la presentazione di un’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 del codice di rito. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi. Resistono il notaio [OSCURATO:PERSONA] e l’assicurazione [OSCURATO:PERSONA] con due separati controricorsi. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 50 e 341 cod. proc. civ. Osserva il ricorrente che nel caso in esame l’iscrizione dell’atto di appello presso il Tribunale anziché presso la Corte d’appello di Roma avvenne per mero errore, che non dovrebbe comportare alcuna invalidità. A suo avviso la sentenza impugnata avrebbe travisato il principio di diritto enunciato dalla sentenza 14 settembre 2016, n. 18121, delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale, correttamente interpretata, «riconosce un effetto conservativo ad un’azione proposta ad un giudice funzionalmente incompetente». A parere del ricorrente, quindi, seguendo l’interpretazione favorevole all’applicabilità della regola della translatio iudicii anche al giudizio di appello, si ravvisa in capo alla Corte d’appello una sorta di competenza funzionale, per cui non potrebbe essere esclusa l’applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ. in tema di riassunzione. Ne consegue che la successiva trasmissione degli atti dal Tribunale alla Corte d’appello avrebbe realizzato un’ipotesi di translatio iudicii sui generis, con conseguente salvezza del giudizio di impugnazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 341 e 358 cod. proc. civ. e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Il ricorrente rileva che il giudice d’appello avrebbe errato nel non attribuire rilevanza alla costituzione da lui effettuata tempestivamente presso il Tribunale di Roma. Dando per pacifica la circostanza per cui l’ordinamento vigente tende a sanare gli effetti degli atti commessi con errori, il ricorrente richiama due diverse disposizioni (l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e l’art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) che consentono la sanatoria di errori anche più gravi di quello in esame. Nel caso in esame, invece, il ricorrente ritiene che l’errore da lui commesso integrerebbe una mera irregolarità, non così grave da comportare l’improcedibilità dell’appello. L’iscrizione a ruolo avviene nel processo telematico, infatti, con modalità diverse rispetto al processo cartaceo, sussistendo maggiori possibilità di errore. L’iscrizione si perfeziona con la ricezione del secondo messaggio PEC (ricevuta di avvenuta consegna), e il deposito è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la scadenza del termine. Ad avviso del ricorrente, però, è solo con la ricezione della quarta PEC che risulta il numero di ruolo, e questa può essere inviata al difensore anche molto tempo dopo, per cui i margini di errore sarebbero più elevati. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 341 e 358 cod. proc. civ., nonché dell’art. 6, commi secondo e terzo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 6 del Trattato di Lisbona. Il ricorrente, premettendo che il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione citata, fa parte del diritto dell’Unione “in quanto principio generale” recepito in sede comunitaria, e richiamando la relativa giurisprudenza di legittimità, ritiene che la Corte territoriale abbia violato il suindicato principio nel dichiarare improcedibile l’appello da lui proposto. La Corte di merito, omettendo di interpretare le disposizioni processuali sulla improcedibilità secondo una lettura che desse priorità “alla sostanza e all’effettivo contenuto dell’atto”, avrebbe in concreto ingiustamente impedito di giungere a una decisione sul merito dell’appello. 4. I motivi di ricorso, benché tra loro differenti, devono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’evidente connessione che li unisce. 4.1. Giova innanzitutto ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla Corte romana, ha affermato che l’art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d’appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all’art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di cui all’art. 348 cod. proc. civ., secondo cui l’appello è improcedibile se l’appellante non si costituisca nei termini. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell’appellante, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2011, n. 10864, confermata, tra le altre, dalle ordinanze 13 marzo 2017, n. 6369, e 6 luglio 2020, n. 13887). Deve essere parimenti ricordato l’orientamento, conforme a quello ora menzionato, secondo cui a norma dell’art. 348, primo comma, cit., la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ. (da intendersi richiamato dall’art. 347 cod. proc. civ.), determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l’applicazione del regime di cui all’art. 171, primo comma, in relazione all’art. 307, primo comma, cod. proc. civ. –e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l’anno dalla scadenza del termine di cui all’art. 166 per la costituzione dell’appellato– sia, in ipotesi di costituzione dell’appellato nel termine di cui all’art. 166, l’applicazione dell’art. 171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell’appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell’appello (sentenza 24 gennaio 2006, n. 1322, pure ribadita in seguito). 4.2. La parte ricorrente, ben consapevole dell’esistenza di tale consolidato orientamento, richiama, a sostegno della sua tesi, l’istituto della translatio iudicii; e, in particolare, sostiene che la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con la pronuncia, pure emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 cod. proc. civ. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (sentenza 14 settembre 2016, n. 18121). Ritiene il Collegio, però, che tale istituto non possa essere validamente invocato nel caso in esame. La sentenza delle Sezioni Unite appena ricordata, infatti, aveva ad oggetto un caso nel quale una pronuncia del Tribunale di Milano era stata erroneamente impugnata davanti alla Corte d’appello di Brescia. Nel caso odierno, invece, i fatti si sono svolti in una maniera completamente diversa. L’appello, per inequivoca indicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., «si propone con citazione», non con l’iscrizione a ruolo. L’odierno ricorrente non ha errato nell’individuazione del giudice d’appello, ma, dopo aver correttamente citato le controparti a comparire, per il giudizio di secondo grado, davanti alla Corte d’appello di Roma, si è costituito, per errore, davanti al Tribunale di Roma, cioè davanti allo stesso ufficio giudiziario che aveva celebrato il giudizio di primo grado. Ne consegue che non può essere utilmente richiamato l’istituto della translatio iudicii, perché si è verificata, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, la mancata tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si è tempestivamente costituito davanti al giudice di primo grado, di modo che l’ipotesi di improcedibilità di cui all’art. 348 cod. proc. civ. è stata pienamente integrata. E ciò è tanto più significativo in quanto l’appellante non si è neppure accorto dell’errore commesso e la causa si è messa in moto, davanti al giudice di secondo grado, grazie alla solerzia del Tribunale di Roma che, come risulta dall’impugnata sentenza, ha trasmesso i relativi atti alla Corte d’appello, di sua iniziativa, in data 6 febbraio 2019, mentre l’atto di citazione in appello era stato notificato il 4 dicembre 2018. Non c’è spazio, dunque, per l’applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ. e per la tra nslatio iudicii , così come appaiono evidentemente inconferenti i richiami, contenuti nel secondo motivo, alle norme relative al processo penale e al processo tributario, attesa l’evidente diversità degli istituti in questione. È appena il caso di aggiungere che i motivi di ricorso non contestano affatto l’ultimo passaggio della motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte d’appello ha rilevato che la richiesta di rimessione in termini era avvenuta, da parte dell’appellante, dopo la prima udienza, e quindi comunque tardivamente rispetto al regime di preclusioni di cui all’art. 350, secondo comma, cod. proc. civ. (secondo l’insegnamento della sentenza 5 agosto 2016, n. 16598, delle Sezioni Unite di questa Corte). Così respinti i primi due motivi di ricorso, il terzo è inammissibile in quanto ininfluente, anche perché non contiene vere e proprie censure di violazione di legge, ma soltanto un insieme di considerazioni di politica legislativa e giudiziaria. 5. Il ricorso, pertanto, varigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascun controricorso in complessivi euro 4.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
Sentenza Cassazione n. 18906/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris