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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31829/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che sostituisce oralmente il codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Maurizio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, resa a seguito di giudizio abbre- viato, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni due mesi otto di reclu- sione ed euro 12.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina all'interno di veicolo, nella sua disponibilità parcheg- giato lungo la strada (stupefacente da cui erano ricavabili 1.514 dosi singole sud- divise in 381 confezioni all'interno di uno zaino).

L'affermazione di responsabilità era tratta all'esito di servizio di osservazione pre- disposto dalla PG in cui era stato notato un acquisto di stupefacente tra due sog- getti all'interno di una autovettura Toyota parcheggiata lungo la strada all'esito del quale veniva tratto in arresto il soggetto che l'aveva ricevuta.

Poiché nessuno era stato poi rinvenuto a bordo dell'auto le successive investigazioni avevano ri- condotto il veicolo a tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, condotto nel luogo ove la macchina era ancora collocata, asseriva di averla ceduta al fratello del genero, [OSCURATO:PERSONA] e di non avere le chiavi per aprirla, ma chiamava un numero di utenza cellulare riconducibile allo [OSCURATO:PERSONA] il quale, interloquendo con il personale di PG ammetteva di possedere il veicolo ma non si dichiarava disponibile a recarsi ad aprirla.

All'in- terno del veicolo veniva rinvenuto lo stupefacente.

Le dichiarazioni etera accusa- torie del [OSCURATO:PERSONA], successivamente assunte con le garanzie di cui all'art.64 cod.proc.pen. risultavano riscontrate da quanto direttamente ascoltato e percepito dai verbalizzanti nel colloquio telefonico, senza che fosse necessaria l'ulteriore ve- rifica sulla effettiva intestazione allo [OSCURATO:PERSONA] della utenza chiamata dal [OSCURATO:PERSONA] e di quelle rinvenute all'interno dell'autovettura.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] il quale ha articolato tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo assume contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione in ordine alla valutazione della prova di colpevolezza rappresentata dalle dichiarazioni etero accusatore del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla validità ed attendi- bilità del teste, proprietario del veicolo ove si trovava lo stupefacente e titolare di un interesse ad alleggerire la sua posizione, tenuto altresì conto che lo stesso teste aveva utilizzato il veicolo in alcune circostanze anche dopo l'asserita cessione del mezzo allo [OSCURATO:PERSONA].

Con una ulteriore articolazione assume motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'affermazione di responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in assenza di adeguati riscontri alle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] che pure potevano essere con- dotte sulle utenze telefoniche che si assume essere in uso allo [OSCURATO:PERSONA] in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento che riconducesse il ricorrente al veicolo ove era stato rinvenuto lo stupefacente. [OSCURATO:PERSONA]

3. Ritiene il Collegio che i primi motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fat- tuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

4. Corretta risulta, quanto al primo motivo di ricorso, la disamina del giudice distrettuale sulla coerenza, linearità e piena attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] sulla effettiva disponibilità del veicolo da parte dello SPI- RITO e del riscontro ad esso fornito dallo stesso imputato che, chiamato dalla utenza cellulare del [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di essere il proprietario del mezzo, possessore delle chiavi, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era sprovvisto, dichiarandosi peraltro in- disponibile a recarsi sul posto.

Il riscontro risulta del tutto decisivo non potendosi esservi dubbio che, seppure il [OSCURATO:PERSONA] avesse un interesse diretto a sollevarsi da responsabilità in ordine a quanto avrebbe potuto essere trovato all'interno del vei- colo, parimenti non avrebbe avuto interesse a chiamare una utenza telefonica di- versa da quella in uso a colui che riconosceva essere l'effettivo titolare del mezzo (lo [OSCURATO:PERSONA] appunto) il quale, seppure implicitamente, ammetteva agli inquirenti di esserne l'effettivo possessore, di detenerne le chiavi e di non avere la possibilità e neppure l'intenzione di recarsi ove la autovettura risultava in sosta. 4.1 Sulla base di tali considerazioni risulta inammissibile anche il secondo mo- tivo di doglianza laddove le dichiarazioni rese da persona indagata nell'ambito del medesimo procedimento, assunte con le garanzie di cui all'art.64 cod.proc.pen., hanno trovato il riscontro indiretto delle ammissioni dello stesso imputato, il quale riconosceva agli operanti di avere, nell'attualità, la disponibilità dell'automezzo che, costantemente monitorato dalle forze dell'ordine, era stato impiegato dalla persona che aveva consegnato sostanza stupefacente del tipo cocaina all'ORSINI, successivamente tratto in arresto nella flagranza di reato di cessione di sostanza stupefacente.

Il collegamento del veicolo, all'interno del quale è stato rinvenuto lo zaino contenente lo stupefacente, con la persona dello [OSCURATO:PERSONA] non risulta per- tanto accertato alla luce delle sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], indagato dello steso reato, ma risulta confermato, ai sensi dell'art.192 comma 3 cod.proc.pen., dalle ammissioni dello stesso imputato, che si riconosceva possessore del veicolo e de- tentore delle chiavi e che, al contempo, non forniva agli inquirenti alcuna plausibile ricostruzione alternativa sulla presenza del veicolo nel luogo in cui era stato tro- vato e dove era stato utilizzato per la consegna dello stupefacente.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che sostituisce oralmente il codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Maurizio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, resa a seguito di giudizio abbre- viato, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in anni due mesi otto di reclu- sione ed euro 12.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina all'interno di veicolo, nella sua disponibilità parcheg- giato lungo la strada (stupefacente da cui erano ricavabili 1.514 dosi singole sud- divise in 381 confezioni all'interno di uno zaino). L'affermazione di responsabilità era tratta all'esito di servizio di osservazione pre- disposto dalla PG in cui era stato notato un acquisto di stupefacente tra due sog- getti all'interno di una autovettura Toyota parcheggiata lungo la strada all'esito del quale veniva tratto in arresto il soggetto che l'aveva ricevuta. Poiché nessuno era stato poi rinvenuto a bordo dell'auto le successive investigazioni avevano ri- condotto il veicolo a tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, condotto nel luogo ove la macchina era ancora collocata, asseriva di averla ceduta al fratello del genero, [OSCURATO:PERSONA] e di non avere le chiavi per aprirla, ma chiamava un numero di utenza cellulare riconducibile allo [OSCURATO:PERSONA] il quale, interloquendo con il personale di PG ammetteva di possedere il veicolo ma non si dichiarava disponibile a recarsi ad aprirla. All'in- terno del veicolo veniva rinvenuto lo stupefacente. Le dichiarazioni etera accusa- torie del [OSCURATO:PERSONA], successivamente assunte con le garanzie di cui all'art.64 cod.proc.pen. risultavano riscontrate da quanto direttamente ascoltato e percepito dai verbalizzanti nel colloquio telefonico, senza che fosse necessaria l'ulteriore ve- rifica sulla effettiva intestazione allo [OSCURATO:PERSONA] della utenza chiamata dal [OSCURATO:PERSONA] e di quelle rinvenute all'interno dell'autovettura. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] il quale ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo assume contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione in ordine alla valutazione della prova di colpevolezza rappresentata dalle dichiarazioni etero accusatore del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla validità ed attendi- bilità del teste, proprietario del veicolo ove si trovava lo stupefacente e titolare di un interesse ad alleggerire la sua posizione, tenuto altresì conto che lo stesso teste aveva utilizzato il veicolo in alcune circostanze anche dopo l'asserita cessione del mezzo allo [OSCURATO:PERSONA]. Con una ulteriore articolazione assume motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'affermazione di responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in assenza di adeguati riscontri alle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] che pure potevano essere con- dotte sulle utenze telefoniche che si assume essere in uso allo [OSCURATO:PERSONA] in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento che riconducesse il ricorrente al veicolo ove era stato rinvenuto lo stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ritiene il Collegio che i primi motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fat- tuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà. 4. Corretta risulta, quanto al primo motivo di ricorso, la disamina del giudice distrettuale sulla coerenza, linearità e piena attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] sulla effettiva disponibilità del veicolo da parte dello SPI- RITO e del riscontro ad esso fornito dallo stesso imputato che, chiamato dalla utenza cellulare del [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di essere il proprietario del mezzo, possessore delle chiavi, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era sprovvisto, dichiarandosi peraltro in- disponibile a recarsi sul posto. Il riscontro risulta del tutto decisivo non potendosi esservi dubbio che, seppure il [OSCURATO:PERSONA] avesse un interesse diretto a sollevarsi da responsabilità in ordine a quanto avrebbe potuto essere trovato all'interno del vei- colo, parimenti non avrebbe avuto interesse a chiamare una utenza telefonica di- versa da quella in uso a colui che riconosceva essere l'effettivo titolare del mezzo (lo [OSCURATO:PERSONA] appunto) il quale, seppure implicitamente, ammetteva agli inquirenti di esserne l'effettivo possessore, di detenerne le chiavi e di non avere la possibilità e neppure l'intenzione di recarsi ove la autovettura risultava in sosta. 4.1 Sulla base di tali considerazioni risulta inammissibile anche il secondo mo- tivo di doglianza laddove le dichiarazioni rese da persona indagata nell'ambito del medesimo procedimento, assunte con le garanzie di cui all'art.64 cod.proc.pen., hanno trovato il riscontro indiretto delle ammissioni dello stesso imputato, il quale riconosceva agli operanti di avere, nell'attualità, la disponibilità dell'automezzo che, costantemente monitorato dalle forze dell'ordine, era stato impiegato dalla persona che aveva consegnato sostanza stupefacente del tipo cocaina all'ORSINI, successivamente tratto in arresto nella flagranza di reato di cessione di sostanza stupefacente. Il collegamento del veicolo, all'interno del quale è stato rinvenuto lo zaino contenente lo stupefacente, con la persona dello [OSCURATO:PERSONA] non risulta per- tanto accertato alla luce delle sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], indagato dello steso reato, ma risulta confermato, ai sensi dell'art.192 comma 3 cod.proc.pen., dalle ammissioni dello stesso imputato, che si riconosceva possessore del veicolo e de- tentore delle chiavi e che, al contempo, non forniva agli inquirenti alcuna plausibile ricostruzione alternativa sulla presenza del veicolo nel luogo in cui era stato tro- vato e dove era stato utilizzato per la consegna dello stupefacente. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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