CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 21091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1615/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] C ostanza, con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] numero 87. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2201 / 2018 , pubblicata in data 8 novembre 2018, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2201 /2018, la Corte d i appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]: regolamento di confini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado avente ad oggetto una domanda di regolamento di confini e di apposizione di termini. Nel corso del primo giudizio era deceduta [OSCURATO:PERSONA] ed il processo, dichiarato interrotto, era stato riassunto con un atto che il Tribunale aveva giudicato nullo, poiché non conteneva l’esposizione dei fatti di causa. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile il gravame,poiché l’appellante si era limitata a chiedere l'annullamento della sentenza di primo grado senza riproporre le domande in merito ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in 9 motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Maria C andida Balistreri. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 346 c .p.c., sostenendo che il ricorrente non si era limitato a contestare la pronuncia di estinzione del giudizio di primo grado, ma aveva ampiamente dedottoin appello sul merito della causa , illustrando le difese anche nella comparsa conclusionale depositata telematicamente; la pronuncia di primo grado aveva mero contenuto processuale e pertanto, non essendo affrontata alcuna questione di merito, non occorreva un’espressa riproposizione di tutte le domande, da ritenersi implicitamente devolute al giudice di secondo grado. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 132, nn. 4 e 5 c.p.c., peromessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, lamentando che la Corte d'appello nulla abbia statuito sui singoli motivi di appello, essendosi limitata a confermare la sentenza di primo grado senza pronunciare sull’erroneità della dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado, che poteva esser disposta solo in caso di rinuncia agli atti o d’inattività delle parti, e quanto all’intervenuta sanatoria della nullità dell’atto di riassunzione per raggiungimento dello scopo. Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 303,305 c.p.c. e 125 delle disposizioni di attuazione c.p.c., imputando alla Corte di appello di non aver esaminato il contenuto dell'atto di riassunzione, e di non averne verificato la specificità e la completezza espositiva, trascurando che la riassunzione no n introduce un nuovo procedimento, ma ha la sola funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, non dovendo necessariamente contenere la riproposizione delle domande introdotte in precedenza. Il quarto motivo denuncia la violazione degli articoli 112,156 e 348 bis c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato che l'appellante aveva formulato anche conclusioni di merito nella comparsa conclusionale, e per non essersi pronunciata sulla nullità della sentenza per i motivi esposti nell’atto di gravame. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'articolo 281 sexies e 112 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sul motivo con cui era stato dedotto che il Tribunale, nel pronunciare ai sensi dell'articolo 281 sexies, aveva letto la sentenza solo nel tardo pomeriggio e non al termine della discussione orale. Il sesto motivo denuncia la violazione dell'articolo 342 c.p.c. per avere la Corte di merito escluso che l'appellante avesse formulato conclusioni di merito e che avesse riproposto le domande non accolte in primo grado,senza avvedersi delle plurime contestazioni contenute nell’atto di impugnazione. Il settimo motivo denuncia la violazione dell'articolo 346 c.p.c., sostenendo che, avendo il Tribunale dichiarato l'estinzione del giudizio senza aver pronunciato sulle domande introdotte in causa, era in re ipsa la riproposizione delle richieste di merito. L’ottavo motivo denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza di appello ha dichiarato che l'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità sollevate con il gravame con riferimento all’art. 345 c.p.c., non avrebbe giovato all'appellante,omettendo di statuire sulla nullità della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e sulle ragioni di gravame. Il nono motivo denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'impugnazione in violazione dell’art. 348 bis c.p.c., non avendo pronunciato prima dell’udienza di trattazione. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado, reputando null o l'atto di riassunzione del processo poiché non conteneva l'esposizione dei fatti di causa; la decisione aveva un contenuto solo processuale, non attingendo il merito della causa. In tale situazione non occorreva la riproposizione in appello delle domande non accolte, essendo sufficiente che il gravame investisse la decisione in rito effettivamente adottata. Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito , i motivi di appello, che norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda, il quale non ha, del resto, neppure formato oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale costituisce manifestazione della volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale,dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga fondata la censura, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr., testualmente, Cass. s.u. 927/2022; Cass.33580/2019; Cass. 1322/2018; Cass. 19216/2017; Cass.22954/2011; Cass. 13855/2010; Cass. 6481/2010; Cass.5031/2005; Cass. 12092/2004). E’ quindi accolto il primo motivo, con assorbimento di ogni altra censura. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo , in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec