CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44066/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAU__Iato avviso alle par—— fT udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 2S maggio 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.; Pineda era imputato dei reati di cui agli artt. 110, 629 commi 1 e 4 cod.pen. e 582, 585, 576 comma 1 n.1 cod.pen. 1.1 II difensore lamenta che era stata erroneamente contestata l'aggravante di aver commesso il reato di lesioni al fine di commettere il reato di rapina, visto che la rapina aveva come proprio elemento costitutivo la violenza, per cui la lesione non poteva essere considerata strumentale alla rapina, ma meramente consequenziale alla condotta. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che l'aver applicato l'aggravante del nesso teleologico contraddiceva l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale si riconosceva la continuazione tra i due reati per la asserita strumentalità, con una inammissibile duplicazione della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; nel caso in esame, sono state proposte eccezioni relativamente alla erronea qualificazione giuridica del fatto„ che non considerano però che in tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali, il corrispondente reato concorre con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato. (vedi sul punto Sez.2, Sentenza n. 9865 del 22/01/2021. Assegnati, Rv. 280688 - 01) Ciò premesso, poiché il ricorso contesta in realtà la sussistenza del reato di lesioni (vedi pag.4 ricorso) ed è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA]Agostini lr j / i CISITA