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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42701/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come "la consistenza dell'intervento abusivo, l'impossibilità di una sua sanatoria, e la mancata ottemperanza da parte dell'odierna appellante all'ordine di demolizione delle opere" ostano all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267926), come "la consistenza dell'intervento abusivo, l'impossibilità di una sua sanatoria, e la mancata ottemperanza da parte dell'odierna appellante all'ordine di demolizione delle opere" ostano all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris