CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19546/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo e secondo motivo con cui si muovono doglianze in ordine all'omessa rinnovazione istruttoria ed alla inutilizzabilità della prova appaiono manifestamente infondati alla luce delle argomentazioni svolte dalla Corte di appello a pag. 5 e 6 della motivazione in cui vengono spiegate le ragioni sulla base delle quali ritenere superflua ogni ulteriore attività istruttoria, peraltro non tempestivamente richiesta, e la piena utilizzabilità della dichiarazione indiretta in assenza di tempestiva richiesta di escussione del teste di riferimento ; che, il terzo motivo in tema di mancata applicazione dell'art. 131 bis è reiterativo a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello e poste a fondamento della negazione del beneficio; che il quarto motivo deduce doglianze in tema di pena non deducibili nel giudizio di legittimità; che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'applicazione delle pene sostitutive, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pagina 8 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così d