CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NEBI M NOOR [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Pasquale SERRA D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e NABI M Noor, insiste nei motivi e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con cui insiste nei motivi di ricorso, e conclude per l'accoglimento, depositando anche nota spese della quale chiede la liquidazione quale parte civile.i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], NEBI M NOOR e [OSCURATO:PERSONA], colpevoli di rissa aggravata, nel corso della quale le parti civili costituite riportavano lesioni personali giudicate guaribili, per entrambe, in giorni cinque, condannandoli alla pena di euro tremila cadauno, respingendo, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno formulata dalle costituite parti civili, ritenendo che non fosse emersa, dall'istruttoria, l'identità del corrissante - autore materiale della condotta lesiva ai loro danni. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione Ayud e Nabi con il ministero del medesimo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con unico atto, formula tre motivi. 2.1. Vizi della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, senza vaglio della alternativa tesi difensiva e con una acritica conferma della statuizione di primo grado. La sentenza si è fondata sulle generiche affermazioni delli agenti di polizia intervenuti sul posto. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo è denunciata inosservanza dell'art. 133 cod. pen. nella quantificazione della pena, senza adeguato vaglio degli elementi concreti del fatto, e dell'art. 62 bis cod. pen., mancando una adeguata giustificazione della conferma del giudizio di mera equivalenza espresso dal primo giudice. 3. Propone ricorso anche Choduary che, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi. 3.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per la mancata acquisizione della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto non sarebbe corrispondente a quanto dichiarato dallo stesso nel dibattimento. Infatti, si sostiene, nella querela egli aveva chiaramente escluso ogni responsabilità del Choduary, che indicava come uno dei due malcapitati che erano stati aggrediti da altri connazionali, e che aveva accolto nel negozio dove si erano rifugiati prima dell'arrivo della polizia. In dibattimento, ha, invece, reso dichiarazioni salomoniche, riferendo comunque di averli messi fuori dal negozio. Ci si duole, dunque, della omessa statuizione sul primo motivo di appello, che lamentava violazione del diritto di difesa. 3.2. Vizi della motivazione sono dedotti con il secondo motivo nella parte in cui la Corte di appello ha escluso il ruolo di parte civile del ricorrente solo sulla base della non emersione della identità certa dei corrissanti, laddove è la stessa Corte territoriale a ricostruire i fatti nel senso che Choduary e Sardar si fossero trovati "soli contro tutti". I ricorsi sono tutti inammissibili. 4. Nell'interesse di AYUB Mohammed e NABI M Noor vengono prospettate censure del tutto generiche a fronte di una doppia conforme di merito e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato - come pretendono i ricorrenti - da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 4.1.La Corte di appello ha convalidato la decisione di primo grado, sia in ordine alla sussistenza del delitto di rissa che la quanto alla attribuibilità del fatto agli odierni ricorrenti, richiamando le fonti dichiarative che danno conto della reciproca aggressione da parte di due gruppi contrapposti, conformemente a quanto appurato dalle Forze dell'Ordine intervenute, e della loro partecipazione al "groviglio di persone". 4.2. Parimenti generici gli altri due motivi, incentrati sul trattamento sanzionatorio, per cui la Corte di appello si è espresso condividendo la valutazione di equivalenza delle circostanze in quanto parametrata alla concreta fattispecie. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 5. Manifestamente infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal momento che la querela a cui si riferisce il ricorrente è quella sporta dal titolare dell'esercizio commerciale nel quale si rifugiarono due corrissanti. Si tratta di una prova testimoniale, ritualmente assunta, valendo la regula juris secondo cui il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione quale «aiuto alla memoria» ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (sez. 2 n. 16026 del 12/02/2020, Rv. 279226), mentre, nella prospettazione di parte, manca la allegazione della decisività della prova che si assume pretermessa, e, quindi, della sua idoneità al ribaltamento della decisione di condanna. In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657) : cosicchè, nell' ipotesi di cui al comma 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017,Rv. 269334 -01). In ogni caso, la Corte di appello come detto ha ritenuto che, dalla ricostruzione dei fatti emersa nel giudizio, non v'è dubbio che tutti abbiano partecipato alla rissa; da qui la implicita non decisività della richiesta istruttoria e la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, peraltro inammissibilmente rivalutativo, che tende ad accreditare una ricostruzione dei fatti e delle responsabilità che non trova spazio alcuno nella sentenza impugnata. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore