CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 10239/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12479-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 228/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contribuzione R.G.N.12479/2019 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC Aula B In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Messina accoglieva l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di accertamento dell’Inps in cui si contestava l’indebita fruizione di sgravi contributivi poiché, in violazione del contratto collettivo, non era stata pagata ai dipendenti l’indennità chilometrica. Riteneva la Corte che, in base al CCNL per gli operai Agricoli e Florovivaisti, le somme versate a titolo di viaggio, pasti e soggiorno in caso di attività lavorativa da svolgersi fuori dal Comune non costituissero retribuzione ma mero rimborso spese, e dunque non dovesseroessere inserite in busta paga, né soggette al versamento di contribuzione dalla cui omissione potesse derivare il diniego del diritto agli sgravi. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.20, co.2 d.lgs. n.375/93 e dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte d’appello accertato che i rimborsi chilometrici corrisposti fossero esattamente pari a quanto stabilito dal CCNL applicabile. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/96 e dell’art.2697 c.c., per non avere la Corte d’appello considerato che i rimborsi chilometrici sono esclusi dalla retribuzione imponibile solo entro certi limiti fissati dall’art.51, co.5 TUIR.I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono inammissibili. Essi non si confrontano con la ratio decidendi posta a base della sentenza e non contengono una critica alla stessa (Cass.635/15). Diversamente da quanto argomenta l’Inps, la Corte d’appello non ha accertato che furono pagate somme per rimborsi chilometrici. Al contrario, la Corte ha preso atto del contenuto del verbale d’accertamento in cui era contestato l’inadempimento del datore, ovvero il mancato pagamento delle somme dovute per rimborsi. Il contenuto del verbale non è stato confutato dalla sentenza impugnata, che si basa sul presupposto di fatto per cui –stante quanto rilevato nel verbale d’accertamento –vi fu omesso pagamento delle somme dovute per rimborsi chilometrici, le quali nemmeno furono inserite nelle buste paga; tant’è che, come emerge ancora dalla sentenza, in primo grado non vennero mai ammesse le prove volte a confermare la percezione dell’indennità chilometrica da parte dei lavoratori. Se dunque risulta accertato in sentenza che nulla fu corrisposto a titolo di rimborso, e che tale omissione non attiene ad un elemento retributivo e dunque non integra nemmeno inadempimento dell’obbligo contributivo, divengono inconferenti ed estranei al decisum i due motivi di ricorso. Essi deducono che un pagamento vi sia stato e contestano che la Corte avrebbe dovuto accertare l’ammontare delle somme effettivamente pagate a titolo di rimborso chilometrico, onde verificare se furono versate differenze in eccesso rispetto a quanto dovuto secondo CCNL e secondo la legge, sì che la differenza in eccesso, costituendo elemento retributivo, andava soggetta a contribuzione.Nella sostanza, la Corte d’appello ha motivato affermando che l’inadempimento dell’obbligo di pagamento dei rimborsi chilometrici non genera inadempimento dell’obbligo contributivo, poiché trattasi di voci non retributive. Tale ratio decidendi non è scalfita dai motivi di ricorso, i quali suppongono al contrario che un inadempimento all’obbligo di pagare i rimborsi chilometrici n