CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 37041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA]+ALTRI, domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocatoFabrizio GIUSTOLISI, giusta delega in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] –CERVELLO”,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 213 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1147/2017della Corte di Appello di Palermodepositata il 0 3 .0 1 .201 8 N.R.G. 79/2016. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, per tanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 percompensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI