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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16653/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna indicate nell'istanza originaria, per cui essa è già stata riconosciuta in sede di cognizione, e quelli oggetto della terza (significativa distanza temporale tra i diversi episodi, diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive, coinvolgimento, nella commissione dei fatti, di soggetti diversi, non decisività, in assenza di elementi effettivamente indicativi di una originaria deliberazione unitaria, della riferibilità dei reati al medesimo contesto di impresa); ritenuto che le doglianze, articolate in unico motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze del tutto generiche e, in ogni caso, fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (quanto alla riferibilità dei vari episodi all'attività di impresa svolta da Giacomazzi) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna indicate nell'istanza originaria, per cui essa è già stata riconosciuta in sede di cognizione, e quelli oggetto della terza (significativa distanza temporale tra i diversi episodi, diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive, coinvolgimento, nella commissione dei fatti, di soggetti diversi, non decisività, in assenza di elementi effettivamente indicativi di una originaria deliberazione unitaria, della riferibilità dei reati al medesimo contesto di impresa); ritenuto che le doglianze, articolate in unico motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze del tutto generiche e, in ogni caso, fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (quanto alla riferibilità dei vari episodi all'attività di impresa svolta da Giacomazzi) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 16653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris