Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12073/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00VRLY0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena all'esito della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati ad Andrea SchirriPi"tai capi b) e c) è manifestamente infondato, in quanto la sanzione detentiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 466 di multa, irrogata al ricorrente per il residuo reato di furto pluriaggravato sub a), è stata quantificata applicando sulla pena base già indicata in primo grado per il predetto reato (anni due di reclusione ed Euro 700 di multa) la diminuente per il rito nella misura di un terzo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00VRLY0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena all'esito della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati ad Andrea SchirriPi"tai capi b) e c) è manifestamente infondato, in quanto la sanzione detentiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 466 di multa, irrogata al ricorrente per il residuo reato di furto pluriaggravato sub a), è stata quantificata applicando sulla pena base già indicata in primo grado per il predetto reato (anni due di reclusione ed Euro 700 di multa) la diminuente per il rito nella misura di un terzo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12073/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris