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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31304/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie difensiveRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quattro sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Taranto, dalla Corte di appello di Milano e dalla Corte di appello di Lecce.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori fiduciari, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

Benché nell'istanza introduttiva fossero stati descritti gli elementi costitutivi, nella fattispecie, della continuazione, il giudice dell'esecuzione ne ha omesso ogni valutazione limitandosi a valorizzare la diversità dei beni giuridici tutelati e la distanza temporale tra i fatti.

Si tratta di elementi che non possono assumere rilievo decisivo per escludere il riconoscimento della continuazione, specie nel caso in esame in cui la pluralità delle condotte è risultata funzionalmente orientata ad una finalità unitaria evincibile dal contesto economico nell'ambito del quale sono stati commessi i delitti.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione apparente e illogica per non essere state prese in considerazione le specifiche deduzioni difensive.

In particolare, erano state richiamate la contiguità temporale, l'unità del contesto economico, la comune finalità di gestione della crisi e la strumentalità reciproca delle operazioni contestate.

2.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i reati più recenti fossero finalizzati ad eludere le conseguenze di quelli precedenti, escludendo, perciò, la continuazione.

Tale circostanza, infatti, non elimina la configurabilità di un disegno criminoso unitario.

2.4. Con il quarto motivo ha eccepito il vizio di motivazione per non essere stato valutato, quale elemento decisivo, il contesto economico unitario in cui si collocano le condotte delittuose di cui alle sentenze di condanna.

Quali elementi di collegamento tra i delitti, sono stati descritti la gestione di società in dissesto, la ricerca di soluzioni volte a fronteggiare crisi industriali, 2l'esigenza di mantenere la continuità d'impresa.

3. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati memoria e motivi aggiunti con atto a firma dell'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA] e con altro atto a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Possono essere esaminati congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo che colgono, effettivamente, lacune motivazionali e violazioni di legge che presentano carattere assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni difensive.

Invero, al netto dell'ampia premessa costituita dal richiamo a principi giurisprudenziali di legittimità, difetta nel provvedimento impugnato, una adeguata illustrazione che consenta di riferire la disamina ivi descritta all'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Non risultano esplicitati l'oggetto delle sentenze di condanna da questi riportate, l'epoca di commissione dei reati, le ragioni poste a fondamento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. e, infine, i motivi per i quali quelle ragioni non possono essere condivise.

L'imperscrutabile riferimento al movente di cui alle prime due sentenze (che, in tesi, potrebbe costituire elemento unificante, almeno, dei reati di cui alle decisioni) non si accompagna alla descrizione di alcun dato che consenta di individuarlo.

Allo stesso modo, del tutto generico appare il richiamo ai «diversi beni giuridici» (che, invece, avrebbero l'effetto di neutralizzare ogni possibile effetto unificante del movente) dei quali non viene esplicitato alcun ulteriore particolare.

Ancora, difetta la possibilità di valutare la congruità del riferimento al movente (reputato incoerente con qualsiasi ipotesi di unificazione ex art. 81 cod. pen.) dei reati di cui alle sentenze emesse dalle Corte di appello di Milano e di Lecce.

Anche il riferimento al «lasso temporale», siccome non assistito da alcuna ulteriore specificazione (neppure in sede di descrizione delle sentenze per le quali è stata chiesta l'unificazione), non consente di comprendere l'effettiva ragione della decisione oggetto di ricorso.

Analogamente la medesimezza del contesto (non meglio identificato) è stata ritenuta recessiva rispetto al dato temporale che, si ribadisce, non risulta essere stato esaminato dal giudice dell'esecuzione. 3L'arco temporale nel corso del quale le condotte sono state commesse è senz'altro lungo essendosi sviluppato dal 2008 al 2013, per come si ricava dal ricorso.

Tuttavia, nel momento in cui è stato riconosciuto che vi sono elementi che potrebbero condurre ad una valutazione della unicità del disegno criminoso appare contraddittorio concludere apoditticamente che ogni dato positivo semplicemente recede di fronte a quello temporale.

3. Da quanto esposto, assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate con i restanti motivi (anche aggiunti) discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013) per nuovo giudizio.

P P.Q.MDepositala'in C , ncelleria oggi Roma, [OSCURATO:PERSONA].i . . . ..... [OSCURATO:PERSONA] A i t.,ssa 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie difensiveRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quattro sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Taranto, dalla Corte di appello di Milano e dalla Corte di appello di Lecce. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori fiduciari, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Benché nell'istanza introduttiva fossero stati descritti gli elementi costitutivi, nella fattispecie, della continuazione, il giudice dell'esecuzione ne ha omesso ogni valutazione limitandosi a valorizzare la diversità dei beni giuridici tutelati e la distanza temporale tra i fatti. Si tratta di elementi che non possono assumere rilievo decisivo per escludere il riconoscimento della continuazione, specie nel caso in esame in cui la pluralità delle condotte è risultata funzionalmente orientata ad una finalità unitaria evincibile dal contesto economico nell'ambito del quale sono stati commessi i delitti. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione apparente e illogica per non essere state prese in considerazione le specifiche deduzioni difensive. In particolare, erano state richiamate la contiguità temporale, l'unità del contesto economico, la comune finalità di gestione della crisi e la strumentalità reciproca delle operazioni contestate. 2.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i reati più recenti fossero finalizzati ad eludere le conseguenze di quelli precedenti, escludendo, perciò, la continuazione. Tale circostanza, infatti, non elimina la configurabilità di un disegno criminoso unitario. 2.4. Con il quarto motivo ha eccepito il vizio di motivazione per non essere stato valutato, quale elemento decisivo, il contesto economico unitario in cui si collocano le condotte delittuose di cui alle sentenze di condanna. Quali elementi di collegamento tra i delitti, sono stati descritti la gestione di società in dissesto, la ricerca di soluzioni volte a fronteggiare crisi industriali, 2l'esigenza di mantenere la continuità d'impresa. 3. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati memoria e motivi aggiunti con atto a firma dell'avvocatessa [OSCURATO:PERSONA] e con altro atto a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Possono essere esaminati congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo che colgono, effettivamente, lacune motivazionali e violazioni di legge che presentano carattere assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni difensive. Invero, al netto dell'ampia premessa costituita dal richiamo a principi giurisprudenziali di legittimità, difetta nel provvedimento impugnato, una adeguata illustrazione che consenta di riferire la disamina ivi descritta all'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Non risultano esplicitati l'oggetto delle sentenze di condanna da questi riportate, l'epoca di commissione dei reati, le ragioni poste a fondamento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. e, infine, i motivi per i quali quelle ragioni non possono essere condivise. L'imperscrutabile riferimento al movente di cui alle prime due sentenze (che, in tesi, potrebbe costituire elemento unificante, almeno, dei reati di cui alle decisioni) non si accompagna alla descrizione di alcun dato che consenta di individuarlo. Allo stesso modo, del tutto generico appare il richiamo ai «diversi beni giuridici» (che, invece, avrebbero l'effetto di neutralizzare ogni possibile effetto unificante del movente) dei quali non viene esplicitato alcun ulteriore particolare. Ancora, difetta la possibilità di valutare la congruità del riferimento al movente (reputato incoerente con qualsiasi ipotesi di unificazione ex art. 81 cod. pen.) dei reati di cui alle sentenze emesse dalle Corte di appello di Milano e di Lecce. Anche il riferimento al «lasso temporale», siccome non assistito da alcuna ulteriore specificazione (neppure in sede di descrizione delle sentenze per le quali è stata chiesta l'unificazione), non consente di comprendere l'effettiva ragione della decisione oggetto di ricorso. Analogamente la medesimezza del contesto (non meglio identificato) è stata ritenuta recessiva rispetto al dato temporale che, si ribadisce, non risulta essere stato esaminato dal giudice dell'esecuzione. 3L'arco temporale nel corso del quale le condotte sono state commesse è senz'altro lungo essendosi sviluppato dal 2008 al 2013, per come si ricava dal ricorso. Tuttavia, nel momento in cui è stato riconosciuto che vi sono elementi che potrebbero condurre ad una valutazione della unicità del disegno criminoso appare contraddittorio concludere apoditticamente che ogni dato positivo semplicemente recede di fronte a quello temporale. 3. Da quanto esposto, assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate con i restanti motivi (anche aggiunti) discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013) per nuovo giudizio. P P.Q.MDepositala'in C , ncelleria oggi Roma, [OSCURATO:PERSONA].i . . . ..... [OSCURATO:PERSONA] A i t.,ssa 4
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