CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 06141/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto evidenziandone, in senso contrario, la marcata offensività, la scaltrezza, segno di dimestichezza, nell'agire criminale, e le diverse denunce a piede libero nei suoi confronti per fatti analoghi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente