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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25103/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Prima sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza del 16 febbraio 2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza del 13 maggio 2021 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con due diverse sentenze.

1.1. Secondo il giudice del rinvio, il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato il reato più grave su cui operare i successivi aumenti di pena in quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 6 novembre 2019, che ha condannato il ricorrente per due capi di imputazione (n. 25 e n. 27).

Infatti, il reato più grave, in ragione della pena applicata, è quello di cui al capo n. 27, per il quale è stata determinata come pena base quella non già, come affermato dal giudice dell'esecuzione, di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 21.333,00 di multa, ma di anni dieci e mesi nove di reclusione ed euro 32.000,00 di multa per effetto della riconosciuta recidiva e al netto della riduzione di un terzo per l'opzione per il giudizio abbreviato.

1.2. La Corte territoriale ha invece errato nella determinazione della pena base per i successivi computi, individuandola in quella risultante dalla riduzione per la scelta del rito.

Atteso che tutti i reati per i quali ha riconosciuto il vincolo della continuazione sono stati oggetto di condanne emesse all'esito di giudizi abbreviati, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto fare applicazione del principio giurisprudenziale per il quale "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato" (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838; Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010 Rv. 247616).

L'errore di diritto rilevato ha determinato l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Roma, perché "[..]proceda... ad un nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione della pena [..1".

2. A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, la Corte d'appello di Roma in diversa composizione, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29 aprile 2022, previo riconoscimento della continuazione tra i reati (capi 25 e 27) di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma del 6 novembre 2019 (irr. il 2 febbraio 2021), e quelli (capi 1 e 2) di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 2 luglio 2019 (irr. il 13 gennaio 2021), ha rideterminato la pena in anni 10, mesi 9, giorni 20 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia articolando un unico motivo.

3.1. Con l'unico motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle modalità con le quali è stata operata la quantificazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui al capo 25 della sentenza della Corte di appello del 6 novembre 2019 e di cui al capo 1 della sentenza della Corte di appello del 2 luglio 2019.

3.2. Lamenta il ricorrente che il giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente riconosciuto il vincolo della continuazione tra i quattro reati di cui alle due sentenze e dopo avere correttamente individuato quale reato più grave quello di cui al capo 27 (anni 10 e mesi nove di reclusione), ha erroneamente riconosciuto l'aumento di pena per i capi 25 e 1 delle rispettive sentenze 2 cP limitandosi a indicare che li avrebbe mantenuti nei limiti fissati dal giudice della cognizione (per il capo 25 euro 1000,00 di multa e per il capo 1 anni due di reclusione e 3.000,00 euro di multa).

In tal modo, evidenzia la difesa, l'ordinanza impugnata non ha applicato i principi fissati da questa Corte in base ai quali l'aumento di pena per i reati - satellite deve evitare che sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene e che sia rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, quale riflesso della relazione sussistente tra gli illeciti accertati (SU. 24 giugno 2021, ric.

Pizzone). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la corretta applicazione operata dei principi fissati da questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (S.U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

1.1. L'ordinanza ha operato corretta applicazione dei principi richiamati offrendo una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria.

Ha infatti stabilito che l'aumento di pena, per i reati che già nel procedimento della cognizione erano stati individuati come reati satellite, è stato calcolato nella medesima misura del giudice della cognizione, rispettando al riguardo la ulteriore sentenza delle Sezioni Unite in base alla quale il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, (2017), Nocerino, Rv. 268735).

1.2. Va peraltro evidenziato che la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, ha correttamente applicato il principio di diritto fissato dalla Prima sezione di questa Corte che aveva puntualmente delimitato e circoscritto l'oggetto del giudizio rescissorio: una volta individuato il reato più grave sul quale operare l'aumento di pena per il riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati, occorreva individuare i singoli aumenti di pena per ciascun reato operando per ciascuno di essi la diminuente del terzo prevista per il rito prescelto.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Prima sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza del 16 febbraio 2022, ha annullato con rinvio l'ordinanza del 13 maggio 2021 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con due diverse sentenze. 1.1. Secondo il giudice del rinvio, il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato il reato più grave su cui operare i successivi aumenti di pena in quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 6 novembre 2019, che ha condannato il ricorrente per due capi di imputazione (n. 25 e n. 27). Infatti, il reato più grave, in ragione della pena applicata, è quello di cui al capo n. 27, per il quale è stata determinata come pena base quella non già, come affermato dal giudice dell'esecuzione, di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 21.333,00 di multa, ma di anni dieci e mesi nove di reclusione ed euro 32.000,00 di multa per effetto della riconosciuta recidiva e al netto della riduzione di un terzo per l'opzione per il giudizio abbreviato. 1.2. La Corte territoriale ha invece errato nella determinazione della pena base per i successivi computi, individuandola in quella risultante dalla riduzione per la scelta del rito. Atteso che tutti i reati per i quali ha riconosciuto il vincolo della continuazione sono stati oggetto di condanne emesse all'esito di giudizi abbreviati, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto fare applicazione del principio giurisprudenziale per il quale "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato" (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838; Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010 Rv. 247616). L'errore di diritto rilevato ha determinato l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Roma, perché "[..]proceda... ad un nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione della pena [..1". 2. A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, la Corte d'appello di Roma in diversa composizione, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29 aprile 2022, previo riconoscimento della continuazione tra i reati (capi 25 e 27) di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma del 6 novembre 2019 (irr. il 2 febbraio 2021), e quelli (capi 1 e 2) di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 2 luglio 2019 (irr. il 13 gennaio 2021), ha rideterminato la pena in anni 10, mesi 9, giorni 20 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia articolando un unico motivo. 3.1. Con l'unico motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle modalità con le quali è stata operata la quantificazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui al capo 25 della sentenza della Corte di appello del 6 novembre 2019 e di cui al capo 1 della sentenza della Corte di appello del 2 luglio 2019. 3.2. Lamenta il ricorrente che il giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente riconosciuto il vincolo della continuazione tra i quattro reati di cui alle due sentenze e dopo avere correttamente individuato quale reato più grave quello di cui al capo 27 (anni 10 e mesi nove di reclusione), ha erroneamente riconosciuto l'aumento di pena per i capi 25 e 1 delle rispettive sentenze 2 cP limitandosi a indicare che li avrebbe mantenuti nei limiti fissati dal giudice della cognizione (per il capo 25 euro 1000,00 di multa e per il capo 1 anni due di reclusione e 3.000,00 euro di multa). In tal modo, evidenzia la difesa, l'ordinanza impugnata non ha applicato i principi fissati da questa Corte in base ai quali l'aumento di pena per i reati - satellite deve evitare che sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene e che sia rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, quale riflesso della relazione sussistente tra gli illeciti accertati (SU. 24 giugno 2021, ric. Pizzone). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la corretta applicazione operata dei principi fissati da questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (S.U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 1.1. L'ordinanza ha operato corretta applicazione dei principi richiamati offrendo una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria. Ha infatti stabilito che l'aumento di pena, per i reati che già nel procedimento della cognizione erano stati individuati come reati satellite, è stato calcolato nella medesima misura del giudice della cognizione, rispettando al riguardo la ulteriore sentenza delle Sezioni Unite in base alla quale il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, (2017), Nocerino, Rv. 268735). 1.2. Va peraltro evidenziato che la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, ha correttamente applicato il principio di diritto fissato dalla Prima sezione di questa Corte che aveva puntualmente delimitato e circoscritto l'oggetto del giudizio rescissorio: una volta individuato il reato più grave sul quale operare l'aumento di pena per il riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati, occorreva individuare i singoli aumenti di pena per ciascun reato operando per ciascuno di essi la diminuente del terzo prevista per il rito prescelto. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa d
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