CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01396/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la data di consumazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, applicata la legge più favorevole anteriore all’anno 2005, dichiarare la prescrizione del reato intervenuta in data anteriore la pronuncia di condanna; Rilevato che in un articolato motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in errore in quanto nell’ipotesi in esame si verterebbe in una ipotesi di pena illegale e il suo intervento sarebbe quindi non solo possibile ma necessario; Rilevato che la questione della diversa determinazione della data, posta nel giudizio di cognizione per la prima volta con l’atto di ricorso per cassazione, è stata ritenuta manifestamente infondata con la sentenza Sez. 1, n. 13986 del 28/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Rilevato altresì che il ricorso straordinario proposto su tale punto è stato dichiarato inammissibile con l’ordinanza Sez. 7, n. 31087 dell’8/7 2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Rilevato pertanto che la doglianza è manifestamente infondata in quanto nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fornito una risposta corretta all’istanza proposta evidenziando di non avere alcun potere di intervenire in merito alla determinazione della data di commissione del reato così come accertata dal giudice della cognizione né che lo stesso, pure considerato che la questione è stata espressamente trattata e decisa, poteva diversamente interpretare il giudicato, ciò inoltre anche considerato che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non si verte in una ipotesi di pena illegale; Rilevato in ogni caso che «non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 - 01) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.