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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 05039/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 28 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: sentenza emarginata dalla Corte d'Appello di Napoli in data 20 marzo 2017, irrevocabile il 17 aprile 2018, che condannava l'istante ad anni 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso dal febbraio 2009 in Ercolano e paesi limitrofi con condotta perdurante fino all'emissione della sentenza di primo grado, ovvero sino al 2015; sentenza emarginata dalla Corte d'Appello di Napoli in data 9 giugno 2019, irrevocabile il 18 maggio 2021, che condannava l'istante alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 605 cod. pen., accertato il 20 luglio 2012, in Ercolano.

A sostegno della decisione, il giudice affermava che l'istanza non poteva trovare accoglimento in quanto, seppur la condotta di sequestro di persona si inseriva, per modus operandi e per movente, nel contesto criminale di appartenenza del Dantese, trattandosi di fatto obiettivamente imprevedibile, perché legato a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali, non era evidentemente programmabile sin dalla costituzione dell'associazione di cui l'odierno ricorrente risulta esser stato partecipe.

Ne derivava l'impossibilità di ravvisare tra i fatti illeciti la medesimezza del disegno criminoso richiesta per la concessione del beneficio de quo.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], adducendo come unico motivo di doglianza violazione di legge e contraddittorietà nella motivazione.

La Corte distrettuale non aveva tenuto in debito conto il ruolo svolto dal ricorrente all'interno del sodalizio criminale di appartenenza, ruolo che continuava a sussistere anche durante gli accadimenti di cui alla seconda condanna, con ciò non correttamente valutando che il delitto di cui all'art. 605 cod. pen. si inseriva nel contesto di un'escalation criminale finalisticamente orientata al rafforzamento e al predominio territoriale del clan. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso osservando che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso che, a contrario, risulta ravvisabile solo ove, diversamente da quanto avvenuto nel caso che in questa sede ci occupa, vi siano elementi idonei a dimostrare che il reato "servente" sia stato programmato dall'autore, almeno nelle linee essenziali, già al momento dell'iniziale consumazione del reato associativo.

Invero il ricorrente parrebbe pretermettere il dato dirimente costituito dal fatto che l'episodio del sequestro e della violenza era dipeso da un fattore del tutto imprevisto quale il tradimento della moglie del capo-clan, evidentemente impossibile da prevedere anni prima. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata.

2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori.

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, questa Corte, applicando i principi fin qui enunciati, ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra gli stessi a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984).

Occorre, quindi, ribadire che non sussiste necessariamente la continuazione tra il delitto associativo e tutti i reati fine commessi dall'associato successivamente all'adesione all'associazione: occorre, appunto, che tali reati, al momento dell'adesione, siano programmati.

4. Il ricorrente, a ben vedere, si limita a ribadire che i fatti di cui alla seconda condanna sopracitata costituivano reati fine dell'associazione commessi successivamente all'adesione di Dantese al clan.

L'impostazione del ricorrente viola l'art. 81 cod. pen.

La Corte distrettuale, infatti, correttamente osserva che, dalla ricostruzione delle condotte contenuta in sentenza, a nulla rileva il tipico contesto criminale di connotazione camorristica in cui era maturato il proposito criminoso relativo ai fatti di sequestro di persona ed alla violenza privata ai danni del Natale in quanto, avuto riguardo all'imprevedibilità del presupposto delle condotte, le stesse, seppur realizzate a scopo dimostrativo, erano legate a circostanze contingenti ed occasionali, rendendo la reazione non prevedibile sin dall'inizio e, dunque, non programmabile.

A tale argomentazione, il ricorrente meramente osserva che le condotte si legavano alla provata - in quel determinato lasso temporale -- partecipazione di Dantese all'associazione di stampo camorristico "Ascione-Papale" e al fatto che detto consesso poteva contare sulla sua collaborazione, principalmente di supporto logistico, nella commissione di atti criminosi.

Ma tale replica si fonda su un travisamento del principio di diritto fin qui enunciato.

La circostanza che i fatti gravitino attorno alla compagine camorristica non comporta affatto che tutte le azioni compiute successivamente all'ingresso nel clan fossero legate dal nesso della continuazione: per una previa e unitaria programmazione sarebbe stato necessario provare che quegli specifici illeciti erano stati programmati nel momento in cui Dantese aveva fatto ingresso nell'associazione criminale.

Al contrario, i delitti di cui alle suindicate sentenze nascevano da propositi criminosi differenti e, quanto a quelli oggetto della seconda condanna, completamente estemporanei.

5. L'impugnazione va, pertanto, rigettata.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 28 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: sentenza emarginata dalla Corte d'Appello di Napoli in data 20 marzo 2017, irrevocabile il 17 aprile 2018, che condannava l'istante ad anni 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso dal febbraio 2009 in Ercolano e paesi limitrofi con condotta perdurante fino all'emissione della sentenza di primo grado, ovvero sino al 2015; sentenza emarginata dalla Corte d'Appello di Napoli in data 9 giugno 2019, irrevocabile il 18 maggio 2021, che condannava l'istante alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 605 cod. pen., accertato il 20 luglio 2012, in Ercolano. A sostegno della decisione, il giudice affermava che l'istanza non poteva trovare accoglimento in quanto, seppur la condotta di sequestro di persona si inseriva, per modus operandi e per movente, nel contesto criminale di appartenenza del Dantese, trattandosi di fatto obiettivamente imprevedibile, perché legato a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali, non era evidentemente programmabile sin dalla costituzione dell'associazione di cui l'odierno ricorrente risulta esser stato partecipe. Ne derivava l'impossibilità di ravvisare tra i fatti illeciti la medesimezza del disegno criminoso richiesta per la concessione del beneficio de quo. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], adducendo come unico motivo di doglianza violazione di legge e contraddittorietà nella motivazione. La Corte distrettuale non aveva tenuto in debito conto il ruolo svolto dal ricorrente all'interno del sodalizio criminale di appartenenza, ruolo che continuava a sussistere anche durante gli accadimenti di cui alla seconda condanna, con ciò non correttamente valutando che il delitto di cui all'art. 605 cod. pen. si inseriva nel contesto di un'escalation criminale finalisticamente orientata al rafforzamento e al predominio territoriale del clan. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso osservando che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso che, a contrario, risulta ravvisabile solo ove, diversamente da quanto avvenuto nel caso che in questa sede ci occupa, vi siano elementi idonei a dimostrare che il reato "servente" sia stato programmato dall'autore, almeno nelle linee essenziali, già al momento dell'iniziale consumazione del reato associativo. Invero il ricorrente parrebbe pretermettere il dato dirimente costituito dal fatto che l'episodio del sequestro e della violenza era dipeso da un fattore del tutto imprevisto quale il tradimento della moglie del capo-clan, evidentemente impossibile da prevedere anni prima. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, questa Corte, applicando i principi fin qui enunciati, ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra gli stessi a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984). Occorre, quindi, ribadire che non sussiste necessariamente la continuazione tra il delitto associativo e tutti i reati fine commessi dall'associato successivamente all'adesione all'associazione: occorre, appunto, che tali reati, al momento dell'adesione, siano programmati. 4. Il ricorrente, a ben vedere, si limita a ribadire che i fatti di cui alla seconda condanna sopracitata costituivano reati fine dell'associazione commessi successivamente all'adesione di Dantese al clan. L'impostazione del ricorrente viola l'art. 81 cod. pen. La Corte distrettuale, infatti, correttamente osserva che, dalla ricostruzione delle condotte contenuta in sentenza, a nulla rileva il tipico contesto criminale di connotazione camorristica in cui era maturato il proposito criminoso relativo ai fatti di sequestro di persona ed alla violenza privata ai danni del Natale in quanto, avuto riguardo all'imprevedibilità del presupposto delle condotte, le stesse, seppur realizzate a scopo dimostrativo, erano legate a circostanze contingenti ed occasionali, rendendo la reazione non prevedibile sin dall'inizio e, dunque, non programmabile. A tale argomentazione, il ricorrente meramente osserva che le condotte si legavano alla provata - in quel determinato lasso temporale -- partecipazione di Dantese all'associazione di stampo camorristico "Ascione-Papale" e al fatto che detto consesso poteva contare sulla sua collaborazione, principalmente di supporto logistico, nella commissione di atti criminosi. Ma tale replica si fonda su un travisamento del principio di diritto fin qui enunciato. La circostanza che i fatti gravitino attorno alla compagine camorristica non comporta affatto che tutte le azioni compiute successivamente all'ingresso nel clan fossero legate dal nesso della continuazione: per una previa e unitaria programmazione sarebbe stato necessario provare che quegli specifici illeciti erano stati programmati nel momento in cui Dantese aveva fatto ingresso nell'associazione criminale. Al contrario, i delitti di cui alle suindicate sentenze nascevano da propositi criminosi differenti e, quanto a quelli oggetto della seconda condanna, completamente estemporanei. 5. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro