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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09142/2026

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ATRIZIA ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 58D45 I158U),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: SPD RSL79D16 D643A), ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari,Sezione Staccata di Foggia, n. 2643/26/2015, pubblicata il 9 dicembre2015;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva chela controversia concerne l’avviso diaccertamento n.

TVK-010104671 notificato, alla contribuente VillaniNumero registro generale 10960/2016Patrizia, dall’Ufficio di Foggia dell'Agenzia delle Entrate in data 16 dicembreNumero sezionale 9060/20252011 e relativo all'anno d'imposta 2006.

Numero di raccolta generale 9142/2026Data pubblicazione 11/04/2026Con tale avviso l’amministrazione finanziaria accertò l’omessoversamento di IVA per €. 26.630,00 (euro ventiseimilaseicentotrenta/00)e, a fronte di tale omissione, irrogò la sanzione di €. 33.287,50 (eurotrentatremiladuecentottantasette/50), per un totale pari ad €. 59.917,50(euro cinquantanovemilanovecentodiciassette/50).L’Agenzia delle Entrate, ai fini dell'esame della posizione fiscale perl'anno 2006 dell’impresa individuale “G.V.

Sport di [OSCURATO:PERSONA]”, richieseil deposito della contabilità relativa all'attività commerciale esercitata.Dall'esame della predetta contabilità e del libro dei cespitiammortizzabili emerse: - che in data 29 dicembre 2006 l’impresa avevacessato l’attività, sicché in relazione a tale evento straordinariol’amministrazione finanziaria concentrò l’esame sulla dismissione dei benipatrimoniali detenuti; - che il fabbricato strumentale era stato acquistatonel 2005 al prezzo di €. 100.000,00 (euro centomila/00) ed era statovenduto a valore contabile con autofattura n. 30 del 31 dicembre 2006 per€. 100.000,00 (euro centomila/00), oltre IVA al 20% [€. 20.000,00 (euroventimila/00)]; - che nel libro dei cespiti ammortizzabili erano annotate -alla pag. 16 - nella categoria “Spese di manutenzione da ammortizzare”,tre fatture per un ammontare complessivo di €. 159.780,00 (eurocentocinquantanovemilasettecentottanta/00).L’Agenzia delle Entrate, nella motivazione del provvedimento,considerò che tali spese, a causa della loro pluriennale utilità, andavanocapitalizzate ad incremento del valore del fabbricato cui si riferivano.Concluse ritenendo che l’evidente straordinarietà delle spese (diimporto ben superiore al valore stesso iniziale del fabbricato) comportavala loro capitalizzazione che non era stata autofatturata dalla parte, la qualesi era limitata ad autofatturare il valore di €. 100.000,00 (eurocentomila/00), senza considerare l’ulteriore valore dalle spese dimanutenzione straordinaria di €. 133.150,00 (eurocentotrentatremilacentocinquanta/00).L’Amministrazione finanziaria, pertanto, rideterminò l’IVA nell’importodi €. 26.630,00 (euro ventiseimilaseicentotrenta/00), ritenuta omessa, conapplicazione della sanzione relativa.Numero registro generale 10960/20162.- La contribuente impugnò l’atto impositivo per i seguenti motivi: 1)Numero sezionale 9060/2025Violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 per grNaumvero ddi riafcecotlttao g endeir ale 9142/2026Data pubblicazione 11/04/2026motivazione; 2) violazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972;3) violazione dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 28d.P.R. n. 633 del 1972.In particolare, la ricorrente evidenziò che gli studi di settorecostituiscono meri indizi che devono essere confutati o confermatiobbligatoriamente con il contraddittorio ed eventualmente con altreindagini contabili derivanti dal contraddittorio stesso.

Nel caso di specie ilcontraddittorio non era mai avvenuto.La CTP di Foggia respinse il ricorso sostenendo non trattarsi di studi disettore in quanto l’amministrazione finanziaria aveva concentrato l’esamesulla dismissione dei beni patrimoniali detenuti.3.- La CTR, investita della decisione sull’appello proposto dallacontribuente, lo ha accolto parzialmente, affermando che: «Invero le spesesostenute … per la ristrutturazione dell'immobile non si ritiene, ai fini dellavalutazione dell'immobile, che possano essere in toto sommate al valoreiniziale dell'immobile.

Da un esame delle spese sostenute si può dedurreche le stesse siano per 2/3 per manutenzione straordinaria e per 1/3ordinaria, ed in ogni caso rientra nella normale esperienza valutativa cheal fine di valutare un immobile, per il quale si sostengono delle spesemigliorative, conservative, dette spese non possono sommarsi al valoredell'immobile per determinarne il suo valore con la conseguenza che lostesso avrebbe un valore pari al valore ante-ristrutturazione più il valoredelle opere.

Si ritiene pertanto che il valore dell'immobile sia statoincrementato dei 2/3 delle spese sostenute, con la conseguenza che l'IVAda recuperare da parte dell'ufficio è 2/3 di E 26.630,00 oltre sanzioni.».4.- Avverso tale sentenza, la contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con atto depositato in modalità telematica, in data 6 novembre 2025,la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del presentegiudizio di legittimità, avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragionedella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidatiNumero registro generale 10960/2016all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 delNumero sezionale 9060/20252022 (cd. rottamazione-quater) per il pagamento del dNuembeirtoo di rarcecosltiad guenoe rale 9142/2026Data pubblicazione 11/04/2026collegato all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con cuila medesima contribuente aveva altresì richiesto di poter adempiere ilpagamento dell’importo dovuto, mediante diciotto rate con variescadenze.L’Agenzia delle Entrate, con documento AP-04390202303448174380,ha comunicato l’accettazione della domanda di adesione del 20 febbraio2023, prot.

W-2023022002142070 e l’ammontare da pagare nelconsentito numero di diciotto ratei.La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di aver pagato tutte lerate previste dal piano, a far tempo dalla data del 31 ottobre 2023 fino aquella del 28 luglio 2025.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio dilegittimità, posto che con l’art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sededi conversione dalla l. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondoperiodo, comma 236, dell'art. 1, l. n. 197 del 2022, si interpreta nel sensoche, ai soli fini dell’estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizionesi realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovutee l'estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazionedell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata.L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Cortesecondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agentedella riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd.rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzionedel processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovutoin ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa dirottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersiavvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dallacomunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relativeNumero registro generale 10960/2016scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuatiNumero sezionale 9060/2025con riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (CNaumsesr.o dci irvac.c,o ltSa egezn.e rale 9142/2026Data pubblicazione 11/04/2026T, ordinanza n. 24428 dell’11 settembre 2024).2.- Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.3.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018).

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATRIZIA ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 58D45 I158U),rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: SPD RSL79D16 D643A), ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari,Sezione Staccata di Foggia, n. 2643/26/2015, pubblicata il 9 dicembre2015;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva chela controversia concerne l’avviso diaccertamento n. TVK-010104671 notificato, alla contribuente VillaniNumero registro generale 10960/2016Patrizia, dall’Ufficio di Foggia dell'Agenzia delle Entrate in data 16 dicembreNumero sezionale 9060/20252011 e relativo all'anno d'imposta 2006. Numero di raccolta generale 9142/2026Data pubblicazione 11/04/2026Con tale avviso l’amministrazione finanziaria accertò l’omessoversamento di IVA per €. 26.630,00 (euro ventiseimilaseicentotrenta/00)e, a fronte di tale omissione, irrogò la sanzione di €. 33.287,50 (eurotrentatremiladuecentottantasette/50), per un totale pari ad €. 59.917,50(euro cinquantanovemilanovecentodiciassette/50).L’Agenzia delle Entrate, ai fini dell'esame della posizione fiscale perl'anno 2006 dell’impresa individuale “G.V. Sport di [OSCURATO:PERSONA]”, richieseil deposito della contabilità relativa all'attività commerciale esercitata.Dall'esame della predetta contabilità e del libro dei cespitiammortizzabili emerse: - che in data 29 dicembre 2006 l’impresa avevacessato l’attività, sicché in relazione a tale evento straordinariol’amministrazione finanziaria concentrò l’esame sulla dismissione dei benipatrimoniali detenuti; - che il fabbricato strumentale era stato acquistatonel 2005 al prezzo di €. 100.000,00 (euro centomila/00) ed era statovenduto a valore contabile con autofattura n. 30 del 31 dicembre 2006 per€. 100.000,00 (euro centomila/00), oltre IVA al 20% [€. 20.000,00 (euroventimila/00)]; - che nel libro dei cespiti ammortizzabili erano annotate -alla pag. 16 - nella categoria “Spese di manutenzione da ammortizzare”,tre fatture per un ammontare complessivo di €. 159.780,00 (eurocentocinquantanovemilasettecentottanta/00).L’Agenzia delle Entrate, nella motivazione del provvedimento,considerò che tali spese, a causa della loro pluriennale utilità, andavanocapitalizzate ad incremento del valore del fabbricato cui si riferivano.Concluse ritenendo che l’evidente straordinarietà delle spese (diimporto ben superiore al valore stesso iniziale del fabbricato) comportavala loro capitalizzazione che non era stata autofatturata dalla parte, la qualesi era limitata ad autofatturare il valore di €. 100.000,00 (eurocentomila/00), senza considerare l’ulteriore valore dalle spese dimanutenzione straordinaria di €. 133.150,00 (eurocentotrentatremilacentocinquanta/00).L’Amministrazione finanziaria, pertanto, rideterminò l’IVA nell’importodi €. 26.630,00 (euro ventiseimilaseicentotrenta/00), ritenuta omessa, conapplicazione della sanzione relativa.Numero registro generale 10960/20162.- La contribuente impugnò l’atto impositivo per i seguenti motivi: 1)Numero sezionale 9060/2025Violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 per grNaumvero ddi riafcecotlttao g endeir ale 9142/2026Data pubblicazione 11/04/2026motivazione; 2) violazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972;3) violazione dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 28d.P.R. n. 633 del 1972.In particolare, la ricorrente evidenziò che gli studi di settorecostituiscono meri indizi che devono essere confutati o confermatiobbligatoriamente con il contraddittorio ed eventualmente con altreindagini contabili derivanti dal contraddittorio stesso. Nel caso di specie ilcontraddittorio non era mai avvenuto.La CTP di Foggia respinse il ricorso sostenendo non trattarsi di studi disettore in quanto l’amministrazione finanziaria aveva concentrato l’esamesulla dismissione dei beni patrimoniali detenuti.3.- La CTR, investita della decisione sull’appello proposto dallacontribuente, lo ha accolto parzialmente, affermando che: «Invero le spesesostenute … per la ristrutturazione dell'immobile non si ritiene, ai fini dellavalutazione dell'immobile, che possano essere in toto sommate al valoreiniziale dell'immobile. Da un esame delle spese sostenute si può dedurreche le stesse siano per 2/3 per manutenzione straordinaria e per 1/3ordinaria, ed in ogni caso rientra nella normale esperienza valutativa cheal fine di valutare un immobile, per il quale si sostengono delle spesemigliorative, conservative, dette spese non possono sommarsi al valoredell'immobile per determinarne il suo valore con la conseguenza che lostesso avrebbe un valore pari al valore ante-ristrutturazione più il valoredelle opere. Si ritiene pertanto che il valore dell'immobile sia statoincrementato dei 2/3 delle spese sostenute, con la conseguenza che l'IVAda recuperare da parte dell'ufficio è 2/3 di E 26.630,00 oltre sanzioni.».4.- Avverso tale sentenza, la contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con atto depositato in modalità telematica, in data 6 novembre 2025,la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del presentegiudizio di legittimità, avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragionedella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidatiNumero registro generale 10960/2016all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 delNumero sezionale 9060/20252022 (cd. rottamazione-quater) per il pagamento del dNuembeirtoo di rarcecosltiad guenoe rale 9142/2026Data pubblicazione 11/04/2026collegato all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con cuila medesima contribuente aveva altresì richiesto di poter adempiere ilpagamento dell’importo dovuto, mediante diciotto rate con variescadenze.L’Agenzia delle Entrate, con documento AP-04390202303448174380,ha comunicato l’accettazione della domanda di adesione del 20 febbraio2023, prot. W-2023022002142070 e l’ammontare da pagare nelconsentito numero di diciotto ratei.La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato di aver pagato tutte lerate previste dal piano, a far tempo dalla data del 31 ottobre 2023 fino aquella del 28 luglio 2025.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio dilegittimità, posto che con l’art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sededi conversione dalla l. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondoperiodo, comma 236, dell'art. 1, l. n. 197 del 2022, si interpreta nel sensoche, ai soli fini dell’estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizionesi realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovutee l'estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazionedell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata.L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Cortesecondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agentedella riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd.rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzionedel processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovutoin ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa dirottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersiavvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dallacomunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relativeNumero registro generale 10960/2016scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuatiNumero sezionale 9060/2025con riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (CNaumsesr.o dci irvac.c,o ltSa egezn.e rale 9142/2026Data pubblicazione 11/04/2026T, ordinanza n. 24428 dell’11 settembre 2024).2.- Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.3.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018). P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente
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